Versamento degli averi di libero passaggio alla convivente del de cuius
La fondazione di previdenza della banca aveva versato l’intero avere di previdenza del de cuius, pari a diverse centinaia di migliaia di franchi, alla sua convivente. Secondo i discendenti, la beneficiaria del versamento non era la convivente del de cuius, bensì un’amica e persona di sostegno che, in tale veste, percepiva uno stipendio. Per questo motivo, l’avere di previdenza non avrebbe dovuto esserle versato. A loro dire, la fondazione non aveva chiarito la fattispecie con la diligenza dovuta. Essi sostenevano inoltre che la beneficiaria, che aveva già ricevuto un generoso legato a carico della successione, aveva in tal modo percepito il doppio di quanto era stato devoluto loro in veste di unici eredi. Secondo gli eredi, non era stato nell’intenzione del loro defunto padre lasciare alla beneficiaria anche tutti gli averi del 2° pilastro.
In base al regolamento di previdenza della fondazione, al quale veniva fatto riferimento nella documentazione, l’Ombudsman ha rilevato che gli averi di previdenza, in assenza di un coniuge e di figli in formazione, possono essere versati a una persona che ha convissuto ininterrottamente con l’intestatario della previdenza perlomeno durante i 5 anni precedenti il decesso.
Secondo l’Ombudsman, questo ordine di successione dei beneficiari, che è conforme alla legge, doveva essere applicato a prescindere dal diritto successorio. Pertanto, gli argomenti dei discendenti, che poggiavano sulla loro qualità di erede, sulla volontà del padre in merito alla sostanza della successione e sulle liberalità ricevute dalla beneficiaria, non erano rilevanti nel caso in esame. Pur comprendendo la delusione dei discendenti, l’Ombudsman ha ritenuto che, se effettivamente la beneficiaria aveva convissuto con il de cuius ai sensi del regolamento, il versamento in suo favore era avvenuto a giusto titolo. Il fatto che l’importo degli averi di previdenza, non assoggettati alle norme del diritto successorio, superi di gran lunga quello della successione vera e propria, è tutt’altro che inusuale e non intacca la possibilità voluta dal legislatore di istituire quale beneficiaria la persona che ha convissuto con l’assicurato.
L’Ombudsman non ha potuto determinare se la beneficiaria, nel periodo antecedente al decesso del padre dei reclamanti, abbia effettivamente convissuto ininterrottamente con lui per 5 anni. La documentazione prodotta evidenziava che le parti, patrocinate da un avvocato, avevano avuto uno scambio di corrispondenza dettagliato in proposito, in particolare per quanto atteneva ai criteri pertinenti e agli elementi fattuali del caso specifico. L’Ombudsman, in veste di mediatore neutrale, non ha la possibilità di assumere prove nell’ambito di una procedura formale o di svolgere indagini alla stregua di un tribunale. Nel caso specifico, egli è tuttavia giunto alla conclusione che, secondo le informazioni a sua disposizione, non è necessario che due persone vivano in comunione domestica affinché esse possano essere considerate dei conviventi. Questo perlomeno laddove il regolamento di previdenza non lo preveda esplicitamente, aspetto apparentemente non dato nel caso in esame. Secondo l’Ombudsman, diversi documenti ed elementi permettevano di concludere che la beneficiaria era stata la convivente del de cuius. Il fatto che costui le avesse versato mensilmente 1’000 CHF non poteva a suo avviso essere considerato come elemento per negare la convivenza. Nella documentazione a sua disposizione, l’Ombudsman non ha trovato nessun elemento che implicasse in modo determinante che gli averi di libero passaggio erano stati versati indebitamente alla beneficiaria.
Alla luce di questa situazione, non c’erano gli elementi per convincere la fondazione di libero passaggio della banca ad ordinare il versamento degli averi ai discendenti. Poiché la fondazione di libero passaggio della banca, rispettivamente il suo rappresentante legale, in diverse lettere aveva respinto categoricamente le pretese dei discendenti, motivando la sua posizione in modo preciso e dettagliato, l’Ombudsman ha ritenuto che non ci si potesse aspettare un cambiamento di posizione. Ritenendo che una mediazione sarebbe risultata infruttuosa, non gli è restato altro da fare che chiudere la pratica.
Ovviamente, nulla impediva agli eredi di insinuare la loro pretesa adendo le vie legali. Per questa eventualità l’Ombudsman ha consigliato loro di consultarsi con il proprio legale e, in particolare, di informarsi sui relativi rischi finanziari.
Pur essendo dispiaciuto di non aver potuto dar loro una risposta più favorevole, egli si è tuttavia auspicato che quanto esposto potesse essere utile agli eredi.