Successione del titolare di conto deceduto
In una decisione giudiziaria estera concernente una vertenza che opponeva l’ex moglie del titolare del conto e gli eredi di quest’ultimo, era stato statuito che l’ex moglie aveva diritto al 50% degli averi patrimoniali custoditi presso la banca a nome del defunto. Sulla base di tale sentenza, l’ex moglie aveva chiesto alla banca il versamento della quota a lei spettante. La banca si era rifiutata di effettuare il versamento ed aveva chiesto il consenso dell’esecutore testamentario o di tutti gli eredi del titolare del conto defunto. L’ex moglie, non condividendo tale decisione, sosteneva che gli eredi e l’esecutore testamentario si sarebbero rifiutati di firmare i documenti necessari. Si è dunque rivolta all’Ombudsman chiedendogli di avviare una procedura di mediazione nei confronti della banca.
L’Ombudsman non ha potuto soddisfarne le aspettative. Difatti, pur non conoscendo nel dettaglio l’ordinamento giuridico del paese di domicilio delle parti, era dell’avviso che una decisione resa da un tribunale civile fosse unicamente vincolante per le parti ivi menzionate. La banca non era parte al procedimento in cui erano state disciplinati i rapporti patrimoniali fra la moglie e il suo ex coniuge o i successori di quest’ultimo. L’ex moglie può far valere eventuali diritti a lei spettanti, conferiteli dalla decisione giudiziaria estera, unicamente nei confronti delle altre parti al procedimento. La domanda volta a sapere chi sono i successori del titolare del conto deve di base essere stabilita ai sensi del diritto svizzero. L’art. 479 del Codice delle obbligazioni svizzero e l’art. 24 della Legge sui titoli contabili prevedono che una banca è tenuta a rimettere gli averi patrimoniali depositati presso di essa agli eredi del titolare di conto deceduto. Tali disposizioni si applicano a prescindere dal fatto che dei terzi, quali i creditori del defunto o, come nel caso in esame, l’ex moglie, facciano valere dei diritti su tali averi patrimoniali. L’Ombudsman ha pertanto condiviso il parere della banca, che esigeva il consenso dell’esecutore testamentario o degli eredi al versamento e che l’ex moglie facesse valere i suoi diritti nei confronti dei predetti.