Spese per un libretto di risparmio
Benché le controversie connesse ai libretti di risparmio non siano le più frequenti, l’Ombudsman vi si trova regolarmente confrontato. Questi prodotti bancari non sono più in uso da molto tempo e le fattispecie vertono sovente su libretti di risparmio che, per disparati motivi, sono scomparsi per un lungo periodo e non sono stati esibiti regolarmente alla banca. Al momento in cui, dopo molti anni, questi libretti vengono presentati alla banca per il pagamento, non è raro che l’avere ivi indicato non figuri più o solo ancora in parte nei libri contabili della banca. Le ragioni sono molteplici. In numerosi casi, le spese introdotte nel frattempo hanno eroso parzialmente o integralmente non solo gli interessi correnti ma anche l’avere di risparmio. In altri casi è possibile che dei prelevamenti siano stati autorizzati senza richiedere la presentazione del libretto di risparmio. Sovente non si è più in grado ricostruire i fatti con certezza. A ciò si aggiungono questioni giuridiche difficili da dirimere. Le spese necessarie per il chiarimento di questi casi spesso superano di gran lunga gli averi, per lo più modesti, depositati sui libretti di risparmio in questione. Per di più, per i clienti questi ultimi rivestono spesso un valore affettivo, in quanto ricevuti da persone loro vicine, legate ai ricordi della loro infanzia. L’Ombudsman consiglia pertanto di gestire in modo pragmatico questi casi, approccio condiviso nella maggior parte dei casi dalle parti.
Nel caso in esame, era indiscusso che la differenza fra l’importo indicato nel libretto di risparmio e quello infine versato al cliente fosse riconducibile alle spese introdotte nel periodo in cui si era persa memoria del libretto. Esse erano inoltre state aumentate a più riprese dalla banca, attestandosi infine a 75 CHF all’anno. Il loro importo complessivo, per il periodo intercorrente dall’apertura del libretto di risparmio fino alla sua presentazione ai fini del prelevamento, era pari a ca. 500 CHF. La banca aveva rifiutato di rimborsarle, sostenendo che i titolari di un libretto erano tenuti a presentarglielo ogni anno. Secondo lei, l’inosservanza di questo obbligo da parte dei genitori del cliente le aveva impedito di informarli sulle spese applicate. Inoltre, essa non si considerava responsabile del fatto che il cliente stesso avesse ignorato l’esistenza del libretto. Le spese erano inoltre state affisse nelle aree sportelli della banca, che non intratteneva nessuna corrispondenza in merito ai libretti di risparmio.
Dapprima l’Ombudsman ha richiamato all’attenzione della banca i principi sui quali si basa quando tratta di controversie relative alle spese bancarie. Di norma, esse sono dovute se usuali o concordate. L’introduzione di nuove spese o l’adeguamento di quelle esistenti nell’ambito di una relazione d’affari corrente costituisce una modifica contrattuale che deve essere comunicata in tempo utile ai clienti interessati tramite la via di comunicazione per loro usuale, cosicché si possano adeguare ed eventualmente decidere di rescindere la relazione bancaria, qualora non acconsentano alla modifica.
Nel caso in esame, il cliente ha esibito all’Ombudsman una copia del regolamento applicabile ai libretti di risparmio. Esso statuiva che il tasso d’interesse, l’importo massimo e minimo di deposito e le condizioni di prelevamento erano definite dal regolamento come pure dalle condizioni, definite di volta in volta dalla banca, rese note mediante affissione nelle sue aree sportelli. Per quanto attiene al pagamento degli interessi, spettava al cliente presentare ogni anno il libretto alla banca. Le disposizioni erano silenti riguardo alle spese, ma indicavano chiaramente che le comunicazioni destinate all’ultimo indirizzo noto del titolare del libretto si intendevano recapitate. Al riguardo, il cliente ha sostenuto di essere stato domiciliato allo stesso indirizzo, noto alla banca, fino al 2011 e che le spese erano state introdotte nel 2007.
Sulla base di queste informazioni, l’Ombudsman ha invitato la banca a riesaminare la sua posizione e a valutare se andare incontro al cliente. In risposta, la banca ha sostenuto che la presentazione annuale del libretto di risparmio era un obbligo essenziale del cliente e che nel contempo ciò costituisce la via di comunicazione usuale per questo prodotto. A titolo di cortesia, la banca si è tuttavia dichiarata disposta a rimborsargli la totalità delle spese addebitate. Poiché la banca aveva accolto integralmente le richieste del cliente, l’Ombudsman ha potuto chiudere il caso. Nella sua lettera conclusiva alla banca, egli ha tuttavia osservato che il regolamento in questione disciplinava la comunicazione con i clienti titolari di un libretto di risparmio in maniera espressamente diversa dalla sua prassi effettiva. L’Ombudsman ha pertanto esortato la banca a tenerne conto in futuro, in casi di reclamo analoghi.