Spese per la chiusura di un conto di libero passaggio dopo il trasferimento del cliente all’estero
Nella sua risposta al reclamo del cliente, la fondazione di libero passaggio della banca ha considerato che, al momento dell’apertura del conto di libero passaggio, egli aveva accettato il suo regolamento dei costi. Questo regolamento prevedeva che, per il rimborso integrale degli averi previdenziali a favore di un cliente domiciliato all’estero, la fondazione era abilitata ad addebitare spese amministrative forfettarie di 800 franchi. La fondazione sosteneva che, in un caso del genere, queste spese erano giustificate dall’onere supplementare necessario alla verifica della pretesa e al trattamento della domanda di rimborso. Secondo la fondazione, questo onere si verificherebbe anche in caso di versamento su un conto in Svizzera. Il dovere di garantire la parità di trattamento dei beneficiari le impedirebbe inoltre di concedere nel caso specifico condizioni speciali o un condono delle spese.
Questi argomenti non hanno convinto il cliente. Egli sosteneva che le spese amministrative erano sproporzionata rispetto a quelle che la fondazione di libero passaggio doveva effettivamente sostenere in relazione alla liquidazione del suo conto. Secondo il cliente, la fondazione avrebbe dovuto unicamente prendere conoscenza dei seguenti documenti da lui prodotti: certificato di avvenuta notifica di partenza rilasciata dall’ultima comune di domicilio in Svizzera, conferma del domicilio statunitense da parte del Consolato svizzero competente e autenticazione notarile della sua firma. Il cliente rimproverava inoltre alla fondazione di non avergli spiegato in cosa consisteva l’onere che la sua domanda di rimborso le aveva effettivamente causato e di non aver risposto alle sue domande in merito.
L’Ombudsman si è detto cosciente del fatto che spetta al consiglio di fondazione di una fondazione di libero passaggio definire gli oneri ch’esso considera adeguato per le diverse prestazioni fornite nell’ambito del rapporto di previdenza. A differenza di quanto succede per i servizi bancari ordinari, nel contesto del sistema previdenziale, gli oneri addebitati ai beneficiari hanno, dal suo punto di vista, lo scopo di compensare le spese sostenute dalla fondazione. Questo principio figurava, tra l’altro, anche nel regolamento della fondazione. Se per una determinata transazione non viene fatturato il dispendio effettivo ma vengono addebitate delle spese amministrative forfettarie, quest’ultime dovrebbero corrispondere all’onere medio necessario a tal fine.
Secondo l’Ombudsman, le spese amministrative dovrebbero venir calcolate essenzialmente in funzione dell’onere necessario alla verifica dei documenti. L’onere necessario all’esecuzione del pagamento dovrebbe invece avere un’importanza secondaria nel calcolo delle spese amministrative. Da questo punto di vista vi era da notare che, nei casi in cui solo una parte degli averi previdenziali vengono versati all’estero, la fondazione di libero passaggio fatturava delle spese amministrative di soli 200 franchi, nonostante l’onere di verifica fosse identico a quello per un rimborso integrale.
Inoltre, dopo la partenza all’estero del giovane beneficiario, era prevedibile che, prima o poi, egli avrebbe chiesto la chiusura del suo conto. La banca collaborava inoltre con un’altra fondazione di libero passaggio, le cui spese ammontavano, per la stessa operazione, a soli 200 franchi. In caso di versamento dell’avere su un conto in Svizzera questa fondazione non fatturava spese, neppure quando il beneficiario era domiciliato all’estero. L’Ombudsman si è quindi chiesto se la banca non avrebbe dovuto raccomandare al cliente di aprire un conto presso quest’altra fondazione di libero passaggio, per lui più vantaggiosa.
L’argomento della parità di trattamento dei beneficiari appariva infine infondato, tanto più che il regolamento della fondazione di libero passaggio, presso la quale il cliente aveva i suoi averi, aveva definito in una disposizione potestativa la competenza del consiglio di fondazione di prelevare spese e commissioni.
Per questi motivi l’Ombudsman ha proposto alla fondazione di libero passaggio di ridurre, nel caso di specie, le spese amministrative a 200 franchi. Dopo un nuovo esame del caso, la fondazione ha accettato questa proposta. Questa soluzione transattiva è poi stata accettata dal cliente.