Sospensione delle transazioni bancarie a causa delle sanzioni contro la Russia
A seguito delle misure adottate dalla Confederazione in relazione alla situazione in Ucraina e delle sanzioni adottate dall’UE contro la Russia ch’essa ha ripreso, diversi clienti hanno sottoposto all’Ombudsman una richiesta di mediazione. Queste riguardavano principalmente il blocco dei conti o il rifiuto delle banche di accettare pagamenti in provenienza dalla Russia.
Purtroppo, in questi casi, le possibilità dell’Ombudsman di fornire assistenza erano molto limitate. Egli non può infatti né condurre indagini approfondite né prendere decisioni vincolanti nei confronti delle parti. Inoltre, i casi a lui sottoposti concernevano sostanzialmente le valutazioni del rischio da parte delle banche coinvolte, ovvero questioni che fondamentalmente concernano la loro politica commerciale e che, conformemente al suo ordinamento procedurale, esulano dalle competenze dell’Ombudsman.
Alcuni casi hanno potuto essere chiariti rapidamente perché le misure adottate dalle banche riguardavano persone chiaramente non toccate dalle sanzioni. Tuttavia, molti casi riguardavano situazioni poco chiare che dovevano essere chiarite dalle unità specializzate della banca in collaborazione con le autorità, in primo luogo la SECO.
A causa del pesante carico di lavoro dei dipartimenti specializzati delle banche e delle autorità, questi chiarimenti hanno spesso richiesto molto tempo. È comprensibile che ciò era molto fastidioso per i clienti interessati e talvolta anche per i loro dipendenti, che ricevevano gli stipendi in ritardo o non li ricevevano affatto. La maggior parte dei casi sottoposti all’Ombudsman si è risolta dopo che le circostanze esatte sono state chiarite, nel senso che gli averi bloccati sono stati liberati. In alcuni di questi casi, tuttavia, le banche non erano più disposte a continuare il rapporto d’affari. Vi è stato anche un caso in cui le autorità hanno espressamente esteso le sanzioni ai richiedenti cosicché le relazioni bancarie corrispondenti sono rimaste bloccate su una base chiara.
Nel caso in esame, il problema è sorto in quanto la società anonima svizzera era indirettamente detenuta da una società quotata su una borsa europea. Una persona, soggetta sia alle sanzioni svizzere che a quelle decise dal Paese della società quotata, deteneva una quota di minoranza significativa in quest’ultima società. Secondo l’avvocato della società anonima svizzera, tuttavia, la SECO aveva confermato per iscritto ch’essa non era soggetta alle sanzioni imposte dalla Svizzera. L’avvocato aveva già presentato un reclamo alla banca nel quale le aveva esposto tutti gli argomenti con i quali contestava il fatto che la sua mandante fosse assoggettata alle sanzioni e quindi al rifiuto della banca di effettuare ulteriori transazioni per suo conto. Per questo motivo, l’Ombudsman si è limitato a chiedere alla banca di rispondere al reclamo della cliente. Purtroppo, non gli è stato possibile influenzare la priorità dei casi pendenti presso i dipartimenti specializzati della banca, responsabili delle sanzioni. Dopo un approfondito esame delle circostanze, la banca ha infine permesso di chiudere la relazione d’affari.