Scarso rendimento di un fondo d’investimento
Il cliente è stato contattato dalla banca con una proposta d’investimento dopo che le obbligazioni in cui aveva investito erano arrivate a maturità . Queste obbligazioni avevano un tasso d’interesse del 2,75%, in considerazione dei livelli di rendimento attuale, un tasso considerevole. Sulla base di questo consiglio, il cliente ha investito in un fondo d’investimento. Dopo otto anni, è rimasto deluso dalla performance del fondo e, secondo lui, ha venduto le sue quote in perdita. Ha poi contattato l’Ombudsman perché credeva di essere stato consigliato male al momento dell’acquisto. Egli ha anche dichiarato di aver scoperto che il fondo era stato convertito senza che ne venisse informato.
In un primo tempo, l’Ombudsman ha dovuto porre al cliente alcune domande per avere un quadro sufficiente dei fatti pertinenti. Egli gli ha anche chiesto di informarlo in che misura ha subito un danno a causa della conversione del fondo. Dalle risposte del cliente è poi emerso che il fondo d’investimento contestato era un fondo obbligazionario. A causa della situazione dei tassi d’interesse, da diversi anni non è quasi più possibile generare rendimenti positivi con un prodotto di questo tipo, ciò che era avvenuto in questo caso. Tuttavia, il cliente aveva dimenticato di includere nei suoi calcoli i rendimenti distribuiti. Se ciò fosse stato fatto, il risultato sarebbe apparso all’incirca equilibrato, cioè facendo astrazione delle imposte, il cliente non avrebbe realizzato né un profitto né una perdita. La conversione del fondo, che il cliente ha contestato, è stata solo un cambio di denominazione, che non ha comportato una modifica delle caratteristiche essenziali del prodotto. Non potendo far valere nessun danno in relazione a questo cambiamento, il cliente ha affermato che probabilmente si sarebbe accorto prima della scarsa performance del fondo se avesse avuto conoscenza di questa modifica.
Dopo aver preso atto delle informazioni supplementari, l’Ombudsman non ha ritenuto che per il momento si potesse avviare una procedura di mediazione, in quanto non è emerso alcun comportamento inadeguato da parte della banca. L’Ombudsman ha mostrato comprensione per la delusione del cliente, ma ha dovuto informarlo che anche nel caso di investimenti effettuati sulla base di una raccomandazione della banca, il rischio è generalmente a carico dell’investitore, che beneficia anche delle opportunità dell’investimento. Non vi è alcuna responsabilità generale per pareri espressi sulle possibilità di sviluppo futuro degli investimenti finanziari che dovessero rivelarsi scorretti. Un obbligo di indennizzo del cliente per le perdite presuppone quindi che la banca abbia violato con la sua raccomandazione i suoi obblighi di informazione, di diligenza o di lealtà.
Si può ritenere che si sia verificata una violazione dell’obbligo di diligenza se la banca ha formulato una raccomandazione palesemente irragionevole e inappropriata per il cliente interessato al momento in cui è stata formulata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’adeguatezza di un investimento raccomandato viene valutata in relazione alla situazione finanziaria personale del cliente e al suo profilo di rischio, ovvero alla sua disponibilità e capacità ad assumere rischi. Secondo il Tribunale federale, la portata dell’obbligo di informazione è poi determinata dall’esperienza e dalle conoscenze del cliente. Di norma, si può presumere che i clienti delle banche siano generalmente consapevoli dell’esistenza di rischi di prezzo in investimenti come i fondi.
Purtroppo, le informazioni che il cliente ha presentato all’Ombudsman non gli hanno permesso di valutare in modo conclusivo se nel suo caso fossero soddisfatte le condizioni per la responsabilità della banca. Il cliente ha criticato in modo generale l’inadeguatezza dei consigli della banca, senza fornire ulteriori dettagli. L’Ombudsman gli ha quindi dato un’altra opportunità per spiegare ciò che riteneva che la banca avesse fatto di sbagliato e sui motivi per i quali considerava che il fondo raccomandato fosse irragionevole e inappropriato per lui. L’Ombudsman ha anche chiesto al cliente di commentare il motivo per cui aveva mantenuto l’investimento per quasi nove anni, anche se secondo le sue informazioni aveva notato che ogni anno perdeva valore.
Il cliente ha quindi informato l’Ombudsman che non intendeva proseguire la questione e che preferiva godersi le vacanze. In una lettera conclusiva indirizzatagli, l’Ombudsman ha dichiarato che la raccomandazione iniziale della banca per l’investimento del fondo era probabilmente inoppugnabile, almeno sulla base delle informazioni disponibili. Si è rammaricato del fatto che la banca non lo abbia mai contattato circa l’investimento nel fondo raccomandato e non abbia attirato la sua attenzione sul calo del potenziale di rendimento. Una tale presa di contatto sarebbe stato auspicabile per assicurare un buon servizio alla clientela. Secondo l’Ombudsman, tuttavia, esiste un obbligo legale di controllare attivamente il conto titoli di un cliente solo se questo è stato concordato contrattualmente, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.