Ripercussione sui clienti di un’imposta estera sui redditi da capitale durante la durata di un’ipoteca a tasso fisso
Nelle sue risposte ai reclami dei clienti, la banca ha sostenuto di dover rispettare le normative fiscali estere, in particolare la Circolare FINMA 2008/21 sui rischi operativi delle banche, e di essere quindi obbligata a pagare l’imposta sui redditi di capitale al fisco italiano. Aveva sopportato quest’imposta fino alla fine del 2019, ma intendeva ripercuoterla ai clienti a partire dal 1° gennaio 2020. Le condizioni generali della banca, che erano state accettate anche dai clienti, le permettevano di farlo. Secondo la disposizione invocata dalla banca, tutte le tasse e le imposte devono essere a carico dei clienti. Le imposte e le tasse riscosse dalla banca o messe a suo carico in relazione alla relazione d’affari tra un cliente e la banca o che la banca è obbligata a trattenere in base al diritto svizzero, a trattati internazionali o ad accordi contrattuali con enti stranieri, nonché le spese sostenute dalla banca, sono a carico del cliente o possono essere trasferite a quest’ultimo.
Secondo i clienti, la legge fiscale che, secondo la banca, le imponeva di pagare al governo italiano una tassa sugli interessi derivanti dall’ipoteca che aveva concesso loro, non era nuova. Al momento della sottoscrizione dell’ipoteca, essa esisteva già da anni. Apparentemente, la banca aveva ritenuto che la legge non le si applicasse. Dopo aver reinterpretato la legge, la banca ha probabilmente concluso che doveva effettivamente pagare questa tassa e ha deciso di scaricarla sui clienti, sostenendo che questo onere fiscale supplementare era legato al loro domicilio. Tuttavia, i clienti hanno ritenuto che la banca avrebbe dovuto tenere conto delle tasse da pagare nel determinare il prezzo del mutuo a tasso fisso nell’agosto 2019. La banca non poteva aumentare il prezzo fisso concordato senza una ragione contrattuale esplicita, semplicemente perché era venuta a conoscenza di un obbligo fiscale che aveva precedentemente ignorato.
Dopo aver esaminato i documenti e la disposizione invocata dalla banca per giustificare la nuova imposta sul reddito da interessi trasferita ai clienti, l’Ombudsman ha avuto seri dubbi sull’esistenza di una base contrattuale sufficiente per il trasferimento contestato e la sua validità. Ha quindi chiesto alla banca di rivedere il caso, in particolare per quanto riguarda le clausole di “gross-up”, che mirano a garantire al prestatore un certo reddito da interessi e quindi obbligano il mutuatario a pagare eventuali nuove tasse e imposte durante la durata del contratto in aggiunta al tasso originariamente concordato: l’Ombudsman ha spesso riscontrato che tali clausole possono essere abituali nei contratti di credito strutturati per le relazioni con le aziende e altri grandi clienti, ma sono ancora rare in Svizzera nei rapporti con la clientela privata. Secondo l’Ombudsman, la disposizione nelle condizioni generali che la banca ha invocato per giustificarsi si applica piuttosto alle ritenute alla fonte e alle imposte anticipate, che in definitiva colpiscono i clienti. All’Ombudsman è sembrato quindi molto discutibile che la banca usasse questa disposizione come base per trasferire ai clienti una tassa che essa stessa deve pagare sul proprio reddito da interessi.
È evidente che le banche finanziano le tasse che sostengono con il reddito che guadagnano. Tuttavia, l’Ombudsman ha condiviso il punto di vista dei clienti che la banca deve prendere in considerazione queste circostanze quando fissa il prezzo (cioè il tasso di interesse) su un’ipoteca a tasso fisso. Se commette un errore nella valutazione della sua posizione fiscale e deve pagare un’imposta più alta come risultato della reinterpretazione di una legge, non può semplicemente ripercuoterla sui clienti per tutta la durata di un mutuo per il quale è stato concordato un tasso fisso.
Dopo aver esaminato queste considerazioni, la banca ha accettato di discutere nuovamente la questione con i clienti e alla fine ha rinunciato a ripercuoter loro l’imposta sui redditi da capitale per la durata rimanente dell’ipoteca . L’Ombudsman ha quindi potuto chiudere il caso.