Ripercussione sui clienti delle spese legali sostenute per il chiarimento del diritto fiscale statunitense
Coinvolta in un famigerato caso fiscale negli Stati Uniti, la banca ha stipulato un “Non Prosecution Agreement” (NPA) con le autorità statunitensi per chiudere il caso. Dopo che il fiduciario ha rifiutato di firmare il modulo “Autorizzazione a divulgare i dati dei clienti e dei conti all’IRS” (“Authorization to disclose customer and account data to the IRS”), la banca ha deciso di incaricare un importante studio legale americano di chiarire alcune questioni relative ai suoi rischi fiscali, rispettivamente il suo rischio di violazione dell’NPA se avesse mantenuto le due relazioni d’affari in questione. La banca ha poi addebitato ai clienti le relative spese legali di oltre 100’000 franchi. In mancanza di fondi sufficienti nel conto del trustee, essa ha addebitato il conto della società, che era la “società sottostante” del trust.
L’avvocato dei clienti ha sostenuto che quest’ultimi non avevano mandatato lo studio legale americano e che comunque non erano d’accordo con tale decisione. Il mandato non era necessario e non era stato eseguito nell’interesse dei clienti, ma nell’interesse della banca. Inoltre, le fatture erano presentate come somme forfettarie e il lavoro degli avvocati non era sufficientemente dettagliato. Secondo l’avvocato dei clienti, la banca avrebbe potuto effettuare una tale valutazione del rischio utilizzando le proprie risorse interne. Inoltre, le disposizioni del FATCA prevedono solo che in una tale situazione i clienti interessati sono considerati “recalcitranti” e che il loro reddito è soggetto a ritenuta alla fonte. Per tutti questi motivi, l’avvocato dei clienti ha chiesto alla banca di riaccreditare l’importo delle fatture. Tuttavia, la banca, rappresentata da un avvocato svizzero, ha rifiutato di soddisfare questa richiesta. Non essendo riusciti a raggiungere un accordo con la banca, i clienti hanno infine chiesto all’Ombudsman di avviare una procedura di mediazione.
L’Ombudsman ha chiesto alla banca di riconsiderare il caso. Ha richiamato l’attenzione della banca su quello che riteneva essere un caso simile, in cui il Tribunale commerciale di Zurigo aveva vietato alla banca di addebitare a un cliente i costi sostenuti per chiarire questioni legali negli Stati Uniti. Tuttavia, l’avvocato della banca ha sostenuto che i clienti non avevano agito in buona fede nel nascondere il domicilio statunitense del disponente e nel fornire conferme errate sui moduli pertinenti. La banca considerava avere il diritto di effettuare gli addebiti contestati in base al diritto di pegno e compensazione previsto nelle sue condizioni generali.
L’Ombudsman ha ricordato alla banca che il diritto di pegno e di compensazione da solo non dà origine ad una pretesa, ma permette solo alla banca di compensare i crediti nei confronti dei clienti prelevando una parte dei beni del cliente detenuti presso la banca. Tuttavia, l’avvocato della banca ha risposto che poteva far valere queste pretese secondo l’articolo 402 del Codice delle obbligazioni svizzero. Questo articolo impone al mandante di rimborsare le spese del mandatario e di indennizzarlo per qualsiasi danno derivante dall’esecuzione del mandato. Secondo l’avvocato della banca, i clienti avevano firmato un modulo in cui si impegnavano a liberare la banca da qualsiasi obbligo derivante da danni in relazione alle norme fiscali statunitensi, al contratto d’intermediario qualificato (“Qualified Intermediary Agreement”) e al FATCA, che erano risultati dalla scoperta tardiva dello status di persona statunitense (“US person”) dei clienti, e a risarcire la banca per tali danni. La banca ha quindi mantenuto la sua posizione sull’addebito delle spese legali e ha dichiarato che la sentenza a cui si riferiva l’Ombudsman non era rilevante.
Anche se non convinto dalla posizione della banca, l’Ombudsman ha dovuto riconoscere che la banca non avrebbe accettato di fare concessioni. È stato quindi costretto a porre un termine ai suoi sforzi di mediazione, cosa che ha spiegato nella sua risposta finale al cliente.