Rinuncia anticipata al rimborso di retrocessioni, commissioni di distribuzione e altri benefici pecuniari da parte di terzi
L’area tematica comunemente denominata “retrocessioni” continua a occupare i clienti. I pochi casi che attualmente vengono ancora sottoposti all’Ombudsman rispetto agli anni precedenti riguardano per lo più questioni relative alle disposizioni sulla rinuncia anticipata a retrocessioni, commissioni di distribuzione e altri benefici pecuniari da parte di terzi che le banche ricevono in relazione ai prodotti di investimento dei clienti. Spesso i clienti vengono a conoscenza di tali disposizioni in occasione dell’aggiornamento periodico dei contratti da parte delle banche e si rivolgono all’Ombudsman ritenendole fondamentalmente illegittime. Di solito trascurano il fatto che i contratti esistenti della banca contengono già disposizioni analoghe.
Nel caso di specie, l’Ombudsman ha informato il cliente che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una banca deve rendere conto dei benefici pecuniari che riceve da terzi quando acquista determinati prodotti finanziari per il cliente nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o quando li piazza nel deposito del cliente, e trasmetterli al cliente interessato.
Tuttavia, secondo il Tribunale federale, l’obbligo di trasferire al cliente i benefici ricevuti non si applica nei casi in cui egli vi ha rinunciato in anticipo. Tale rinuncia è tuttavia valida solo se il cliente è in grado di valutare in che misura rinuncerà a tali prestazioni. Questo requisito è soddisfatto quando la banca gli caomunica l’ammontare dei benefici attesi per rapporto a un intervallo percentuale calcolato in funzione del patrimonio gestito.
Il Tribunale federale non ha ancora chiarito se questi principi si applicano anche nel caso in cui la banca non agisce per il cliente nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale, ma nel caso in cui il cliente acquista i prodotti d’investimento in questione nell’ambito di un rapporto di consulenza in investimenti o in modo del tutto indipendente, o anche nel caso in cui egli si limita a detenere prodotti d’investimento acquistati tramite terzi nel suo conto di deposito presso la banca. Esistono decisioni di tribunali cantonali che hanno risposto ad alcune di queste domande in modo affermativo e altre che vi hanno dato risposte negative. Le stesse questioni sono trattate in modo controverso pure nella dottrina giuridica. In questo contesto, secondo le osservazioni dell’Ombudsman, le banche tendono da tempo a regolamentare la questione dei benefici pecuniari da parte di terzi anche per i clienti che non hanno stipulato con loro un mandato di gestione patrimoniale.
Secondo l’Ombudsman, ciò è perfettamente consentito. Sia il Codice delle obbligazioni che la Legge sui servizi finanziari permettono tali regolamentazioni. Il Codice delle obbligazioni lascia alle parti un ampio margine di manovra nella stesura dei contratti, ma fornisce regole standard nel caso in cui esse non abbiano disciplinato determinati punti. Se le parti si avvalgono di questo margine di manovra, ciò non costituisce una violazione della legge, ma è possibile sulla base del principio della libertà contrattuale.
La banca ha invitato il cliente al suo servizio interno specializzato affinché esso rispondesse concretamente alle domande che il cliente si poneva in relazione ai benefici pecuniari da essa percepiti da terzi nell’ambito della relazione d’affari. L’Ombudsman ha raccomandato al cliente di contattare la banca in questo senso e di decidere in seguito se accettare l’accordo presentatogli. Nel caso egli dovesse rifiutarlo, avrebbe probabilmente dovuto cercare un’altra offerta, poiché è difficile pensare che la banca avrebbe cambiato il suo modello d’affari per adeguarlo al suo caso specifico.