Rifiuto della banca di restituire al cliente banconote in euro di origine delittuosa
Un esame dei documenti, forniti dall’avvocato del cliente su richiesta dell’Ombudsman, ha rivelato che la maggior parte delle banconote erano state trattenute dalla Deutsche Bundesbank dopo ch’essa aveva stabilito, sulla base dei loro numeri di serie, ch’esse provenivano da una rapina. Una piccola parte delle banconote era stata sequestrata e distrutta dalle autorità nell’ambito del procedimento penale. Per circa 1’000 euro non vi erano indicazioni di un’origine sospetta. Essi erano perciò stati riconsegnati al cliente.
Il cliente non è stato in grado di spiegare come aveva ricevuto le banconote. Egli affermava che le banconote provenivano dall’attività commerciale che esercitava da molto tempo e che per diversi anni le aveva conservate nella sua cassaforte. A causa della svalutazione dell’euro, egli voleva ora cambiarli. Il cliente ha pure sottolineato che la sua reputazione era impeccabile e che non aveva mai avuto problemi con la legge. Malgrado l’abbandono del procedimento penale, nella sua decisione l’autorità competente aveva chiaramente stabilito che le banconote erano effettivamente di origine delittuosa.
L’Ombudsman ha spiegato all’avvocato del cliente ch’egli può intervenire presso una banca quando sussistono indizi di un comportamento scorretto da parte della banca stessa che ha causato al cliente un danno finanziario o un altro pregiudizio. Ê inoltre necessario che la procedura di mediazione non appaia, sin dall’inizio, priva di prospettive di successo. Nel caso in questione, l’Ombudsman non ha potuto individuare argomenti che l’avvocato del cliente non avesse già presentato con insistenza alla banca. Secondo l’Ombudsman era decisivo che il cliente non era stato in grado di fornire alcun indizio che dimostrasse che aveva acquistato in buona fede le banconote. Infatti, egli non era in grado di spiegare la loro origine.
Per l’Ombudsman era chiaro che, considerata l’origine verosimilmente problematica delle banconote, la banca, dopo aver esaminato i fatti e le questioni giuridiche, aveva deciso a un livello adeguato di restituire le banconote soltanto sulla base di una decisione giudiziaria. In queste circostanze, l’Ombudsman ha ritenuto che una procedura di mediazione, nell’ambito della quale non gli è consentito prendere decisioni vincolanti per le parti, non avesse alcuna prospettiva di successo. L’Ombudsman ha perciò trasmesso all’avvocato del cliente un rapporto conclusivo in tal senso e posto un termine ai suoi sforzi di mediazione.