Domande frequenti
- rendere credibile l’esistenza di un rapporto di clientela con una banca in Svizzera,
- rivelare il nome della persona a nome della quale si presume sia stato tenuto il conto, il libretto, il deposito titoli o la cassetta di sicurezza,
- attestare il proprio diritto sul conto, libretto, deposito titoli o cassetta di sicurezza eventualmente ancora esistente, e in particolare documentare la propria identità e il proprio diritto successorio.
Non appena la banca constata che il contatto con il cliente e/o il suo procuratore è stato interrotto, ovvero:
- Quando la corrispondenza della banca non può più essere recapitata o le viene rinviata.
- Per i clienti “posta fermo banca” o che hanno dato istruzioni particolari, ivi compresi i libretti di risparmio e le cassette di sicurezza, se la banca ha concretamente conoscenza del decesso del cliente, ma al più tardi dopo 10 anni senza contatti con il cliente, con il suo procuratore o con i suoi eredi.
- nelle relazioni bancarie elettroniche (e-banking), entro tre anni dall’ultimo contatto (per es. log-in).
- Se gli sforzi della banca per ristabilire il contatto non hanno dato esito.
- Se un gestore patrimoniale o un consulente d’investimento indipendente informa la banca di non avere più contatti con il cliente.
La banca inserisce i dati del titolare e dei suoi eventuali procuratori in una banca dati centralizzata, alla quale ha accesso solo la Centrale di ricerca dell’Ombudsman delle banche svizzere.
No. In Svizzera non esiste un organismo che ha accesso a tutti i dati dei clienti delle singole banche. Esiste una banca dati centralizzata solo per gli averi segnalati come senza contatti. Gli averi non sono ancora segnalati come senza contatti possono quindi essere identificati solo mediante una richiesta diretta alle banche.
Se il patrimonio è detenuto in strutture (società, trust, fondazioni), bisogna considerare che la banca dati contiene i nomi delle stesse(come titolare del conto) e del loro rappresentante. Quindi, di solito, la ricerca a nome del beneficiario non ha esito positivo.
La Centrale di ricerca esamina, sulla base del questionario e dei documenti inviati, se il richiedente è legittimato a effettuare una ricerca. In caso positivo, essa consulta la banca dati centralizzata e informa il richiedente del risultato (provvisorio) della sua ricerca.
A causa dei diversi criteri di segnalazione alla banca dati centralizzata (cfr. domanda 3), i dati relativi a una relazione bancaria possono non essere ancora stati registrati nella banca dati al momento in cui la Centrale effettua la ricerca. In casi estremi, una banca può segnalare una relazione alla banca dati centralizzata solo 10 anni dopo che l’avente diritto ha richiesto che venga effettuata la ricerca.
Il sistema tiene conto di questa possibilità. La banca dati centralizzata notifica in questo caso alla Centrale di ricerca quando un nome interrogato in precedenza viene segnalato da una banca nel sistema in un secondo tempo.
- I nomi dei presunti clienti della banca devono essere indicati nel modo più completo possibile.
- I richiedenti devono segnalare alla Centrale di ricerca i loro eventuali successivi cambiamenti di indirizzo in modo da consentirle, in caso di necessità, di contattarli.