Informazioni generali sulla ricerca di averi
Le persone che ritengono aver diritto ad averi senza contatti depositati presso una banca in Svizzera, di cui conoscono l’identità, possono da sempre rivolgersi direttamente alla banca o alle singole banche in questione. Inoltre, dal 1996, le direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri prevedono la possibilità di effettuare una ricerca centralizzata degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati per il tramite della Centrale di ricerca dell’Ombudsman delle banche. A ciò si aggiunge che dal dicembre 2015, gli averi non rivendicati da lungo tempo sono pubblicati su di una lista disponibile su Internet. In questo modo gli aventi diritto possono venire a conoscenza della loro esistenza e far valere le loro pretese prima ch’essi vengano devoluti definitivamente alla Confederazione.
Le relazioni d’affari che sono state chiuse da persone autorizzate non sono considerate senza contatti o non rivendicati e non possono quindi essere individuate nell’ambito di una ricerca centralizzata. Per questo motivo, le relazioni estinte non vengono pubblicate.
Maggiori informazioni di carattere generale sugli averi senza contatti e sugli averi non rivendicati sono disponibili sul sito web dell’Associazione svizzera dei banchieri.
Chi è autorizzato a richiedere una ricerca di averi?
- rendere credibile l’esistenza di un rapporto di clientela con una banca in Svizzera,
- rivelare il nome della persona a nome della quale si presume sia stato tenuto il conto, il libretto, il deposito titoli o la cassetta di sicurezza,
- attestare il proprio diritto sul conto, libretto, deposito titoli o cassetta di sicurezza eventualmente ancora esistente, e in particolare documentare la propria identità e il proprio diritto successorio.