Ricerca centralizzata
Le persone che ritengono di poter far valere un diritto su averi non rivendicati, depositati presso una banca in Svizzera di cui non conoscono l’identità, possono inoltrare una domanda di ricerca presso la Centrale di ricerca, integrata nell’Ufficio dell’Ombudsman delle banche svizzere. Nei limiti previsti dalle Direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri, la Centrale di ricerca offre assistenza agli aventi diritto nelle loro ricerche di averi senza contatti o non rivendicati e consulta la banca dati degli averi senza contatti (libretti di risparmio, conti – ivi compresi i conti cifrati o pseudonimi – come pure depositi e cassette di sicurezza).
Informazioni importanti
- rendere credibile l’esistenza di un rapporto di clientela con una banca in Svizzera,
- rivelare il nome della persona a nome della quale si presume sia stato tenuto il conto, il libretto, il deposito titoli o la cassetta di sicurezza,
- attestare il proprio diritto sul conto, libretto, deposito titoli o cassetta di sicurezza eventualmente ancora esistente, e in particolare documentare la propria identità e il proprio diritto successorio.
Non appena la banca constata che il contatto con il cliente e/o il suo procuratore è stato interrotto, ovvero:
- Quando la corrispondenza della banca non può più essere recapitata o le viene rinviata.
- Per i clienti “posta fermo banca” o che hanno dato istruzioni particolari, ivi compresi i libretti di risparmio e le cassette di sicurezza, se la banca ha concretamente conoscenza del decesso del cliente, ma al più tardi dopo 10 anni senza contatti con il cliente, con il suo procuratore o con i suoi eredi.
- nelle relazioni bancarie elettroniche (e-banking), entro tre anni dall’ultimo contatto (per es. log-in).
- Se gli sforzi della banca per ristabilire il contatto non hanno dato esito.
- Se un gestore patrimoniale o un consulente d’investimento indipendente informa la banca di non avere più contatti con il cliente.
La banca inserisce i dati del titolare e dei suoi eventuali procuratori in una banca dati centralizzata, alla quale ha accesso solo la Centrale di ricerca dell’Ombudsman delle banche svizzere.
No. In Svizzera non esiste un organismo che ha accesso a tutti i dati dei clienti delle singole banche. Esiste una banca dati centralizzata solo per gli averi segnalati come senza contatti. Gli averi non sono ancora segnalati come senza contatti possono quindi essere identificati solo mediante una richiesta diretta alle banche.
Se il patrimonio è detenuto in strutture (società, trust, fondazioni), bisogna considerare che la banca dati contiene i nomi delle stesse(come titolare del conto) e del loro rappresentante. Quindi, di solito, la ricerca a nome del beneficiario non ha esito positivo.
La Centrale di ricerca esamina, sulla base del questionario e dei documenti inviati, se il richiedente è legittimato a effettuare una ricerca. In caso positivo, essa consulta la banca dati centralizzata e informa il richiedente del risultato (provvisorio) della sua ricerca.
Le ricerche della Centrale di ricerca sono limitate alle relazioni d’affari segnalate come senza contatti. Se una relazione esistente non è (ancora) considerata senza contatti, essa non viene (ancora) segnalata dalla banca interessata come tale e quindi non può (ancora) essere identificata dalla Centrale di ricerca. Ad esempio, il coinvolgimento della Centrale di ricerca non può permettere d’individuare un rapporto d’affari quando, nonostante il contatto con l’effettivo cliente della banca sia già stato interrotto, i rappresentanti autorizzati, coeredi, ecc. mantengono i contatti con l’istituto.
Le relazioni estinte non sono considerate senza contatti e quindi non vengono segnalate dalle banche alla banca dati centralizzata.
A causa dei diversi criteri di segnalazione alla banca dati centralizzata (cfr. domanda 3), i dati relativi a una relazione bancaria possono non essere ancora stati registrati nella banca dati al momento in cui la Centrale effettua la ricerca. In casi estremi, una banca può segnalare una relazione alla banca dati centralizzata solo 10 anni dopo che l’avente diritto ha richiesto che venga effettuata la ricerca.
Il sistema tiene conto di questa possibilità. La banca dati centralizzata notifica in questo caso alla Centrale di ricerca quando un nome interrogato in precedenza viene segnalato da una banca nel sistema in un secondo tempo.
- I nomi dei presunti clienti della banca devono essere indicati nel modo più completo possibile.
- I richiedenti devono segnalare alla Centrale di ricerca i loro eventuali successivi cambiamenti di indirizzo in modo da consentirle, in caso di necessità, di contattarli.
I costi per il trattamento della richiesta ammontano a CHF 100 per ogni questionario.
Una richiesta viene solitamente trattata entro 3 a 4 settimane. Si chiede gentilmente di astenersi da richieste telefoniche. In ogni caso, il richiedente o il suo rappresentante verrà contattato. Nel frattempo, si chiede di avere pazienza.
Le ricerche effettuate nella banca dati centralizzata sono salvaguardate per 20 anni. La Centrale di ricerca conserva i documenti relativi alle ricerche da essa effettuate per 20 anni a contare dal momento in cui ha consultato la banca dati. In tal modo viene garantito che, una volta effettuata una ricerca, essa non debba essere ripetuta periodicamente e che gli averi senza contatti, segnalati dalla banca solo dopo che la Centrale di ricerca ha effettuato una prima consultazione della banca dati, possano essere portati a conoscenza del richiedente senza ulteriori azioni da parte sua.
Si prega di notare che la Centrale di ricerca distrugge tutti i documenti dopo 20 anni. Se – contrariamente a quanto richiesto espressamente dalla Centrale di ricerca – degli originali si trovano in un fascicolo, è responsabilità del richiedente recuperarli in tempo utile.
Domanda di ricerca
Dopo aver letto le informazioni di cui sopra, può inviare i documenti necessari online o per iscritto.
Contatto
Ombudsman delle banche svizzere
Centrale di ricerca
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 43 266 14 16
Informazioni telefoniche
09.15 – 12 h e 13.30 – 16.30 h
Attenzione: Una visita all’ufficio dell’Ombudsman è possibile solo su appuntamento.