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Home Reclamo Presentare un reclamo

Il vostro dossier

I seguenti documenti devono essere presentati all’Ombudsman:

Una lettera all’Ombudsman con una presentazione comprensibile dei fatti, del problema e delle ragioni del reclamo. La lettera deve inoltre contenere una descrizione precisa delle pretese e delle richieste avanzate, nonché una presentazione comprensibile degli argomenti e un calcolo dettagliato del danno subito: Cosa si vorrebbe ottenere dalla società finanziaria? Per quali motivi? Perché non si è d’accordo con la posizione della società finanziaria?

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Il reclamo alla direzione o al dipartimento reclami della società finanziaria. Esso deve contenere una rivendicazione specifica, un’argomentazione comprensibile e una richiesta di risposta scritta.

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La risposta data dalla società finanziaria al reclamo.

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Il consenso affinché l’Ombudsman possa ottenere informazioni dalla società finanziaria. Di norma, questo consenso viene dato tramite il modulo di autorizzazione.

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I documenti importanti come documenti contrattuali, ricevute, ogni altra corrispondenza scambiata con la società finanziaria in relazione al reclamo ecc.

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Altre domande? Consultate le Domande Frequenti o telefonateci.

Lunedì a Giovedì, 08.30 – 11.30 h
+41 43 266 14 14 Deutsch / English
+41 21 311 29 83 Français / Italiano

Spedizione online all’Ombudsman

Fase 1: Si prega di rispondere alle seguenti domande

Secondo quanto previsto dal suo ordinamento procedurale, l’Ombudsman delle banche è competente per mediazioni con istituti affiliati all’Associazione svizzera dei banchieri. Non può essere d’aiuto in caso di problemi con succursali o affiliate di istituti membri all’estero.

L’Ombudsman può trattare i reclami solo se il cliente può dimostrare che ha subito un danno o uno svantaggio. Ad esempio, se si ritiene di essere stato trattato in modo inappropriato o scortese, si è pregati di contattare per iscritto la direzione o il dipartimento reclami della società finanziaria.

 

Bisogna dapprima indirizzare alla società finanziaria il proprio reclamo scritto, contenente una rivendicazione specifica, un’argomentazione comprensibile e una richiesta di risposta scritta. Se la risposta non dovesse risultare soddisfacente, si può contattare l’Ombudsman delle banche.

Se tuttavia, dopo circa 4 settimane, non avete ancora ricevuto una risposta dalla banca, rispondete SÌ a questa domanda e contattateci (consultate prima «Domande frequenti»: Posso sottoporre il mio caso all’Ombudsman?).

 

Se un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è o è stato coinvolto nella questione, l’Ombudsman delle banche di solito non può più intervenire.

Fase 2: Documenti

Si prega di copiare i documenti necessari e di compilare e firmare il modulo di autorizzazione. Per inoltrare l’incarto in via elettronica, si prega di scansionare i documenti.

Fase 3: Inoltro

  • L’Ombudsman delle banche non può influenzare le società finanziarie su questioni di politica commerciale o tariffaria. Ad esempio, non è autorizzato a mettere in discussione le decisioni di credito, a contestare il tariffario applicato ai servizi offerti o a influenzare le modalità secondo le quali vengono fornite determinate prestazioni.
  • Può accadere che un determinato caso non si presta a essere trattato nell’ambito di una procedura di mediazione condotta dall’Ombudsman o che per determinate ragioni (assenza di prospettive di successo, assenza di prove) una procedura non può essere avviata o si concluda senza risultato. In tal caso, il cliente è libero di adire le vie legali.
  • Se un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è o è stato coinvolto nella questione, l’Ombudsman delle banche di solito non può più intervenire.
  • L’Ombudsman non svolge indagini e non conduce procedure formali di amministrazione delle prove. Egli valuta ogni caso sulla base delle informazioni e dei documenti presentati dalle parti.
  • L’Ombudsman non ha poteri decisionali. Egli può effettuare una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e proporre soluzioni alle parti, ma non può dare direttive vincolanti.
  • L’Ombudsman delle banche non è competente per questioni giuridiche ed economiche astratte e non esegue perizie.

  • La procedura dell’Ombudsman dura di solito da uno a due mesi. I casi più semplici possono essere trattati anche in tempi più brevi. Per casi più complessi, la procedura può richiedere più tempo.
  • L’intervento del cliente presso l’Ombudsman delle banche non sospende né interrompe il decorso dei termini di legge (termini di prescrizione, termine di perenzione, termini giudiziari o amministrativi). Il cliente è responsabile di garantire il rispetto di tali termini.

Invio per posta

In alternativa al modulo online, potete inviare il vostro dossier per posta:

Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale
CH-
8021 Zurigo

Importante: non presentare documenti originali all’Ombudsman, ma solo copie.