Il vostro dossier
I seguenti documenti devono essere presentati all’Ombudsman:
Una lettera all’Ombudsman con una presentazione comprensibile dei fatti, del problema e delle ragioni del reclamo. La lettera deve inoltre contenere una descrizione precisa delle pretese e delle richieste avanzate, nonché una presentazione comprensibile degli argomenti e un calcolo dettagliato del danno subito: Cosa si vorrebbe ottenere dalla società finanziaria? Per quali motivi? Perché non si è d’accordo con la posizione della società finanziaria?
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Il reclamo alla direzione o al dipartimento reclami della società finanziaria. Esso deve contenere una rivendicazione specifica, un’argomentazione comprensibile e una richiesta di risposta scritta.
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La risposta data dalla società finanziaria al reclamo.
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Il consenso affinché l’Ombudsman possa ottenere informazioni dalla società finanziaria. Di norma, questo consenso viene dato tramite il modulo di autorizzazione.
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I documenti importanti come documenti contrattuali, ricevute, ogni altra corrispondenza scambiata con la società finanziaria in relazione al reclamo ecc.
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Altre domande? Consultate le Domande Frequenti o telefonateci.
Lunedì a Giovedì, 08.30 – 11.30 h
+41 43 266 14 14 Deutsch / English
+41 21 311 29 83 Français / Italiano
Spedizione online all’Ombudsman
- L’Ombudsman delle banche non può influenzare le società finanziarie su questioni di politica commerciale o tariffaria. Ad esempio, non è autorizzato a mettere in discussione le decisioni di credito, a contestare il tariffario applicato ai servizi offerti o a influenzare le modalità secondo le quali vengono fornite determinate prestazioni.
- Può accadere che un determinato caso non si presta a essere trattato nell’ambito di una procedura di mediazione condotta dall’Ombudsman o che per determinate ragioni (assenza di prospettive di successo, assenza di prove) una procedura non può essere avviata o si concluda senza risultato. In tal caso, il cliente è libero di adire le vie legali.
- Se un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è o è stato coinvolto nella questione, l’Ombudsman delle banche di solito non può più intervenire.
- L’Ombudsman non svolge indagini e non conduce procedure formali di amministrazione delle prove. Egli valuta ogni caso sulla base delle informazioni e dei documenti presentati dalle parti.
- L’Ombudsman non ha poteri decisionali. Egli può effettuare una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e proporre soluzioni alle parti, ma non può dare direttive vincolanti.
- L’Ombudsman delle banche non è competente per questioni giuridiche ed economiche astratte e non esegue perizie.
- La procedura dell’Ombudsman dura di solito da uno a due mesi. I casi più semplici possono essere trattati anche in tempi più brevi. Per casi più complessi, la procedura può richiedere più tempo.
- L’intervento del cliente presso l’Ombudsman delle banche non sospende né interrompe il decorso dei termini di legge (termini di prescrizione, termine di perenzione, termini giudiziari o amministrativi). Il cliente è responsabile di garantire il rispetto di tali termini.
Invio per posta
In alternativa al modulo online, potete inviare il vostro dossier per posta:
Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale
CH-
8021 Zurigo
Importante: non presentare documenti originali all’Ombudsman, ma solo copie.
