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Home Reclamo Presentare un reclamo

Il vostro dossier

I seguenti documenti devono essere presentati all’Ombudsman:

Una lettera all’Ombudsman con una presentazione comprensibile dei fatti, del problema e delle ragioni del reclamo. La lettera deve inoltre contenere una descrizione precisa delle pretese e delle richieste avanzate, nonché una presentazione comprensibile degli argomenti e un calcolo dettagliato del danno subito: Cosa si vorrebbe ottenere dalla società finanziaria? Per quali motivi? Perché non si è d’accordo con la posizione della società finanziaria?

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Il reclamo alla direzione o al dipartimento reclami della società finanziaria. Esso deve contenere una rivendicazione specifica, un’argomentazione comprensibile e una richiesta di risposta scritta.

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La risposta data dalla società finanziaria al reclamo.

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Il consenso affinché l’Ombudsman possa ottenere informazioni dalla società finanziaria. Di norma, questo consenso viene dato tramite il modulo di autorizzazione.

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I documenti importanti come documenti contrattuali, ricevute, ogni altra corrispondenza scambiata con la società finanziaria in relazione al reclamo ecc.

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Altre domande? Consultate le Domande Frequenti o telefonateci.

Lunedì a Giovedì, 08.30 – 11.30 h
+41 43 266 14 14 Deutsch / English
+41 21 311 29 83 Français / Italiano

Spedizione online all’Ombudsman

Fase 1: Si prega di rispondere alle seguenti domande

Secondo quanto previsto dal suo ordinamento procedurale, l’Ombudsman delle banche è competente per mediazioni con istituti affiliati all’Associazione svizzera dei banchieri. Non può essere d’aiuto in caso di problemi con succursali o affiliate di istituti membri all’estero.

L’Ombudsman può trattare i reclami solo se il cliente può dimostrare che ha subito un danno o uno svantaggio. Ad esempio, se si ritiene di essere stato trattato in modo inappropriato o scortese, si è pregati di contattare per iscritto la direzione o il dipartimento reclami della società finanziaria.

Bisogna dapprima indirizzare alla società finanziaria il proprio reclamo scritto, contenente una rivendicazione specifica, un’argomentazione comprensibile e una richiesta di risposta scritta. Se la risposta non dovesse risultare soddisfacente, si può contattare l’Ombudsman delle banche (qualora non si dovesse ricevere risposta, cfr. la domanda 11 alla voce “Domande frequenti”).

Se un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è o è stato coinvolto nella questione, l’Ombudsman delle banche di solito non può più intervenire.

Fase 2: Documenti

Si prega di copiare i documenti necessari e di compilare e firmare il modulo di autorizzazione. Per inoltrare l’incarto in via elettronica, si prega di scansionare i documenti.

Fase 3: Inoltro

  • L’Ombudsman delle banche non può influenzare le società finanziarie su questioni di politica commerciale o tariffaria. Ad esempio, non è autorizzato a mettere in discussione le decisioni di credito, a contestare il tariffario applicato ai servizi offerti o a influenzare le modalità secondo le quali vengono fornite determinate prestazioni.
  • Può accadere che un determinato caso non si presta a essere trattato nell’ambito di una procedura di mediazione condotta dall’Ombudsman o che per determinate ragioni (assenza di prospettive di successo, assenza di prove) una procedura non può essere avviata o si concluda senza risultato. In tal caso, il cliente è libero di adire le vie legali.
  • Se un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è o è stato coinvolto nella questione, l’Ombudsman delle banche di solito non può più intervenire.
  • L’Ombudsman non svolge indagini e non conduce procedure formali di amministrazione delle prove. Egli valuta ogni caso sulla base delle informazioni e dei documenti presentati dalle parti.
  • L’Ombudsman non ha poteri decisionali. Egli può effettuare una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e proporre soluzioni alle parti, ma non può dare direttive vincolanti.
  • L’Ombudsman delle banche non è competente per questioni giuridiche ed economiche astratte e non esegue perizie.

  • La procedura dell’Ombudsman dura di solito da uno a due mesi. I casi più semplici possono essere trattati anche in tempi più brevi. Per casi più complessi, la procedura può richiedere più tempo.
  • L’intervento del cliente presso l’Ombudsman delle banche non sospende né interrompe il decorso dei termini di legge (termini di prescrizione, termine di perenzione, termini giudiziari o amministrativi). Il cliente è responsabile di garantire il rispetto di tali termini.

Invio per posta

In alternativa al modulo online, potete inviare il vostro dossier per posta:

Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale
CH-
8021 Zurigo

Importante: non presentare documenti originali all’Ombudsman, ma solo copie.