Centro d’informazione e mediazione
L’Ombudsman delle banche svizzere è un ente d’informazione e di mediazione senza autorità giurisdizionale per i clienti degli istituti membri dell’Associazione svizzera dei banchieri (banche e fornitori di servizi finanziari) come pure per i clienti degli istituti non membri ma affiliati a questo scopo all’Associazione. Si occupa delle loro domande specifiche e dei reclami relativi alle operazioni bancarie e finanziarie effettuate da questi istituti membri (società finanziarie).
La stragrande maggioranza dei clienti in cerca di consulenza si rivolge all’Ombudsman per telefono o per iscritto. Gli incontri personali con l’Ombudsman sono l’eccezione e sono possibili solo previa notifica telefonica e su appuntamento.
Richieste telefoniche
Soprattutto per un primo contatto, le richieste telefoniche offrono alcuni vantaggi, nella misura in cui consentono di dare risposta a domande relative alla procedura (vedi anche le domande frequenti) e ad altri tipi di quesiti in modo rapido, semplice e senza oneri amministrativi a carico del cliente. Inoltre, l’Ufficio dell’Ombudsman può rispondere alle domande del cliente riguardanti contratti, servizi o pratiche bancarie abituali e procedere a una prima valutazione sommaria della situazione. Così facendo, può anche farsi un’idea dello stato della controversia e discutere del seguito della procedura con il cliente. Se il cliente desidera una mediazione, deve comunque presentare un incarto scritto con tutti i documenti pertinenti.
Richieste scritte
In qualità di mediatore neutrale, l’Ombudsman deve conoscere le posizioni di entrambe le parti. Con la sua esperienza e il dovuto distacco egli analizza i diversi punti di vista. L’Ombudsman interviene generalmente solo dopo che il cliente ha presentato per iscritto alla direzione della società finanziaria il suo reclamo, le sue argomentazioni come pure le sue richieste e le ha concesso l’opportunità di esprimere il proprio parere o risolvere la questione a livello bilaterale. Qualora non si dovesse giungere direttamente a un accordo, il cliente può sottoporre i suoi argomenti all’esame dell’Ombudsman. Ulteriori informazioni