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A norma di legge, gli averi patrimoniali per i quali non ci sono stati contatti tra il cliente e la banca per 60 anni devono essere trasferiti alla Confederazione. Prima che ciò avvenga, le banche cercano di ristabilire il contatto con gli aventi diritto un’ultima volta pubblicando per un anno i dati del cliente.

L’Ombudsman delle banche svizzere non partecipa alla procedura con la quale vengono rivendicati degli averi patrimoniali pubblicati. Esso si limita a fungere da ente d’informazione per domande generali concernenti la pubblicazione e la piattaforma di pubblicazione come pure da punto di contatto in caso di problemi.

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