Pretese riguardanti degli averi non rivendicati da lungo termine pubblicati dalla banca su www.dormantaccounts.ch
Sulla piattaforma www.dormantaccounts.ch vengono pubblicati dal 2015 gli averi, rispettivamente i dati dei loro titolari per i quali l’ultimo contatto tra banca e cliente si è svolto 60 anni fa. Se entro un anno dalla pubblicazione nessuno, in grado di dimostrare una legittimazione sufficiente, si annuncia, gli averi sono devoluti alla Confederazione. Le persone che presumono disporre della legittimazione necessaria per ottenere degli averi non rivendicati da lungo termine possono presentare una richiesta in tal senso. Essa viene trasmessa per verifica alla banca che ha effettuato la pubblicazione. L’esatto modo di procedere viene spiegato sul sito web summenzionato.
La richiedente aveva agito in tal senso. La banca non l’aveva però considerata come sufficientemente legittimata. Essa faceva valere ch’essa aveva ancora avuto un contatto con il cliente quando il parente, che portava lo stesso nome del cliente e al quale la richiedente si riferiva nella sua richiesta, era deceduto. L’Ombudsman ha quindi discusso del caso con la direzione della banca. Da questo scambio è risultato che la posizione della banca si basava su un estratto conto allestito dopo il decesso del parente al quale si riferiva la richiedente. L’Ombudsman e la banca sono però giunti alla conclusione che ciò non costituiva un solido criterio per non riconoscere le pretese della richiedente, poiché l’ultima visita del cliente avrebbe potuto essersi svolta anche prima della data alla quale era stato emesso l’estratto conto.
D’altro canto, sulla base dei documenti che la richiedente aveva prodotto, la probabilità di un legame di parentela tra lei e il defunto titolare degli averi appariva verosimile. Tra l’altro, l’ultimo domicilio coincideva e la richiedente aveva presentato anche una prova del registro dello stato civile che confermava che all’epoca in questione non vi risiedevano due persone dello stesso nome.
Considerato che l’importo degli averi non rivendicati era relativamente esiguo, la banca ha dato seguito alla raccomandazione dell’Ombudsman di versarlo alla richiedente in cambio della sottoscrizione di una dichiarazione d’indennizzo, anche se non era stato possibile dissipare gli ultimi dubbi sulla sua legittimazione, ciò che tuttavia può verificarsi in simili casi. Nella dichiarazione d’indennizzo la richiedente si è impegnata a restituire alla banca il denaro ricevuto qualora, entro la scadenza del termine di pubblicazione, una persona meglio legittimata facesse valere delle pretese riguardo agli stessi averi. Considerato il lungo periodo di non rivendicazione e il termine di pubblicazione di appena un anno, il rischio legato a questa dichiarazione era limitato.