Presunto pregiudizio fiscale dovuto a una descrizione inesatta del prodotto
Secondo le informazioni fornite all’Ombudsman dalla cliente, il suo consulente bancario le aveva assicurato, in relazione all’acquisto del metallo prezioso, che esso sarebbe detenuto in forma fisica. Inoltre, la banca ha usato, in diverse ricevute ed estratti conto, il termine “deposito”, che si riferisce a un oggetto fisico. Infine, dopo la vendita del metallo prezioso, la banca ha fornito alla cliente un estratto fiscale per l’anno 2015, che era specificamente adattata al suo domicilio in Germania e non indicava l’importo del profitto realizzato. Tutti questi elementi hanno confortato la convinzione della cliente che il metallo prezioso fosse un metallo fisico e che il suo ricavo fosse quindi esente da tasse secondo la legge tedesca. Tuttavia, la cliente ha cominciato ad avere dubbi in merito e ha chiesto informazioni alla banca. Poiché né lei né il suo consulente fiscale hanno ricevuto le informazioni necessarie in tempo utile, ha dovuto assumere un avvocato a proprie spese.
La cliente si lamentava che la banca aveva acquistato un prodotto diverso da quello che voleva e le aveva dato false assicurazioni a questo proposito. Inoltre, la documentazione inviata successivamente dalla banca le aveva impedito di rendersi conto della situazione. Ciò ha originato un debito fiscale e costi aggiuntivi, che non si sarebbero verificati se il prodotto avesse avuto le proprietà garantite, rispettivamente descritte nella documentazione. Alla luce di queste accuse, l’Ombudsman ha chiesto alla banca di prendere posizione su quanto contestato dalla cliente.
La banca ha negato di aver assicurato alla cliente che il metallo prezioso era conservato in forma fisica. La cliente non è stata avvisata in alcun modo dell’acquisto del metallo prezioso, e i documenti indicavano chiaramente che il metallo prezioso era tenuto in un conto e che la cliente aveva solo un diritto di consegna. Il termine “deposito” è stato utilizzato negli estratti della banca per la semplice ragione che il suo sistema centrale inizialmente non era stato in grado di rappresentare un conto di metalli preziosi come un conto. Secondo la banca, l’estratto fiscale emesso per la cliente aveva uno scopo puramente informativo e non era destinato a fornire informazioni sull’effettivo debito fiscale. Infine, poiché i debiti fiscali sono delle pretese strettamente personali, non possono mai costituire un danno soggetto a risarcimento in senso giuridico, suscettibile di indennizzo. Alla fine, la banca ha solo ammesso che avrebbe potuto rispondere un po’ più rapidamente alle richieste d’informazioni della cliente. Dopo diversi scambi di corrispondenza, la banca ha finalmente accettato di pagare alla cliente 30’000 franchi, senza tuttavia riconoscere alcun obbligo giuridico in tal senso. Questa somma copriva all’incirca gli interessi che la cliente doveva pagare per via del ritardo con il quale aveva notificato alle autorità fiscali i suoi ricavi e che era stato causato dal fatto che quest’ultimi non erano menzionati nell’estratto fiscale preparato dalla banca.
L’Ombudsman ha trasmesso questa offerta alla cliente, poiché non gli sembrava realistico ottenere una soluzione più soddisfacente nella procedura di mediazione e ch’egli non dispone della competenza per prendere una decisione vincolante. Tuttavia, ha ritenuto che, nel caso specifico, un gesto più importante da parte della banca sarebbe stato appropriato.
Secondo l’Ombudsman, la cliente doveva dimostrare che il suo consulente bancario le aveva dato una conferma vincolante che il metallo prezioso era in forma fisica al momento dell’acquisto. Tuttavia, sarebbe stato quasi impossibile fornire tale prova dopo un periodo di tempo così lungo.
In effetti, le ricevute e le dichiarazioni inviate dalla banca alla cliente sono apparse all’Ombudsman imprecise e contraddittorie. Per esempio, alcune ricevute bancarie facevano spesso riferimento a un deposito. In questo senso, un avviso di addebito del 2008, emesso al momento dell’acquisto del metallo prezioso, indicava “contabilizzazione nel vostro deposito”. Allo stesso modo, delle “spese di deposito” erano state addebitata per un “deposito aperto”, e un “deposito aperto classico” era menzionato nell’estratto patrimoniale. L’Ombudsman poteva quindi capire che questi documenti potevano dare l’impressione che il metallo prezioso fosse conservato in un deposito, e che esistesse un diritto di (co)proprietà sull’oggetto fisico in questione.
D’altra parte, però, la banca ha anche fornito alla cliente dei documenti in cui appariva il termine “conto metalli preziosi”. Inoltre, secondo il documento “Entrata di titoli” del 2008, c’era un “diritto di consegna per il conto metalli preziosi” per una certa quantità standard di metallo prezioso. Gli avvisi di addebito sul conto della cliente indicavano: “Abbiamo addebitato il suo conto per” “once di [metallo prezioso X] con diritto di consegna” (opzione selezionata). Le opzioni “[metallo prezioso Y] su conto metalli preziosi” o “[metallo prezioso Z] su conto metalli preziosi” erano anche disponibili su questi moduli. Il termine “diritto di consegna” è stato usato anche nel rapporto clienti 2009. Infine, il termine “conto metalli preziosi” era utilizzato nell’estratto conto dei depositi del 31 dicembre 2008, così come nell’estratto patrimoniale del 31 dicembre 2014.
Le denominazioni “deposito” e “conto metalli preziosi”, chiare di per sé, erano quindi state inequivocabilmente confuse. Secondo l’Ombudsman, la cliente non avrebbe dovuto subire le conseguenze di questa confusione causata dal sistema centrale della banca. Contrariamente alle affermazioni della banca, non è ovvio per un profano che il termine “diritto di consegna” si riferisce a un conto metalli preziosi. Inoltre, il diritto alla consegna esiste anche per il metallo prezioso fisico di cui il cliente è il (co)proprietario. Infine, l’Ombudsman ha trovato sorprendente che la banca non sia stata in grado di rispondere alle domande della cliente entro un tempo ragionevole.
L’Ombudsman non poteva inoltre condividere il parere della banca secondo cui l’estratto fiscale era un documento puramente informativo e che quindi essa non era responsabile per eventuali errori che vi si trovavano. La lettera d’accompagnamento a cui era allegato l’estratto fiscale, contenevo, tra l’altro, una lista dei profitti e delle perdite realizzati a seguito di operazioni di vendita private. Un tale documento, stilato in funzione del diritto fiscale vigente nel domicilio della cliente, deve essere redatto con precisione. La banca non ha contestato che, nell’estratto fiscale per l’anno 2015, intitolato “Reporting fiscale per la Germania”, la posizione imponibile non era menzionata. Anche se questa omissione non ha causato l’integralità del danno fiscale, essa è stata all’origine del ritardo con il quale i ricavi sono stati notificati alle autorità fiscali. Questo ritardo era alla base dell’accusa di evasione fiscale e quindi degli interessi di mora, come la cliente aveva documentato in modo comprensibile. Secondo l’Ombudsman, la banca non poteva semplicemente respingere l’argomento che la cliente avrebbe informato prima le autorità fiscali del suo profitto se avesse ricevuto una dichiarazione fiscale corretta e avrebbe così potuto evitare l’interesse aggiuntivo di quasi 30’000 euro (indicato come “interesse sull’imposta sui redditi da capitale” nella valutazione).
Infine, l’Ombudsman non ha condiviso il punto di vista della banca secondo cui un debito fiscale non può in alcun modo costituire un danno soggetto a risarcimento. In linea di principio, i debiti fiscali sono personali e quindi non costituiscono obblighi suscettibile di compensazione. Tuttavia, questo principio si applica solo quando non c’è un nesso causale tra il comportamento illecito della banca e il debito fiscale. Questo è il caso, per esempio, se un cliente è soggetto a imposte sulla base del suo reddito e del suo patrimonio e le autorità fiscali vengono a conoscenza di questo debito d’imposta a seguito di un’indiscrezione della banca. In questo caso, il comportamento della banca permette solo la scoperta di un debito fiscale che esisteva già ma che lo Stato non poteva far valere perché non ne era informato, e la banca non è quindi responsabile.
Tuttavia, l’Ombudsman è generalmente dell’opinione che i principi generali del diritto della responsabilità civile si applicano anche nel caso di una riduzione del patrimonio dovuta agli obblighi fiscali e ai costi correlati. Secondo questi principi, c’è l’obbligo di risarcire il danno quando una parte commette una violazione del contratto che ha una relazione causale adeguata con la diminuzione involontaria dei beni dell’altra parte. Pertanto, secondo l’Ombudsman, una mancanza di diligenza da parte di una banca può effettivamente dar luogo a responsabilità civile, nella misura in cui il suo comportamento ha portato a conseguenze fiscali che altrimenti non si sarebbero verificate.
Nel caso in esame, non è stato possibile determinare se le condizioni di cui sopra erano soddisfatte, in particolare perché alcuni fatti essenziali erano contestati dalle parti. Alcuni aspetti sono rimasti poco chiari, ed entrambe le parti hanno difeso le loro rispettive posizioni con argomenti validi. Anche se sarebbe stato utile risolvere questa controversia in modo amichevole, l’Ombudsman ha potuto capire che la cliente non voleva risolvere la controversia secondo i termini proposti dalla banca.