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Perdite con un prodotto immobiliare strutturato raccomandato dalla banca

Oggetto:

Numero del caso: 2026/15

Nel 2007, su raccomandazione del proprio consulente alla clientela, una cliente aveva investito USD 100’000 in un prodotto strutturato che aveva come sottostante un fondo immobiliare globale. A seguito della crisi finanziaria del 2008, il fondo era diventato illiquido e doveva essere posto in liquidazione. Alla cliente era stato rimborsato solo il 60% del proprio investimento iniziale. La cliente era del parere che il prodotto non era adeguato alla sua situazione e che il consulente le aveva promesso una garanzia sul capitale. La banca aveva respinto le pretese che la cliente faceva valere nei suoi confronti, contestando che il consulente avesse assicurato una garanzia del capitale. Essa riteneva inoltre adeguata la raccomandazione fatta. La banca aveva inoltre fatto valere la prescrizione delle eventuali pretese di risarcimento danni. In aggiunta, la banca aveva messo in rilievo la performance complessiva positiva del portafoglio della cliente. Dopo aver valutato gli argomenti delle parti, l’Ombudsman ha considerato che non erano date le condizioni per ottenere ulteriori concessioni da parte della banca nell’ambito della procedura di mediazione e ha chiuso il caso, trasmettendo la sua presa di posizione alla cliente.

Nel 2007, su raccomandazione del suo consulente dell’epoca, la cliente aveva investito USD 100’000 in un prodotto strutturato basato su un fondo immobiliare globale della banca. Il fondo investiva in immobili commerciali a livello mondiale. L’investimento rappresentava circa il 7% del portafoglio complessivo della cliente. Esso sostituiva un altro prodotto immobiliare strutturato giunto a scadenza.

Nel corso della crisi finanziaria internazionale del 2008, il fondo sottostante si era trovato in gravi difficoltà. Il mercato secondario per il prodotto strutturato era stato chiuso. Nel 2009, la banca aveva annunciato che avrebbe liquidato i valori patrimoniali del fondo nel quadro di un programma ordinato di vendite su un periodo adeguato e versato agli investitori i proventi della vendita in diverse rate. La cliente aveva ricevuto diverse rate di questo tipo, per un totale pari a quasi il 60% dell’investimento iniziale.

Solo nel 2019, ovvero circa dieci anni dopo il crollo del prodotto, la cliente si era rivolta per la prima volta per iscritto alla banca, esigendo il rimborso integrale del suo investimento di USD 100’000. In altre lettere inviate negli anni 2019 e 2020, aveva ribadito le proprie pretese. La banca le aveva respinte sistematicamente, in tre risposte consecutive.

La cliente aveva fatto valere essenzialmente due argomenti. Da un lato, considerava che il prodotto raccomandato non era conforme al suo profilo d’investimento. Dall’altro, affermava che nel 2007 il suo consulente le aveva espressamente assicurato l’assenza di rischi, indicandole che alla fine della durata del prodotto avrebbe recuperato almeno il capitale investito. Secondo la cliente, il consulente le aveva quindi assicurato erroneamente l’esistenza di una garanzia del capitale.

La cliente era del parere che, a causa di questa consulenza errata o incompleta, la banca fosse responsabile della perdita subita. Aveva pertanto chiesto alla banca il rimborso completo della somma inizialmente investita.

La banca aveva respinto la richiesta della cliente in diverse lettere. Argomentava che l’investimento contestato rappresentava solo una quota esigua del portafoglio complessivo e che aveva sostituito un prodotto immobiliare strutturato analogo. Rilevava pure che la performance complessiva del portafoglio era stata positiva nel periodo rilevante. Riteneva pertanto che la raccomandazione del prodotto era da considerarsi adeguata.

La banca contestava che il consulente avesse garantito oralmente alla cliente, nel 2007, che, in relazione al prodotto contestato, avrebbe beneficiato di una garanzia del capitale. La banca sosteneva inoltre che eventuali pretese della cliente fossero comunque prescritte, poiché tra la presunta consulenza errata del 2007 e il primo reclamo formale del 2019 erano trascorsi più di dieci anni senza che la cliente avesse intrapreso misure per interrompere i termini di prescrizione.

Infine, la banca ha indirizzato la cliente all’Ombudsman.

In una presa di posizione dettagliata, l’Ombudsman ha spiegato alla cliente i presupposti giuridici per la responsabilità della banca in caso di perdite d’investimento, nonché le regole generali sull’onere della prova previste dal diritto svizzero. Egli ha sottolineato che una responsabilità della banca potrebbe entrare in linea di conto solo nel caso in cui fosse dimostrata l’esistenza di una consulenza errata o incompleta.

Secondo l’Ombudsman, la raccomandazione di investire in un prodotto strutturato su un fondo immobiliare globalmente diversificato quale quota del portafoglio di un cliente privato facoltoso non poteva essere giudicata fondamentalmente inadeguata al momento dell’investimento. Le gravi ripercussioni della crisi finanziaria globale del 2008 su un prodotto di questo tipo, che avevano colpito gli investitori in tutto il mondo, non potevano essere anticipate al momento dell’acquisto del prodotto. Data l’entità dell’investimento rispetto al portafoglio totale, non sussisteva inoltre alcun rischio di concentrazione.

Una questione centrale nel caso in esame era se nel 2007 il consulente aveva effettivamente fornito alla cliente un’assicurazione verbale circa il rimborso minimo del capitale investito. La banca contestava però categoricamente quanto affermato dalla cliente a riguardo e quest’ultima non era in grado di corroborare ulteriormente i suoi assunti. Poiché l’Ombudsman, in qualità di mediatore neutro, deve rispettare la credibilità delle parti e non procede all’amministrazione delle prove, tale questione non ha potuto trovare risposta nella procedura di mediazione. L’Ombudsman ha tuttavia attirato l’attenzione della cliente sul fatto che, essendo lei a dedurre pretese da tale affermazione, in base alle regole sulla prova del diritto svizzero l’onere probatorio ricadeva su di lei.

L’Ombudsman ha constatato che, per questi motivi, non erano sussistevano i presupposti per una mediazione positiva, tanto più che la banca aveva ripetutamente respinto categoricamente ogni ipotesi di conciliazione con la cliente. La decisione dell’Ombudsman non ha convinto la cliente. L’ha perciò contattato nuovamente, qualche anno dopo. Tuttavia, un nuovo esame del caso da parte dell’Ombudsman non ha portato a risultati diversi. L’Ombudsman ha segnalato alla cliente la possibilità di sottoporre il caso al giudice competente, raccomandandole di consultare preventivamente un avvocato specializzato.