Perdita in relazione a futures sul petrolio
Diversi clienti si sono rivolti all’Ombudsman dopo il 20 aprile 2020, lamentando perdite in relazione ai futures sul petrolio causate dal corso negativo del prezzo determinante del petrolio. Un future è una transazione a termine standardizzata e negoziata in borsa. L’investitore si impegna a comprare un certo numero di attivi sottostanti (in questo caso, il petrolio) a un prezzo concordato e a una determinata data. Se il prezzo effettivo del sottostante in quella data è superiore al prezzo concordato, l’investitore ottiene un profitto. Nel caso contrario, egli subisce una perdita, limitata tuttavia al prezzo di acquisto dei futures. Almeno questo è ciò che la banca ha spiegato nel suo documento informativo sui rischi. Dato che il prezzo dei futures acquistati era vicino allo zero, il cliente era quasi certo di ottenere un profitto e considerava che era esposto solo a un piccolo rischio di perdita.
Purtroppo per lui, la situazione il 20 aprile 2020 si è rivelata ben diversa: per la prima volta nella storia, il prezzo del petrolio è diventato negativo, il che è stato ampiamente discusso dalla stampa. Tuttavia, secondo le dichiarazioni del cliente, la piattaforma di trading della banca non poteva indicare i prezzi negativi. Non potendo effettuare l’ordine corrispondente, non è stato in grado di rivendere immediatamente i futures acquistati. Inoltre, le linee telefoniche della banca erano permanentemente occupate, quindi il cliente non era in grado di raggiungere un impiegato della banca per effettuare l’ordine di vendita desiderato. Quando finalmente è riuscito a parlare con un impiegato, i futures erano già scaduti e quindi erano stati consegnati in contanti a un prezzo molto inferiore a 0. Poiché il cliente non disponeva degli attivi necessari presso la banca per compensare la differenza, essa gli ha chiesto di saldare senza indugio il corrispondente credito di oltre 100’000 franchi. Secondo il cliente, egli ha pagato una parte di questo importo utilizzando gli averi disponibili e, in cambio, la banca gli ha promesso di rinunciare almeno agli interessi passivi.
Il giorno dopo, dopo una notte insonne, il cliente ha deciso di contestare il fondamento della richiesta della banca. Secondo lui, le informazioni sul rischio fornite dalla banca non erano corrette, dato che ha perso più del prezzo di acquisto dei futures. Inoltre, è stato bloccato dopo l’acquisto e non ha potuto fare nulla per evitare il danno imminente. A causa di un problema tecnico, la piattaforma di trading non mostrava il prezzo corretto dei futures e non permetteva di piazzare ordini di vendita. Non potendo raggiungere gli impiegati responsabili, non ha potuto trasmettere l’ordine attraverso un altro canale. Il cliente riteneva inoltre che la banca avrebbe dovuto vendere automaticamente le sue posizioni, dato che non aveva i fondi per coprire i prezzi sotto lo 0. Inoltre, il cliente aveva letto sulla stampa che un concorrente straniero della banca aveva rinunciato alle pretese derivanti da futures, che erano sorte a seguito del prezzo negativo del petrolio. Il cliente ha poi presentato un reclamo alla direzione della banca. Dopo diversi mesi di silenzio, la banca ha rifiutato di fare qualsiasi concessione.
La banca ha negato ogni responsabilità per la perdita subita dal cliente nonostante gli errori nella sua nota informativa sui rischi. A suo parere, era impossibile tenere conto di tutti i rischi che comportava una tale operazione commerciale. L’andamento del prezzo del petrolio nel giorno in questione era un evento storico che non si era mai verificato prima e per le cui conseguenze i clienti erano responsabili secondo le disposizioni contrattuali pertinenti. Secondo la banca, la piattaforma di trading funzionava molto bene quel giorno. Infine, la banca aveva solo la facoltà, non l’obbligo, di effettuare una vendita forzata in caso di copertura insufficiente. Tuttavia, la banca non si è mai espressa sulle concessioni fatte a favore del cliente per quanto riguarda gli interessi. Il cliente ha poi sottoposto il suo caso all’Ombudsman.
Nella procedura di mediazione, la banca ha mantenuto la sua posizione ed ha escluso qualsiasi concessione. Ha negato di aver fatto qualsiasi promessa al cliente e ha ripetuto che la piattaforma di trading funzionava perfettamente bene il giorno in questione. Anche se la piattaforma non poteva mostrare prezzi negativi, la banca non era responsabile delle indicazioni di prezzo mancanti o errate. A suo avviso, il cliente avrebbe potuto piazzare un ordine di vendita per telefono senza particolari formalità o, se necessario, trasmettere in anticipo un ordine stop loss.
La banca ha reagito in modo comparabile anche in altri casi simili presentati all’Ombudsman. Poiché l’Ombudsman non ha il potere di prendere decisioni vincolanti, egli ha dovuto lasciare a un tribunale competente la questione di stabilire se il trasferimento globale del rischio al cliente, concordato contrattualmente, fosse effettivamente valido. Inoltre, l’Ombudsman non può avviare un procedimento di amministrazione delle prove per stabilire definitivamente i fatti quando le parti presentano versioni contrastanti. Dato che la banca in questi casi non era disposta a patteggiare a favore dei clienti, soprattutto a causa delle argomentazioni di cui sopra, l’Ombudsman non ha avuto altra scelta che chiudere il caso specifico senza ulteriori risultati. Il cliente del caso in esame ha deciso di non riconoscere le pretese della banca costringendola quindi ad avviare una procedura di esecuzione forzata. Il cliente ha dichiarato che si sarebbe difeso nell’ambito di questa procedura e che avrebbe fatto valere i suoi argomenti nei relativi procedimenti legali.