Perdita dovuta alla mancata trasmissione di informazioni essenziali da parte della banca depositaria
La banca ha sostenuto nei confronti del cliente e successivamente anche nei confronti dell’Ombudsman che il suo depositario, dove deteneva le obbligazioni per conto del cliente, non le aveva trasmesso le informazioni secondo cui alcuni investitori dovevano registrarsi prima dell’offerta di scambio vera e propria. Aveva ricevuto solo informazioni generali su un imminente processo di ristrutturazione dell’emittente. Poiché esse non richiedevano alcuna azione da parte dei clienti della banca depositaria, essa non gliele ha inoltrate. L’Ombudsman ha poi chiesto alla banca una copia delle informazioni generali di cui sopra. Dopo averle esaminate, egli ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla banca, l’obbligo di registrazione per alcuni obbligazionisti vi era menzionato. Tuttavia, la procedura era estremamente complessa: Ai titolari veniva consigliato di contattare un avvocato locale presso la sede dell’emittente, che si trovava in un mercato emergente.
Dopo che l’Ombudsman ha confrontato la banca con le sue constatazioni, essa ha argomentato che, ai sensi del suo regolamento di deposito, non avesse alcun obbligo di trasmettere tali informazioni, soprattutto perché il cliente era un cliente “execution only”. Secondo la banca, era la responsabilità del cliente ottenere le informazioni necessarie dall’emittente. L’Ombudsman ha espresso un parere decisamente diverso su questo punto. Secondo lui, è prassi usuale che la banca depositaria ha chiaramente il dovere di trasmettere ai clienti, di cui custodisce il deposito, informazioni importanti sulle cosiddette “corporate actions” che riceve. Tra l’altro, il regolamento di deposito invocato dalla banca non lasciava pensare nient’altro, in particolare non vi figurava alcuna distinzione tra i clienti “execution only” e quelli con i quali essa aveva concluso un contratto di consulenza in materia di investimenti o di gestione patrimoniale. Secondo l’Ombudsman, la banca aveva pertanto violato i limitati obblighi di gestione che le incombono ai sensi del regolamento sul deposito.
Un’altra questione era quella di sapere se questa violazione del contratto era in un nesso di causalità adeguata con il danno rivendicato dal cliente, vale a dire se la sua perdita fosse ragionevolmente correlata alla precedente violazione del contratto. A questo riguardo, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che la procedura che il cliente avrebbe dovuto seguire era, come detto, molto complessa, ch’egli avrebbe inoltre dovuto sostenere spese legali e che non si poteva stimare con certezza che i suoi sforzi sarebbero stati coronati da successo. L’Ombudsman ha pertanto suggerito alla banca di risolvere il caso con un’offerta transattiva e di risarcire il cliente per il 50% del danno che lui ha affermato di aver subito. Pur mantenendo il suo punto di vista sulla situazione fattuale e sulla sua valutazione giuridica, la banca, senza riconoscere alcun obbligo legale, è stata comunque disposta a sottoporre al cliente l’offerta proposta. Quest’ultimo ha accettato il compenso offerto.