Perdita con un’obbligazione soggetta al diritto islamico
Il cliente ha dichiarato di essere un investitore conservativo con l’obiettivo di mantenere il capitale, come indicato nel suo profilo cliente. Egli affermava essere in un rapporto di consulenza con la banca. Poiché però non metteva mai in discussione le raccomandazioni di consulenza e le seguiva semplicemente, secondo lui il rapporto aveva piuttosto il carattere di una gestione patrimoniale. Egli aveva chiesto alla banca informazioni su un investimento in un cosiddetto «Sukuk», un prestito soggetto al diritto islamico che consente di rispettare il divieto di interessi. In seguito, egli avrebbe ricevuto dal suo consulente alla clientela un elenco di proposte d’investimento. Nel successivo colloquio di consulenza, il suo consulente alla clientela gli avrebbe raccomandato di investire USD 200’000 in un Sukuk di una compagnia aerea, controllato da uno stato asiatico. Egli avrebbe seguito questa raccomandazione d’investimento e avrebbe poi dato un ordine di acquisto corrispondente, eseguito dalla banca.
L’investimento ha successivamente perso valore ed è infine diventato in sofferenza. Il cliente affermava essersi reso conto che l’investimento raccomandato dalla banca era troppo rischioso e ch’esso non corrispondeva quindi al suo profilo di rischio. Il cliente faceva pure valere che, a differenza di quanto aveva fatto in relazione a una richiesta di investimento in bitcoin, la banca non lo aveva messo in guardia sui rischi elevati dell’investimento né lo aveva avvertito al riguardo. L’obbligazione non aveva nemmeno un rating.
Il cliente accusava anche la banca di non averlo mai sostenuto. Non sarebbe mai stato informato in modo proattivo sulle possibilità di intervento a sua disposizione nel periodo difficile successivo alla perdita di valore dell’investimento. La banca non l’avrebbe aiutato a vendere l’obbligazione e non avrebbe eseguito i suoi ordini limitati. Egli avrebbe anche rilasciato un ordine di vendita illimitato. La banca lo avrebbe però ignorato. In quanto pensionato, la perdita subita era molto importante per lui. Egli necessitava del relativo importo per vivere.
Il cliente considerava che la banca aveva violato i suoi obblighi di fedeltà nei suoi confronti ed era quindi responsabile del risarcimento del danno subito, che egli quantificava nell’intero importo dell’investimento di USD 200’000. Il cliente ha sviluppato i suoi argomenti su più pagine, con molteplici accuse nei confronti della banca, formulate in modo molto dettagliato.
Nella sua presa di posizione all’attenzione dell’Ombudsman, la banca ha spiegato che, secondo il profilo del cliente, quest’ultimo disponeva di valori patrimoniali liberamente disponibili per un importo superiore a USD 1 milione. La sua propensione al rischio era stata definita «equilibrata» e si situava tra il livello più basso «conservativo» e quello più alto «equity». La banca indicava pure che il cliente non aveva contrassegnato la casella «Liquidità». Così facendo avrebbe indicato di non voler limitare i suoi investimenti in titoli liquidi e di essere disposto ad accettare anche una certa volatilità.
Il cliente era laureato in una rinomata università americana e aveva lavorato per 25 anni in funzioni dirigenziali presso rinomati fornitori di servizi finanziari. Secondo le informazioni contenute nel suo profilo di rischio, egli disponeva tra l’altro di conoscenze ed esperienze in materia di obbligazioni di diritto islamico, prodotti commerciali, transazioni finanziarie, crediti e sindacazioni. Egli era registrato come cliente che richiedeva consulenza. Non esisteva però alcun contratto di consulenza scritto. La transazione in discussione è stata eseguita «execution-only» e senza consulenza da parte della banca.
Sulla lista menzionata dal cliente si trovavano solo una serie di idee d’investimento, destinate alla clientela generale della banca. Nel disclaimer chiaramente riconoscibile, veniva segnalato tra l’altro il rischio di liquidità degli investimenti. È stato inoltre chiaramente stabilito che si trattava soltanto di idee di investimento non adattate alle esigenze individuali di un cliente. La lista conteneva anche dei Sukuk con rating. Il cliente si era rivolto alla banca con la richiesta di investire USD 200’000 in un Sukuk ad alto rendimento. Dopo aver consultato l’elenco, ha incaricato il suo consulente di investire tale importo nel Sukuk della compagnia aerea, controllata da uno stato asiatico. Aveva preso questa decisione di propria iniziativa. La conversazione di consulenza alla quale il cliente faceva riferimento non si era mai svolta. Secondo la banca il suddetto Sukuk era compatibile con il suo profilo di rischio. Il cliente sapeva indubbiamente cosa stava facendo. La banca non aveva motivo di mettere in dubbio la decisione di investimento presa consapevolmente e in modo inequivocabile dal cliente.
Il cliente ha sempre avuto accesso alle informazioni sulla banca in merito all’andamento del Sukuk e ha potuto contattare il suo consulente bancario per eventuali domande. Un ordine di vendita senza limiti rilasciato dal cliente non avrebbe potuto essere eseguito dalla banca poiché l’investimento era rimasto completamente illiquido per un certo periodo di tempo e non poteva essere venduto. Gli ordini di vendita successivamente impartiti dal cliente con un limite non sono stati eseguiti perché i limiti non sono stati raggiunti. L’obbligazione aveva ancora un valore di mercato. Tuttavia, tale importo sarebbe stato modesto. Il cliente ha inoltre ricevuto delle cedole. Il danno di USD 200’000, fatto valere dal cliente, sarebbe eccessivo. In conclusione, la banca ha affermato che il cliente aveva acquistato l’obbligazione prima della pandemia di Covid. Un evento del genere non poteva essere anticipato. La perdita di valore dell’obbligazione costituiva un rischio d’investimento ordinario che doveva essere sostenuto dal cliente. La banca non era quindi disposta a versare un indennizzo e, nel contatto diretto con il cliente, aveva offerto solo determinate condizioni speciali per il futuro al fine di risolvere la controversia in modo amichevole. Il cliente aveva rifiutato questa offerta.
Nel caso in questione, l’Ombudsman si è trovato confrontato al problema che la descrizione dei fatti presentata dalle due parti divergeva su alcuni punti, essenziali per la valutazione del caso. L’Ombudsman non può mettere in dubbio la credibilità delle parti e non può chiarire in modo vincolante, con una procedura probatoria, le diverse versioni dei fatti. Ciò premesso, nel caso specifico l’Ombudsman ha dovuto constatare che le informazioni date dal cliente relativamente al suo profilo di rischio non corrispondevano a quanto risultava dai documenti messi a sua disposizione. Sulla base dei documenti disponibili, l’Ombudsman ha poi condiviso l’opinione della banca secondo cui l’elenco menzionato dal cliente conteneva semplicemente idee generali di investimento e ch’esso indicava chiaramente che non si trattava di raccomandazioni di investimento individuali e personalizzate per un determinato cliente. L’elenco conteneva una serie di Sukuk con rating in parte elevati, che però promettevano rendimenti inferiori rispetto al Sukuk scelto.
Sapere se l’investimento era stato effettuato sulla base di una consulenza d’investimento o semplicemente in un contesto di «execution-only» sarebbe stato rilevante per la valutazione del caso, poiché con i due diversi rapporti contrattuali sono connessi anche diritti e obblighi diversi. Se l’investimento fosse stato acquistato in un rapporto di «execution-only», la banca sarebbe stata tenuta unicamente a eseguire l’ordine del cliente per l’acquisto secondo le istruzioni ricevute. In determinati casi, avrebbe avuto obblighi di avvertimento, ad esempio se avesse saputo o dovuto sapere che il cliente non era consapevole dei rischi legati all’investimento. Nel caso concreto, l’Ombudsman ha ritenuto comprensibile che la banca non avesse emesso alcuna avvertenza, visto il suo profilo e il suo background professionale, a lei noto. Il cliente non aveva inoltre rivelato all’Ombudsman il suo contesto professionale.
L’Ombudsman ha anche potuto comprendere l’argomento della banca secondo cui, nell’ambito di una consulenza in materia di investimenti (che la banca contestava) la raccomandazione del suddetto Sukuk non era da biasimare. Secondo l’Ombudsman, in un colloquio di consulenza sull’investimento, la banca avrebbe dovuto rendere attento il cliente sull’importo investito, elevato rispetto al suo patrimonio disponibile restante.
Le parti hanno inoltre descritto in modo diverso gli eventi relativi alla perdita di valore e in relazione con gli sforzi di vendita. La banca ha offerto di documentare la sua versione dei fatti con i giustificativi disponibili. L’Ombudsman ha dovuto anche rendere attento il cliente sul fatto che la sorveglianza del deposito e i servizi relativi ai titoli in sofferenza non sarebbero stati automaticamente parte integrante del rapporto di consulenza da lui affermato. Questi ultimi avrebbero dovuto essere convenuti separatamente con la banca. Infine, l’Ombudsman ha condiviso l’opinione della banca secondo cui, nel caso specifico, si era realizzato un rischio d’investimento ordinario che, di norma, deve essere assunto dall’investitore. La compagnia aerea asiatica che aveva emesso i titoli di credito è caduta in difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid e ha dovuto essere risanata, il che ha portato alla perdita di valore del prestito. Questo evento ha interessato l’intera comunità di investitori ed era imprevedibile al momento dell’acquisto del prestito nel 2017.
In considerazione di queste circostanze e del rifiuto costante della banca di versare al cliente un indennizzo, l’Ombudsman ha chiuso il caso con un rapporto esplicativo. Dopo un certo tempo, il cliente si è rivolto nuovamente all’Ombudsman e ha dichiarato che la risposta ricevuta era squilibrata e unilaterale. Chiedeva che il caso venisse riesaminato. Ha confermato la versione dei fatti della banca, secondo cui aveva lavorato per molti anni in posizioni dirigenziali presso grandi istituti finanziari, ma ha precisato di non aver mai lavorato nel settore degli investimenti. L’Ombudsman ha informato il cliente che le informazioni supplementari non avrebbero cambiato la sua analisi e che il caso non sarebbe stato riaperto.