Perdita con un prodotto strutturato (Barrier Reverse Convertible)
Una cliente contestava alla propria banca di averla consigliata in modo insufficiente in occasione dell’acquisto di un “Barrier Reverse Convertible”. Richiedeva perciò una partecipazione della banca alla metà della perdita subita. La banca negava l’esistenza di un obbligo di consulenza. Invocava un rapporto di lunga data di sola esecuzione (execution only) nonché l’esperienza in ambito d’investimento della cliente e del suo procuratore. Essa rifiutava perciò qualsiasi concessione. L’Ombudsman delle banche è giunto alla conclusione che non vi fosse alcun comportamento scorretto da parte della banca e ha pertanto chiuso il caso con un rapporto esplicativo indirizzato alla cliente.
La cliente intratteneva da molti anni un rapporto d’affari con la banca. Il marito, in veste di procuratore, aveva effettuato per lungo tempo diversi investimenti, tra cui opzioni e prodotti strutturati della categoria Barrier Reverse Convertible. La cliente disponeva inoltre di una strategia d’investimento documentata con un’elevata propensione al rischio.
Nell’estate del 2021, il procuratore aveva sottoscritto a nome della cliente tre Barrier Reverse Convertibles con cedola elevata. Per tutti questi prodotti, la barriera era stata toccata da almeno uno dei titoli sottostanti. Di conseguenza, secondo le regole del prodotto, all’investitrice non è stato rimborsato il capitale investito, ma le è stato imposto di rilevare il titolo che, tra i sottostanti, aveva registrato la performance peggiore.
A causa dell’andamento estremamente negativo di una delle azioni rilevate, la cliente ha subito una perdita considerevole, in particolare su uno dei Barrier Reverse Convertibles. La cliente sosteneva che il consulente non l’aveva sufficientemente informata sui rischi di tale prodotto e le aveva raccomandato un prodotto su misura troppo rischioso. Ha quindi chiesto alla banca una partecipazione al danno.
La banca sosteneva che, al momento dell’investimento, sussisteva un rapporto di execution only. Faceva inoltre valere che il prodotto era stato strutturato su espressa richiesta del procuratore, senza che vi fosse stata alcuna raccomandazione d’investimento. Rilevava, inoltre, che la cliente e il suo procuratore erano investitori esperti e che conoscevano il funzionamento e i rischi dei Barrier Reverse Convertibles. Le azioni sottostanti al prodotto rientravano tutte nell’universo d’investimento della banca e, al momento dell’operazione, erano state classificate qualitativamente come sufficienti.
Per ridurre il più possibile la perdita, la cliente aveva successivamente acquistato un altro prodotto strutturato su misura. A causa del cambiamento delle direttive interne della banca, tale operazione era stata subordinata alla previa stipula di un contratto di consulenza d’investimento. Nel profilo cliente, redatto prima della firma del contratto di consulenza, la cliente aveva confermato una propensione al rischio molto elevata. La consulenza e l’informativa sui rischi relative a quest’ultimo prodotto erano state fornite in modo corretto e adeguato. La banca ha pertanto respinto ogni responsabilità.
L’Ombudsman delle banche ha esaminato gli elementi portati a sostegno da entrambe le parti nonché i documenti trasmessi dalla banca, segnatamente i profili cliente e gli appunti sui colloqui tenuti con la cliente e il marito, suo procuratore. Ha rilevato che alla cliente devono essere imputate le conoscenze e l’esperienza del proprio procuratore. Sulla base dell’esperienza d’investimento documentata e della propensione al rischio, non sono emersi indizi che i rischi essenziali del prodotto fossero ignoti alla cliente. L’Ombudsman ha quindi ritenuto che, nel quadro del rapporto di execution only, documentato al momento dell’acquisto del Barrier Reverse Convertible, non sussisteva alcun obbligo di avvertimento o di informazione da parte della banca. Tale obbligo sorge solo in via eccezionale, ad esempio se la banca dovesse accorgersi che un cliente non è in grado di valutare i rischi di un prodotto che intende acquistare. In assenza di tale eccezione, l’obbligo della banca nell’ambito di un rapporto di execution only si limita di principio all’esecuzione tempestiva e conforme alle istruzioni dell’ordine impartito dal cliente. Tuttavia, anche se all’epoca fosse già esistito un rapporto di consulenza d’investimento, una raccomandazione del prodotto sarebbe stata compatibile con gli obblighi del consulente nelle circostanze date e, in particolare, alla luce del profilo cliente.
L’Ombudsman è giunto alla conclusione che la perdita subita era riconducibile al fatto che la valutazione dell’andamento futuro dei corsi azionari, in particolare di un determinato titolo, si è rivelata ex post errata. Si tratta di un rischio generale d’investimento che deve essere assunto dalla cliente in quanto investitrice. Non vi erano i presupposti per indurre la banca a una concessione finanziaria. La procedura di mediazione è stata pertanto chiusa con un rapporto esplicativo alla cliente.