Perdita con un call-warrant

Oggetto:

Numero del caso: 2021/20

Il cliente aveva acquistato dei call-warrants su azioni della società X. SA, con i quali aveva subito una perdita totale. Si è poi rivolto all’emittente dei call-warrants. Egli ha fatto valere che i termini del call-warrant avrebbero dovuto essere adeguati perché la società X. SA aveva emesso nuove azioni durante il periodo dei call-warrants e le sue attività commerciali erano state gravemente colpite dalla pandemia del coronavirus. Il cliente ha quindi chiesto all’emittente di rimborsargli l’importo che aveva investito nei call-warrants. L’emittente ha risposto al cliente spiegando in modo dettagliato perché nessuno dei due eventi aveva richiesto adeguamenti ai termini del call-warrant. Essa ha quindi respinto la richiesta del cliente. Quest’ultimo non era d’accordo con la risposta dell’emittente e ha sottoposto il caso all’Ombudsman. L’Ombudsman ha ritenuto che la risposta dell’emittente era corretta e non ha potuto identificare alcun comportamento scorretto da parte sua. Ha quindi informato di conseguenza il cliente nella sua presa di posizione conclusiva.

L’emittente ha spiegato al cliente che la quotazione dell’azione della società X. SA chiaramente non aveva raggiunto il prezzo di esercizio alla data di scadenza del call-warrant, per cui esso era scaduto senza valore. Infatti, la società X. SA aveva effettivamente emesso nuove azioni durante la durata del call-warrant. Tuttavia, queste erano state piazzate direttamente sul mercato. Agli azionisti esistenti non era stato concesso alcun diritto di sottoscrizione. Pertanto, i termini del call-warrant non hanno dovuto essere adattati. Altrimenti, i detentori dei call-warrants sarebbero stati favoriti rispetto agli azionisti, il che non sarebbe stato corretto. Sempre secondo l’emittente, il prezzo d’esercizio non era stato raggiunto a causa delle condizioni di mercato, le quali sono regolarmente influenzate da diversi fattori. I rischi di mercato devono di solito essere sopportati dagli investitori, i quali approfittano in cambio dell’aumento delle quotazioni quando le condizioni di mercato sono favorevoli.

Il cliente ha quindi sottoposto il caso all’Ombudsman. Egli sosteneva che, in quanto acquirente dei call-warrants, aveva accettato i termini contrattuali stilati dall’emittente che imponevano a quest’ultimo di adeguare il prezzo di esercizio nella situazione descritta. Il cliente ha omesso di allegare questi termini alla sua richiesta di mediazione. Egli non ne ha neppure descritto gli elementi salienti. L’Ombudsman ha spiegato al cliente che considerava la posizione dell’emittente comprensibile e concludente. A suo parere, non c’erano argomenti convincenti per considerare che, nel caso specifico, l’emittente avrebbe dovuto adeguare i termini del call-warrant. Poiché non è stato possibile individuare un comportamento scorretto da parte dell’emittente, eventuali tentativi di mediazione sono apparsi vani. L’Ombudsman ha chiuso il caso comunicando un parere in questo senso.