Pagamento di una garanzia di locazione
Il richiedente aveva versato la garanzia di locazione da uno sportello postale utilizzando una polizza di versamento ricevuta dal locatore. Dalla ricevuta di pagamento risultava che il conto destinatario era intestato al locatore. Quest’ultimo ha poi consegnato all’inquilino una ricevuta bancaria stampata e firmata da parte sua, comprendente i dettagli contabili del versamento. Da questo documento risultava che sul conto privato “Immobile”, intestato al locatore, era stato versato un importo di 2’400 franchi, al netto della commissione per il versamento in contanti allo sportello postale, con l’annotazione “garanzia di locazione”. Sotto l’importo, il locatore aveva annotato l’indirizzo dell’appartamento a favore del quale era stata versata la garanzia.
A riguardo, il richiedente affermava a giusta ragione che la legge definisce come devono essere conservate le garanzie di locazione, quali persone ne possono disporre e a quali condizioni ciò è possibile. Secondo queste regole, il locatore deve depositare la garanzia di locazione presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se, entro un anno dalla fine della locazione, il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta (art. 257e del Codice delle obbligazioni svizzero [“CO”]). L’Ombudsman poteva perciò facilmente comprendere che il richiedente facesse valere che il locatore aveva violato queste disposizioni.
Il richiedente era inoltre del parere che il personale della banca presso la quale il locatore aveva aperto il suo conto avrebbe potuto accorgersi, sulla base dei documenti relativi al versamento, ch’esso sarebbe servito come garanzia di locazione. Per questo motivo e per il fatto che la banca aveva consentito al locatore di accedere all’importo depositato senza il suo consenso, il richiedente riteneva che la banca fosse in parte responsabile della violazione delle disposizioni di legge sulla locazione.
L’Ombudsman poteva ben comprendere il malcontento del richiedente. Tuttavia, egli gli ha fatto notare che, secondo la sua esperienza, le banche aprono conti garanzia di locazione solo a nome dell’inquilino, utilizzando contratti standardizzati che devono essere firmati congiuntamente dal locatore e dal conduttore. Nel caso in esame, mancavano indicazioni per permettevano di considerare che la banca avesse aperto un tale conto garanzia di locazione intestato all’inquilino. Dalla ricevuta relativa al versamento effettuato dal richiedente e dall’estratto bancario fornitagli dal locatore concernente il conto su cui era stato accreditato l’importo versato, risultava chiaramente che quest’ultimo era intestato a nome del locatore. Nelle informazioni messe a disposizione dell’Ombudsman mancavano invece indicazioni sulla base delle quali sarebbe stato possibile considerare che il richiedente aveva instaurato un rapporto contrattuale con la banca in virtù del quale, in relazione al deposito dell’affitto, avrebbe potuto avanzare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti. Al contrario, mancava qualsiasi elemento che avrebbe permesso di considerare che tra il conduttore e la banca del locatore vi erano stati dei contatti in merito al conto beneficiario e al suo scopo. Inoltre, non vi era alcuna prova che la banca avesse colluso in qualche modo con il proprietario per far credere all’inquilino che fosse stato aperto a suo nome un conto garanzia di locazione e ch’essa avrebbe mantenuto l’importo bloccato nel suo interesse come previsto dalla legge nell’ambito dei contratti di affitto.
Restava la questione se la banca avrebbe dovuto comprendere e tenere conto della causale di pagamento “garanzia di locazione 2400.-“,annotata sulla polizza di versamento, nella casella prevista a questo scopo, e bloccare il relativo importo come previsto dall’art. 257e CO. Tuttavia, secondo la valutazione dell’Ombudsman, queste annotazioni servono solo a comunicare tra chi effettua il versamento e il suo beneficiario. La banca non è tenuta a controllarle o interpretarle per assicurarsi che il destinatario rispetti lo scopo di pagamento previsto dal mittente e le disposizioni di legge specifiche a esso associate.
L’Ombudsman non ha quindi potuto individuare gli indizi di un comportamento inadeguato della banca e non ha potuto reperire argomenti con cui avrebbe potuto convincerla a fare concessioni a favore del richiedente. L’Ombudsman ha fatto presente al richiedente che avrebbe dovuto denunciare direttamente al locatore la violazione delle disposizioni di legge relative al contratto di locazione e far valere eventuali pretese direttamente nei suoi confronti.