Pagamento contestato degli attivi del pilastro 3a
Quando il cliente ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni, l’istituto di previdenza della banca gli ha comunicato per iscritto che doveva ritirare i suoi averi del pilastro 3a su presentazione di un certificato di domicilio o indicare se esercitava ancora un’attività lucrativa, nel qual caso poteva rinviare il pagamento fino a cinque anni. Tuttavia, il cliente sosteneva di non aver mai ricevuto questa lettera. In considerazione del silenzio del cliente, la fondazione ha terminato il rapporto pensionistico conformemente al suo regolamento e ha trasferito il denaro su un conto ch’essa aveva assegnato al cliente, dato che non aveva conoscenza di nessun altro conto intestato a suo nome. Allo stesso tempo, ha fatto una notifica alle autorità fiscali e ha informato il cliente delle sue decisioni.
Il cliente ha contattato immediatamente la banca. Il suo personale, molto disponibile, gli ha spiegato che la transazione non poteva essere annullata: doveva aprire un nuovo conto pilastro 3a sul quale sarebbe stato trasferito l’importo assegnato. Speravano che ciò avrebbe evitato che fiscalmente l’importo fosse considerato come recepito. In effetti, il cliente aveva già ricevuto degli attivi pensionistici nell’anno fiscale in questione, motivo per cui voleva che l’importo rimanesse nel sistema pensionistico. Sfortunatamente, basandosi sulla notifica fatta dalla fondazione, le autorità fiscali hanno concluso che i fondi erano stati prelevati e hanno inviato una decisione di tassazione corrispondente al cliente. L’importo versato sul nuovo conto pilastro 3a, invece, è stato considerato deducibile ai fini fiscali, il che non ha aiutato affatto il cliente: prima dei fatti, il cliente aveva già versato, presso un’altra cassa pensioni, il contributo al pilastro 3a, che, in considerazione del suo reddito relativamente modesto, era deducibile per l’anno fiscale in questione.
Per tutti questi motivi, il cliente ha chiesto alla cassa pensioni di correggere la notifica fiscale che considerava errata. Quando non ha ricevuto risposta, si è rivolto all’Ombudsman, che a sua volta ha contattato la fondazione di previdenza e le ha chiesto di rispondere al cliente. Nella sua risposta, la fondazione ha fatto riferimento al suo regolamento di previdenza, affermando che l’operazione comportava necessariamente una notifica fiscale e le conseguenze fiscali contestate dal cliente. La fondazione considerava aver commesso nessun errore e non era disposta a fare un gesto a favore del cliente.
L’Ombudsman ha spiegato alla fondazione di previdenza che la questione in questo caso non era di determinare chi ha fatto quale errore in quale momento, ma di correggere una situazione sfavorevole per il cliente. Inoltre, non era responsabilità della banca o della sua fondazione di previdenza determinare le conseguenze fiscali delle transazioni. Tra l’altro, le autorità fiscali avevano già dichiarato la loro disponibilità a rivalutare la situazione. L’Ombudsman ha quindi chiesto all’istituto di previdenza di confermare al cliente, affinché questi potesse informare le autorità, che non aveva dato alcuna istruzione di prelevare i suoi averi del pilastro 3a e che il contratto di previdenza era stato disdetto unicamente sulla base del regolamento della fondazione. Secondo l’Ombudsman, la fondazione di previdenza avrebbe potuto fornire tale conferma senza subirne alcun danno. La fondazione ha finalmente accettato, e il cliente ha potuto inviare la conferma corrispondente alle autorità fiscali. Gli attivi del pilastro 3a sono stati quindi trattati come se non fossero mai usciti dal sistema pensionistico e non sono stati quindi tassati in quell’anno. Il cliente ha ringraziato calorosamente l’Ombudsman per i suoi sforzi.