Osservanza da parte della banca di un’ingiunzione giudiziaria in assenza del consenso del cliente
Nella sua domanda, sostenuta da varie motivazioni, il cliente chiedeva all’Ombudsman una procedura di mediazione e il riconoscimento di un indennizzo. A sostegno della sua tesi egli aveva sostanzialmente fatto valere il fatto che la banca, senza disporre di una base legale sufficiente, aveva consegnato al tribunale civile cantonale delle cartelle ipotecarie al portatore depositate presso la banca a nome di una società di sua proprietà. Poiché in tal modo lui, rispettivamente la sua società, erano stati privati a tempo indeterminato delle cartelle ipotecarie, una vendita dell’immobile gravato dal pegno era bloccata. Inoltre, a suo dire, comunicando al tribunale l’esistenza della relazione in essere con lui e con la sua società, la banca aveva divulgato tali dati e informazioni a un’ampia cerchia di persone. Sempre a dire del cliente, poiché questa cerchia di persone non era legittimata ad accedere a queste informazioni, la banca aveva violato il segreto bancario. Per attestare che egli non era parte alla procedura giudiziaria in questione, il cliente aveva allegato alla sua richiesta una copia della prima pagina di una sentenza del Tribunale federale svizzero. Ritenuto che a suo avviso sia lui, sia la sua società avrebbero riscontrato dei problemi nella vendita dell’immobile e nell’ottenimento di un finanziamento intermedio, desiderava che la situazione venisse risolta con l’intervento dell’Ombudsman.
Dopo aver esaminato i documenti forniti ed aver effettuato una breve ricerca in Internet, l’Ombudsman ha deciso di non dar seguito alla richiesta di mediazione presentata dal cliente. Nella sua decisione, l’Ombudsman delle banche ha innanzitutto ricordato in modo generale che egli può intervenire unicamente laddove sono riunite determinate condizioni. Ogni sforzo di mediazione presuppone difatti l’esistenza di elementi che indichino un comportamento errato della banca interessata, nonché un danno o un altro pregiudizio apparente del cliente. Nella sua richiesta all’Ombudsman, il cliente ha addotto, quale comportamento errato determinante, che la banca, in assenza di un ordine di sequestro cresciuto in giudicato e/o di un’altra misura provvisionale ai sensi dell’art. 14 della Legge federale sui titoli contabili, non era autorizzata a consegnare le cartelle ipotecarie al tribunale o a fornirgli informazioni concernente i titoli in deposito.
Alla luce di questi elementi e dopo aver effettuato una breve ricerca, l’Ombudsman ha ritenuto che i rimproveri mossi dal cliente erano privi di fondamento, rispettivamente ingiustificati. La sua posizione si fondava sulle seguenti considerazioni: il Tribunale federale aveva pubblicato in internet la sentenza di cui il cliente, a sostegno della domanda da lui sottoposta all’Ombudsman, aveva allegato unicamente la prima pagina. Da questa decisione si evinceva che alla base della procedura in oggetto c’era l’opposizione del cliente a un adeguamento delle quote parte delle unità di una proprietà per piani, auspicata dagli altri comproprietari dell’immobile, poi sfociata in una vertenza giudiziaria che, dopo vari ricorsi del cliente, era finita al Tribunale federale. Egli si era in seguito opposto anche all’esecuzione della modifica delle quote parte intimata nella sentenza cresciuta in giudicato. Per quanto attiene al comportamento del cliente, la sentenza del Tribunale federale citata dal cliente contiene le considerazioni seguenti:[…] Alla luce degli antefatti dell’intera vertenza, del comportamento tenuto in occasione delle assemblee dei comproprietari, dell’atteggiamento querelante, finalizzata a ottenere con qualsiasi mezzo il rallentamento della procedura (fra cui, la vendita dell’unità di proprietà per piani alla propria società durante la procedura nel merito, così da sottrarsi alla medesima; la mancata partecipazione alla procedura probatoria, in particolare all’interrogatorio delle parti e al sopralluogo nell’ambito della procedura di merito; i molteplici scambi di scritti e – come già avvenuto nella procedura di merito – il susseguirsi di richieste querelanti introdotte nell’ambito della procedura esecutiva), emerge chiaramente che la ricorrente ha sfruttato il fatto che il tribunale cantonale di ultima istanza aveva inviato la risposta al ricorso per posta A, invece che a mezzo lettera raccomandata, per sostenere di non averla ricevuta. Tali modi di procedere non meritano alcuna tutela giuridica. […]
In considerazione di questa esposizione e delle valutazioni del Tribunale federale, l’Ombudsman ha ritenuto evidente che la banca avesse consegnato le cartelle ipotecarie e le informazioni ivi relative al tribunale competente, esclusivamente su ordine di quest’ultimo. Nel fatto che la banca ha dato seguito a tale ingiunzione giudiziaria, l’Ombudsman non ha ravvisato alcun comportamento errato. Per completezza, l’Ombudsman ha segnalato al cliente che, a suo avviso, non era compito della banca restituire le tre cartelle ipotecarie affinché venissero nuovamente contabilizzate nel deposito della società del cliente. Sulla base del contratto di deposito, simile obbligo non le incombeva ed essa non era neppure legittimata a depositare una richiesta del genere al tribunale.
In considerazione del comportamento querelante del cliente, già constatato dal Tribunale federale, l’Ombudsman non si è meravigliato del fatto che il cliente non fosse disposto ad accettare la sua decisione e che, senza fornire nuovi argomenti pertinenti, presentasse una domanda di revisione per ottenere un suo intervento. L’Ombudsman ha respinto tale domanda in quanto manifestamente infondata e ha indicato al cliente che non avrebbe più risposto a ulteriori sue comunicazioni vertenti su questa fattispecie.