Ordine di chiusura, dato da un esecutore testamentario, non correttamente eseguito
La banca ha spiegato all’esecutore testamentario che un trasferimento di titoli su un conto, come egli aveva richiesto, non era possibile. I titoli potevano essere trasferiti solo a favore di un deposito titoli. Essa ha anche considerato che la vendita era stata nell’interesse degli eredi, i quali erano conosciuti dal consulente responsabile della relazione. Si era rifiutata di revocare la vendita, dato che la relazione bancaria intestata al defunto era stata disdetta nel frattempo.
L’Ombudsman condivideva l’opinione dell’esecutore testamentario secondo cui, pur considerando gli argomenti avanzati dalla banca, date le circostanze descritte, una vendita dei titoli non era ammissibile senza consultarlo. Egli poteva quindi ben comprendere il disappunto dell’esecutore testamentario al riguardo. Quest’ultimo sosteneva che i titoli erano continuamente aumentati di valore. Poiché non erano più presenti nel portafoglio ereditato, gli eredi non avevano potuto beneficiare di questo aumento. Anche questo argomento era comprensibile.
Tuttavia, l’Ombudsman era dell’opinione che, nella ricerca di una soluzione per il caso specifico, doveva essere preso in considerazione l’obbligo degli eredi, rappresentati dall’esecutore testamentario, di mitigare i danni risultanti dall’errata esecuzione dell’ordine. Dopo che la banca aveva respinto una prima volta la sua domanda di revoco della vendita, l’esecutore testamentario avrebbe infatti potuto facilmente riacquistare i titoli con gli averi dell’eredità. Avrebbe poi potuto chiedere che la banca compensasse la perdita, risultante dall’eventuale aumento di valore tra la vendita e il riacquisto dei titoli e dai costi di transazione. In questo modo, gli eredi avrebbero di nuovo potuto approfittare dell’evoluzione favorevole delle quotazioni e il danno sarebbe stato notevolmente inferiore a quello sorto a cause del tempo trascorso.
Tenendo conto del dovere di mitigare i danni, l’Ombudsman ha ritenuto che l’offerta di risarcimento che la banca ha trasmesso all’esecutore testamentario era ragionevole. La banca ha accettato di risarcirlo per la differenza di valore tra quanto ricavato al momento della vendita e la quotazione al momento del suo reclamo scritto. Da questo importo, la banca ha dedotto le spese di trasferimento che la comunità ereditaria avrebbe dovuto sostenere se l’ordine inizialmente dato dall’esecutore testamentario fosse stato eseguito correttamente. L’Ombudsman non ha quindi individuato nessun argomento pertinente per convincere la banca a pagare un risarcimento più alto o a proporre agli eredi un’altra soluzione. Ha chiuso il caso con un parere scritto all’esecutore.