Nessuna opzione di acquisto per l’utilizzatore alla fine del contratto di leasing
Nel 2020, l’Ombudsman si è trovato di fronte a due casi in cui gli utilizzatori supponevano che sarebbero stati in grado di acquistare il veicolo alla fine del contratto di leasing. Fiduciosi che questo fosse un loro diritto, hanno accettato rate elevate con l’obiettivo di acquistare successivamente il veicolo al valore residuo convenuto, che speravano essere inferiore al valore di mercato. Essi vedevano il contratto di leasing come una sorta di accordo di ammortamento che avrebbe permesso loro di pagare il prezzo di acquisto in rate mensili prima di acquistare il veicolo al valore residuo corrispondentemente ridotto, se lo avessero desiderato. In entrambi i casi presentati all’Ombudsman, tuttavia, il contratto di leasing non prevedeva un’opzione di acquisto. Al contrario, c’era una chiara disposizione contrattuale che imponeva ai clienti di restituire il veicolo alla banca alla fine del contratto di leasing. In base a contratti separati ai quali gli utilizzatori non erano parte, le banche interessate erano obbligate a rivendere al valore residuo concordato i veicoli al garage presso il quale essi li avevano acquistati per conto degli utilizzatori. I clienti erano quindi molto delusi, e l’Ombudsman non ha avuto difficoltà a capire perché questa situazione, anche se prevista per contratto, sembrava loro ingiusta.
Tuttavia, secondo l’Ombudsman, questo è il modello prevalente per il leasing di veicoli in Svizzera. La banca (o altro concedente) acquista il veicolo dal garage secondo le istruzioni dell’utilizzatore e si impegna, come proprietario del veicolo, a metterlo a disposizione dell’utilizzatore per l’uso secondo le condizioni concordate. In cambio, l’utilizzatore è obbligato a pagare le rate concordate e a restituire al concedente (chiamato anche locatore) il veicolo alla scadenza del relativo contratto. Di norma, il concedente non si occupa di realizzare direttamente il veicolo restituito, ma conclude un contratto di riacquisto con il garage, in base al quale quest’ultimo si impegna a riacquistare il veicolo al valore residuo specificato nel contratto di leasing. Il garage può quindi decidere se rivendere o meno il veicolo all’utilizzatore e, in tal caso, quale dovrebbe essere il nuovo prezzo di vendita. Questo è anche il modo in cui il leasing è spiegato nella documentazione pertinente delle organizzazioni dei consumatori. Inoltre, le informazioni pertinenti sono pubblicate sul sito web della banca che agisce come locatore in questo caso.
Il cliente ha sostenuto che nella disposizione del contratto di leasing (tra l’altro redatto in una lingua nazionale diversa dal tedesco) in cui era stabilito il prezzo di acquisto del veicolo, le rate e il valore residuo, è stato usato il termine “valore di riscatto” e non “valore residuo”. Poiché questo termine era diverso da quello utilizzato nella parte generale del contratto di leasing, il cliente ha concluso che c’era un’opzione di acquisto a suo favore. Secondo il parere del cliente, il fatto che questo valore di riacquisto del veicolo era notevolmente inferiore al suo valore di mercato alla fine del contratto di leasing era un ulteriore argomento in favore della sua tesi. Secondo l’Ombudsman, tuttavia, non era opportuno contestare le disposizioni relativamente dettagliate del contratto, che prevedevano la restituzione del veicolo alla fine del leasing ed escludevano espressamente qualsiasi opzione di acquisto.
Infine, il cliente ha cercato di basare la concessione di un’opzione di acquisto su quanto dichiarato oralmente dal venditore. Tuttavia, nulla nell’incarto permetteva di considerare che il venditore avesse agito per conto della banca concedente. Il contratto di leasing, presentato sotto forma di una convenzione standardizzata preformulata, conformemente alla pratica abituale, stabiliva anche espressamente che qualsiasi accordo individuale contrario doveva essere stipulato per iscritto, come richiesto dalla legge federale sul credito al consumo.
In conclusione, l’Ombudsman non ha potuto individuare alcun comportamento inadeguato da parte della banca. Egli ha quindi consigliato al cliente di contattare direttamente il garage, che evidentemente aveva beneficiato economicamente della situazione, e di far valere nei suoi confronti che era stata stipulata un’opzione di acquisto. Il cliente, insoddisfatto delle conclusioni dell’Ombudsman, ha rifiutato di seguire questo suo consiglio.