Nessun diritto d’informazione e nessun diritto sugli averi di un libretto di risparmio nominativo in assenza di un valido certificato ereditario
Il reclamante, domiciliato all’estero, aveva spiegato che sua zia, domiciliata in Svizzera, prima del suo decesso nel 1984, gli aveva lasciato un libretto di risparmio nominativo emesso dall’istituto bancario al quale era subentrata la banca in questione. Aveva ritrovato il libretto due anni prima, dopo aver inizialmente pensato di averlo perso. Aveva dunque trasmesso alla banca una copia del libretto (il cui ultimo saldo riportato, risalente al 1983, si attestava a circa 6’000 CHF) chiedendole di versargli il saldo attuale. Contestualmente alla risposta, la banca gli aveva chiesto un certificato ereditario o, qualora fosse stato istituito un esecutore testamentario, un’attestazione fornita dal medesimo. Poiché la banca aveva mantenuto la sua posizione, malgrado le svariate richieste dell’interpellante, che non era in grado di produrre i documenti richiesti, quest’ultimo aveva profuso sforzi considerevoli per cercare di ottenere un certificato ereditario da varie autorità giudiziarie svizzere. La sua richiesta era stata tuttavia respinta da tutte le istanze adite. Ritenuto che senza un’attestazione della qualità di erede, la banca non intendeva procedere né a un versamento, né al rilascio di informazioni concernenti il libretto di risparmio, il possessore del libretto si è rivolto all’Ombudsman, sottoponendogli una copiosa documentazione.
In primo luogo l’Ombudsman ha fatto presente all’interpellante che, in un caso del genere, erano necessari dei validi documenti attestanti la qualità di erede e che, in mancanza di ciò, egli non disponeva della base necessaria per avviare una procedura di mediazione. L’Ombudsman ha dovuto richiedere diverse informazioni complementari ed insistere a più riprese prima che il reclamante gli facesse pervenire, dopo qualche tempo, la copia della risposta nel frattempo ricevuta dalla banca. Benché la banca avesse più volte ribadito di non poter rilasciare nessuna informazione in assenza di un valido documento attestante la qualità di erede, gli aveva comunque comunicato di non aver potuto identificare nessuna relazione bancaria intestata alla zia defunta. La banca aveva inoltre lasciato intendere che avrebbe potuto rispondere definitivamente alla sua richiesta a fronte dell’esibizione del libretto di risparmio originale. Il reclamante temeva che la banca volesse appropriarsi del libretto originale per poi omettere di dar seguito alla sua richiesta; pertanto non era disposto a consegnarglielo.
Siccome la banca si era impegnata a chiarire definitivamente la situazione direttamente con il detentore del libretto di risparmio, l’Ombudsman si è detto disposto a prendere in consegna il libretto per inoltrarlo in seguito alla banca, pregandola di mantenere la promessa fatta e di dare una risposta definitiva al detentore. Qualche tempo dopo, con sua grande sorpresa, l’Ombudsman è stato ricontattato dal reclamante. Quest’ultimo gli aveva detto di essere molto contrariato poiché la banca gli aveva di nuovo risposto che non gli avrebbe rilasciato nessuna informazione in assenza della documentazione comprovante la sua qualità di erede. Ciò ha spinto l’Ombudsman a rivolgersi nuovamente alla banca e rammentarle la promessa fatta di esaminare in via definitiva la situazione. Per finire, la banca ha fatto pervenire all’Ombudsman, in via confidenziale, una copia di un estratto conto attestante che il saldo del libretto, poco dopo il decesso della zia, era stato trasferito agli eredi legittimi della stessa. In assenza di ulteriori documenti concernenti la fattispecie, tutto portava a credere che la banca, all’epoca, quale gesto di cortesia, aveva rinunciato ad esigere una (costosa) procedura di annullamento del libretto smarrito, procedendo infine al versamento del modesto saldo del conto. In assenza di una comprovata legittimazione del ricorrente, la banca non era tuttavia disposta a rilasciargli questa informazione o a trasmettergli una copia dell’estratto conto. Infine, dopo un colloquio tenutosi tra l’Ombudsman e i rappresentanti della banca, quest’ultima ha consentito all’Ombudsman di informare di conseguenza il reclamante e di confermargli che aveva potuto visionare il giustificativo di versamento e del saldo.
In definitiva, una banca è autorizzata a fornire informazioni agli eredi del titolare di un conto o di un libretto di risparmio unicamente se questi sono in grado di attestare univocamente la loro qualità di eredi sulla base della documentazione necessaria. Nel caso in esame, il reclamante ha probabilmente presunto che l’avere indicato sul libretto di risparmio fosse considerevolmente aumentato nel corso degli anni grazie agli interessi maturati ed aveva quindi impiegato invano mezzi considerevoli per ottenere un certificato ereditario. Secondo l’Ombudsman, non si poteva rimproverare alcunché al comportamento della banca, perlomeno fino al momento in cui aveva assicurato al richiedente che avrebbe risposto in maniera definitiva alla sua richiesta di informazioni e di versamento, se le avesse presentato il libretto di risparmio. La banca era probabilmente partita dal presupposto che si trattava di un libretto di risparmio al portatore, il cui possessore non doveva legittimarsi ulteriormente. Tuttavia, siccome in realtà si trattava di un libretto di risparmio nominativo, intestato alla zia del reclamante, la banca si era poi comportata in maniera contraddittoria. L’Ombudsman è lieto di aver potuto risolvere in modo pragmatico il presente caso e evitare in tal modo a tutte le parti coinvolte inutili passi ulteriori.