Mantenimento gratuito di un deposito con azioni russe la cui vendita non è possibile a causa delle sanzioni legate alla situazione in Ucraina
Dopo aver ricevuto l’ordine di chiusura del cliente, la banca gli ha spiegato che le sue azioni russe erano depositate presso il National Settlement Depository russo. Con riferimento all’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, la banca ha indicato che tale organizzazione è soggetta a sanzioni. Non è quindi possibile concludere affari con questa società. Pertanto, non è neppure possibile vendere le azioni. La banca ha perciò indicato al cliente che, per le sue azioni russe, il deposito veniva mantenuto alle condizioni usuali fino a un’eventuale modifica della situazione. Con riferimento alle sue condizioni generali, la banca ha inoltre sottolineato ch’essa fornisce servizi solo se in tale contesto è in grado, tra l’altro, di rispettare le disposizioni legali e regolamentari nazionali ed estere di volta in volta applicabili, ad esempio le prescrizioni in materia di sanzioni e di riciclaggio di denaro.
Il cliente non ha contestato questo aspetto. Egli ha però fatto valere che questa situazione comportava per lui il rischio che sarebbe eventualmente rimasto per sempre un cliente della banca e che avrebbe dovuto pagare le commissioni di deposito anche se non aveva bisogno di questa relazione e non avrebbe usato i servizi da lei offerti. Ciò sarebbe però in contrasto con la buona fede come pure con le condizioni generali della banca e con le sue condizioni di negoziazione e di deposito. Egli ha quindi proposto alla banca di «congelare» il suo conto e il relativo deposito come pure di mantenerlo «inutilizzato», senza spese e commissioni. Non appena possibile, le azioni avrebbero dovuto essere vendute di comune accordo e gli utili realizzati a partire dal «congelamento» ripartiti in parti uguali tra il cliente e la banca. Eventuali perdite dovrebbero invece andare a suo carico. Secondo il cliente, la banca non sarebbe entrata nel merito delle sue proposte e si sarebbe limitata a ribadire la posizione espressa già in passato.
L’Ombudsman ha deplorato che nella sua risposta la banca non era entrata nel merito delle proposte del cliente. Egli comprendeva anche la frustrazione del cliente per la situazione creata dall’attuale quadro giuridico. Tuttavia, nel caso di specie, l’Ombudsman non ha ravvisato né una base contrattuale, né una base legale, o quantomeno morale, che imponesse alla banca di entrare nel merito della proposta del cliente. Non gli è neppure stato possibile individuare argomenti validi per considerare che. per il mantenimento forzato del deposito e per la tenuta del conto, la banca doveva rinunciare alle commissioni abitualmente percepite. La libertà contrattuale offre infatti alla banca il diritto di rifiutare la proposta del cliente mirante alla conclusione di un accordo particolare concernente gli oneri messi a suo carico. L’Ombudsman non ha quindi trovato una base per la mediazione auspicata dal cliente e ha chiuso il caso presentandogli i suoi commenti in merito.