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Mancata applicazione di condizioni preferenziali convenute per le commissioni di gestione

Oggetto:

Numero del caso: 2026/16

Un cliente si è rivolto all’Ombudsman poiché una riduzione delle commissioni di gestione, convenuta con la banca, non era stata applicata da circa dieci anni. La banca aveva ammesso l’errore nei suoi confronti. Sosteneva tuttavia che le condizioni speciali erano limitate nel tempo e che il cliente aveva accettato i rendiconti per anni, senza sollevare obiezioni. La banca ha sottoposto al cliente un’offerta transattiva che prevedeva un rimborso parziale e agevolazioni future. Il cliente non ha accettato questa proposta, esigendo il rimborso integrale delle commissioni che, a suo avviso, erano state addebitate in eccesso in passato. L’Ombudsman ha richiamato l’attenzione della banca sui principi da lui applicati nelle controversie in materia di oneri bancari e l’ha invitata a riesaminare il caso. La banca ha quindi migliorato la propria offerta transattiva. L’Ombudsman ha sottoposto al cliente l’offerta migliorata, raccomandandogli di accettarla. Il cliente ha lasciato lo scritto dell’Ombudsman senza risposta. Il caso ha dovuto pertanto essere chiuso senza un esito della mediazione.

Il cliente intratteneva da molti anni una relazione d’affari con la banca e, nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale, era tenuto al pagamento di commissioni. Secondo la sua versione dei fatti, era stato concordato con la banca che gli sarebbe stato concesso un abbattimento sulle commissioni di gestione, a condizione che aumentasse e mantenesse i propri conferimenti. Egli sosteneva di aver soddisfatto tale requisito.

Dopo quasi dieci anni, il cliente si rese conto che le commissioni di gestione erano sempre state addebitate alla tariffa ordinaria. Egli aveva fatto valere che ciò fosse per lui difficilmente riconoscibile, essendo i conteggi delle commissioni di difficile comprensione. Sosteneva che la banca non aveva mai applicato le condizioni speciali pattuite e chiedeva il rimborso delle commissioni pagate in eccesso nel corso degli anni. Dopo essersi inizialmente rivolto direttamente alla banca e aver giudicato insufficiente la disponibilità manifestata da quest’ultima, ha richiesto l’intervento dell’Ombudsman per una mediazione.

L’Ombudsman ha contattato la banca suggerendo un ulteriore gesto transattivo. La banca si è scusata per la sua dimenticanza. Ha tuttavia sostenuto che le condizioni preferenziali erano state convenute originariamente solo a termine e che erano soggette a una revisione annuale. Inoltre, secondo la banca, il cliente aveva accettato senza riserve per un lungo periodo i rendiconti che essa gli inviava regolarmente. La banca ha sottolineato che i rendiconti trasmessi erano trasparenti e di facile comprensione. A titolo di gesto commerciale, la banca si è dichiarata disposta a rimborsare le commissioni eccessive retroattivamente per tre anni anziché due, e ad aumentare lo sconto per i successivi cinque anni dal 25% al 50%. Ha definito la sua offerta come definitiva.

L’Ombudsman ha esaminato il caso tenendo conto dei principi generali applicabili agli oneri bancari. Ha sottolineato che le commissioni sono di principio dovute se sono concordate o usuali. Ha constatato che la banca aveva addebitato commissioni troppo elevate rispetto all’accordo concluso, fatto che essa stessa aveva ammesso. La discussione verteva sulla durata della validità dell’accordo. La banca ha dichiarato di essersi riservata il diritto di riesaminare ogni anno questa riduzione delle commissioni. Secondo il cliente, tale verifica non era mai avvenuta. Pertanto, le commissioni erano sempre state addebitate in misura eccessiva. Per l’Ombudsman era chiaro che il cliente aveva l’onere di verificare e di contestare eventuali errori nel conteggio delle commissioni. Infine, contrariamente a quanto asserito dal cliente, l’Ombudsman ha ritenuto i rendiconti delle commissioni percepite facilmente comprensibili e trasparenti. Secondo lui, la lunga durata degli addebiti non contestati poteva anche essere interpretata come un’approvazione tacita. Inoltre, occorreva tenere conto del termine di prescrizione, potenzialmente di soli cinque anni per i crediti periodici relativi alle commissioni. In questo contesto, è apparso giuridicamente dubbio che il cliente potesse imporre una correzione retroattiva integrale.

L’Ombudsman è giunto alla conclusione che, date le circostanze, l’offerta transattiva migliorata dalla banca dopo il suo intervento, rappresentasse una soluzione equilibrata. Ha quindi consigliato al cliente di accettare questa offerta, poiché un ulteriore risarcimento nel quadro della procedura di mediazione non appariva realistico. Poiché il cliente non ha reagito a tale raccomandazione, la procedura è stata purtroppo chiusa senza un risultato della mediazione.