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LSF: una regolamentazione sensata e contemporanea

In occasione della conferenza stampa annuale l’Ombudsman delle banche svizzere si è espresso positivamente circa gli attuali sviluppi della Legge federale sui servizi finanziari (LSF). Marco Franchetti: «Secondo il punto di vista dell’Ombudsman, il messaggio del Consiglio federale contiene una regolamentazione sensata e contemporanea per la composizione delle controversie e il ricorso alle vie legali, ove necessario.» In particolare sarebbe da apprezzare il fatto che la competenza decisionale resti presso la giustizia civile. Il Consiglio federale intende individuare una regolamentazione applicabile alle somme in contestazione di minore entità per risolvere il problema dei costi talvolta proibitivi delle procedure giudiziarie e pertanto in futuro i clienti bancari potrebbero avere la facoltà di avvalersi di una decisione del tribunale, senza correre il rischio di dover sostenere costi sproporzionati.

  • Nel 2015 l’Ombudsman delle banche ha trattato 2103 casi, il 5% in più rispetto all’anno precedente
  • Nell’88% dei casi il valore del contenzioso è stato inferiore a CHF 100 000
  • LSF: l’Ombudsman delle banche valuta con favore le proposte del Consiglio federale su conciliazione e accesso alla giustizia
  • Nuovo sito web per la ricerca degli averi non rivendicati da lungo tempo

In occasione della conferenza stampa annuale l’Ombudsman delle banche svizzere si è espresso positivamente circa gli attuali sviluppi della Legge federale sui servizi finanziari (LSF). Marco Franchetti: «Secondo il punto di vista dell’Ombudsman, il messaggio del Consiglio federale contiene una regolamentazione sensata e contemporanea per la composizione delle controversie e il ricorso alle vie legali, ove necessario.» In particolare sarebbe da apprezzare il fatto che la competenza decisionale resti presso la giustizia civile. Il Consiglio federale intende individuare una regolamentazione applicabile alle somme in contestazione di minore entità per risolvere il problema dei costi talvolta proibitivi delle procedure giudiziarie e pertanto in futuro i clienti bancari potrebbero avere la facoltà di avvalersi di una decisione del tribunale, senza correre il rischio di dover sostenere costi sproporzionati.

Tra i temi caldi affrontati dall’Ombudsman delle banche svizzere emergono i reclami della clientela a seguito dell’abolizione del corso di cambio minimo con l’euro e dell’introduzione dei tassi d’interesse negativi. Marco Franchetti: «Molti clienti partono dal presupposto che esista un corso di cambio per così dire “ufficiale” al quale le banche devono attenersi». Tuttavia non è così. Alcuni clienti «le cui operazioni in divise non si fondano sull’economia reale» avrebbero perso molto denaro perché le banche specializzate in tali operazioni non verificano se transazioni così rischiose siano o meno idonee e opportune per i propri clienti. «Contrariamente alle operazioni in valori mobiliari, nel commercio di divise non esistono normative analoghe.»

Per quanto riguarda gli interessi negativi, l’organo di mediazione ha dovuto confrontarsi con gli atteggiamenti contraddittori di alcune banche. Da un lato queste ultime hanno sostenuto che in caso di ipoteche Libor i contratti non andrebbero interpretati letteralmente, in quanto logica vuole che la banca benefici sempre almeno del margine di credito convenuto, anche in presenza di tassi Libor negativi. Dall’altro, nel conteggio degli indennizzi per scadenze anticipate, dovuti dai clienti in caso di rimborso anticipato delle ipoteche a tasso fisso, esse non hanno rilevato alcun ostacolo all’applicazione integrale dei tassi di reinvestimento negativi, pretendendo dal cliente un pagamento di maggiore entità rispetto al totale di tutti gli interessi maturati dalla banca a fronte della tenuta in essere del contratto.

Nell’esercizio in rassegna all’Ombudsman delle banche sono pervenuti 880 casi scritti e 1182 richieste verbali. Se a questi numeri si aggiungono i casi del 2014 che non è stato possibile evadere del tutto, ecco che nell’ultimo anno sono stati trattati complessivamente 2103 casi, ossia il 5% in più rispetto al precedente (2002 casi). Nel 2015 la quota delle richieste è risultata del 43% per la Svizzera tedesca, del 15% per la Svizzera romanda e del 3% per il Ticino. Il numero di richieste provenienti dall’estero è lievemente diminuito, ma per varie ragioni (convenzioni fiscali, commissioni internazionali, scioglimento della relazione da parte della banca) resta comunque al livello abbastanza elevato del 39%. Ove possibile e opportuno, l’Ombudsman delle banche registra il valore del contenzioso. Nell’88% dei casi il valore del contenzioso è stato inferiore a
CHF 100 000.

Tramite l’Ombudsman delle banche svizzere, da 20 anni è possibile svolgere delle ricerche sugli averi non rivendicati presso le banche di tutta la Svizzera. Visto che su alcuni di tali averi non rivendicati non vengono sollevate obiezioni, il Parlamento ha deliberato che le banche debbano infine trasferire alla Confederazione gli averi non rivendicati da 50 anni – vale a dire quelli per cui l’ultimo contatto tra il cliente e la banca risale a 60 anni fa. Tuttavia, a tutela degli aventi diritto, ciò dovrà avvenire solo successivamente a una pubblicazione. Informazioni al riguardo sono reperibili sul sito web www.dormantaccounts.ch allestito espressamente a tale scopo, alla cui realizzazione ha contribuito anche l’Ombudsman delle banche.

Conferenza stampa
Rapporto annuale 2015 (in tedesco)
Rapporto annuale 2015 (in francese)
Il 2015 in breve