Ipoteca fissa – Addebito di una penale per disdetta anticipata contrariamente a quanto assicurato alla cliente
In base alle disposizioni relative alla disdetta anticipata di un’ipoteca a tasso fisso, di solito in uso sul mercato, chi rimborsa in modo anticipato un credito deve pagare gli interessi convenuti fino alla scadenza della durata concordata. Se è stato convenuto contrattualmente, il cliente deve pure pagare delle spese amministrative di chiusura. Secondo le disposizioni contrattuali generalmente in vigore, da tale importo viene dedotto il cosiddetto risultato da reinvestimento, ossia l’importo che la banca potrebbe conseguire reinvestendo il capitale rimborsato anticipatamente sul mercato monetario e dei capitali per il periodo residuo. Alcuni contratti prevedono inoltre uno sconto per il rischio di credito e per la riduzione dell’onere amministrativo.
L’aumento dei tassi d’interesse negli anni 2022 e 2023 ha avuto l’effetto di ridurre notevolmente, se non addirittura di eliminare, gli interessi che i clienti, che avevano stipulato delle ipoteche a tassi fissi particolarmente bassi, dovevano pagare in caso di disdetta anticipata. Durante quelli anni, dal calcolo sopraesposto risultavano addirittura delle eccedenze che, a seconda delle disposizioni contrattuali del caso specifico, potevano venir accreditate al cliente. Tuttavia, alcune banche erano del parere che la penale per disdetta anticipata dovesse servire a risarcirle. Pertanto, essa poteva essere annullata ma mai tramutata in un pagamento a favore del cliente.
Durante l’anno in esame, le condizioni d’interesse sono cambiate. Nel 2024 i tassi d’interesse sono fortemente diminuiti e con essi anche i ricavi dei reinvestimenti che le banche potevano ottenere. Il rimborso anticipato di un’ipoteca a tasso fisso è tornato a costare caro ai clienti. Nel caso concreto, quando la banca aveva dato l’informazione alla cliente, il ricavo del reinvestimento avrebbe effettivamente coperto interamente gli interessi dovuti per il periodo residuo. La banca aveva perciò informato la cliente che non avrebbe dovuto pagare alcuna penale per disdetta anticipata. Tra il momento in cui è stata comunicata l’informazione e il rimborso anticipato dell’ipoteca a tasso fisso da parte della cliente, gli interessi sono però fortemente diminuiti. Il risultato del reinvestimento non copriva più gli interessi dovuti. Per questo motivo era stata richiesta alla cliente una penale per disdetta anticipata, calcolata correttamente in base alla disposizione contrattuale determinante, pari a CHF 4’500.
Nel caso specifico, si poneva tuttavia la questione di sapere se la cliente aveva potuto fare affidamento sull’informazione ricevuta dalla banca, secondo cui non avrebbe dovuto pagare alcuna indennità per pagamento anticipato. Questa informazione era stata fornita alla cliente per e-mail, con la menzione che era «informativa». Verosimilmente la banca voleva utilizzare il termine «indicativa» invece di «informativa» e indicare che l’informazione era stata fornita sulla base delle condizioni di tasso d’interesse vigenti al momento e che, in caso di calo del livello dei tassi, una penale per disdetta anticipata avrebbe dovuto essere pagata. L’Ombudsman, come la cliente, era del parere che la riserva prevista dalla banca non potesse essere interpretata in tal senso dalla cliente, la quale non aveva particolari conoscenze nel settore finanziario. «Informativa» significa «per vostra informazione» e non può essere inteso come riserva di modifica.
Secondo l’Ombudsman, la cliente poteva fidarsi dell’informazione della banca, dalla quale non risultava che, a seconda dell’evoluzione degli interessi, poteva eventualmente essere addebitata una penale per disdetta anticipata. Per questo motivo, l’Ombudsman ha raccomandato alla banca di soddisfare la richiesta della cliente. La banca ha seguito la sua raccomandazione e ha restituito alla cliente l’intero importo di CHF 4’500.