Investimenti «private equity» a lungo termine per clienti «senior»
Nel 2005, all’età di circa 80 anni, il cliente aveva chiesto alla banca, nell’ambito dei suoi regolari contatti con essa, una consulenza su nuove possibilità d’investimento. L’avvocato, apparentemente mandatato su consiglio del figlio del cliente, ha spiegato che la banca in tale sede aveva consigliato a quest’ultimo di investire in un prodotto di «private equity». Il cliente avrebbe dato fiducia al suo consulente, acquistando quote per circa 250’000 USD. Nel 2016 il cliente aveva incaricato la banca della vendita delle proprie quote. Con suo grande stupore, il cliente era stato informato dalla banca che le quote non potevano essere vendute fino al 2023, ossia fino alla scadenza dello strumento finanziario. L’avvocato, nei confronti della banca, ha fatto valere l’incompatibilità di questo tipo d’investimento con il profilo di rischio del cliente. Difatti, stando al relativo prospetto, si trattava di un investimento adatto solo a clienti con esperienza, che dispongono dei mezzi finanziari necessari e con un’elevata propensione al rischio. A dire del legale, il suo cliente non presentava queste caratteristiche. Inoltre, il cliente non era stato informato in dettaglio sul fatto che si trattava di un investimento a così lungo termine. In considerazione dell’età del cliente, l’orizzonte d’investimento risultava eccessivo. Inoltre, il suo mandante non aveva mai dato il suo consenso esplicito a questo tipo di investimento. L’avvocato ha dunque chiesto alla banca il rimborso delle quote al loro valore contabile a fine 2016 (che era inferiore al prezzo di emissione del 2005). Poiché la banca si è rifiutata di dar seguito alla sua richiesta, si è rivolto all’Ombudsman.
Siccome la risposta diretta della banca al cliente non permetteva all’Ombudsman di valutare in modo esauriente le contestazioni dell’avvocato, egli ha sollecitato una presa di posizione della banca. In essa, la banca ha sottolineato che la relazione bancaria esisteva a partire dagli anni novanta e che il cliente era un ex direttore d’azienda (CEO). Egli disponeva quindi di grande esperienza in materia finanziaria e conosceva pressoché tutti gli strumenti d’investimento. Il suo patrimonio presso la banca, al momento dell’investimento contestato era pari a oltre 3 mio. EUR. Il suo profilo di rischio, in considerazione degli investimenti da lui effettuati da anni, doveva essere qualificato come piuttosto «aggressivo». A dire della banca, il cliente aveva sempre dato grande peso agli investimenti con prospettive di rendimento significative e, da anni, intratteneva un dialogo attivo e professionale con i suoi consulenti bancari sugli investimenti ad alto reddito, interessandosi anche agli investimenti di private equity. La banca ha altresì precisato di poter documentare le proprie asserzioni. Un’incompatibilità degli investimenti in esame con il profilo del cliente era dunque esclusa. La banca ha inoltre ritenuto insostenibile l’argomento secondo cui l’età avanzata del cliente non era compatibile con il suo orizzonte d’investimento. Sono difatti svariati i clienti che, a dipendenza delle circostanze, anche in età avanzata scelgono di investire a lungo termine il proprio patrimonio di famiglia. I rischi particolari connessi all’investimento in esame, fra cui la sua lunga durata, erano esposti in modo esplicito e dettagliato nel prospetto d’offerta (offering memorandum). Il cliente aveva confermato la ricezione e la presa di conoscenza di tale documento sottoscrivendolo. La banca ha aggiunto che non era inoltre ravvisabile alcun danno effettivo poiché l’investimento aveva fruttato circa il 7.4% dal momento della sua sottoscrizione, se si teneva conto delle distribuzioni pagate. Per tutti questi motivi, la banca non era disposta a dar seguito alla richiesta dell’avvocato ed ha quindi respinto categoricamente un’offerta d’accordo bonale.
Nel caso in esame, l’Ombudsman doveva quindi valutare se dieci anni addietro la banca avesse adempiuto correttamente ai suoi obblighi in materia di consulenza. Poiché in casi simili egli è spesso confrontato con dichiarazioni contraddittorie, i documenti prodotti dalle parti acquistano fondamentale importanza.
In via preliminare l’Ombudsman ha dovuto informare l’avvocato che l’allegazione del suo cliente di non aver dato un consenso esplicito all’investimento, non era sostenibile sulla base dei documenti. Il cliente era stato informato dalla banca non solo in merito alla sottoscrizione stessa ma, da allora, ad intervalli regolari, anche dell’andamento, mediante le modalità di rendiconto concordate (estratti, estratti conto e di deposito). In caso di mancato consenso, sarebbe dovuto intervenire senza indugio successivamente alla sottoscrizione. L’Ombudsman ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni e le argomentazioni della banca fossero dettagliate, ben documentate e comprensibili e che quanto esposto dall’avvocato non fosse sufficiente per confutarle in maniera convincente. In particolare, in considerazione dei documenti sottoscritti dal cliente, l’Ombudsman non ha potuto aderire all’allegazione dell’avvocato secondo cui l’ex CEO non sarebbe stato sufficientemente informato delle peculiarità e dei rischi dell’investimento. Inoltre, tenuto conto del patrimonio del cliente, egli disponeva senza dubbio anche della capacità di rischio necessaria per questo investimento. La sua propensione al rischio era peraltro confermata dagli altri investimenti che aveva effettuato. Per finire, l’Ombudsman ha informato l’avvocato di non aver potuto ravvisare, nel complesso, nessun comportamento inadeguato che comportasse una responsabilità della banca.