Informazione vertente sul rimborso anticipato di un prestito convertibile
Controllando i giustificativi delle transazioni di vari depositi cliente, il gestore patrimoniale aveva notato che l’emittente di un prestito convertibile aveva proceduto a un rimborso anticipato. Né lui né il cliente erano stati informati da parte della banca depositaria di questo rimborso. In considerazione della favorevole evoluzione del corso azionario, per i suoi clienti l’esercizio del diritto di conversione sarebbe stato decisamente più redditizio rispetto al rimborso anticipato. Il gestore patrimoniale riteneva la banca responsabile del fatto che lui, non essendone stato informato, aveva perso l’opportunità di esercitare l’opzione. Egli ha quindi preteso dalla banca ch’essa pagasse ai suoi clienti un risarcimento per un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni, che essi avrebbero ottenuto in caso di conversione, e l’importo corrispondente al rimborso anticipato, nettamente inferiore. Egli ha inoltre rilevato che altre banche, presso le quali deteneva pure dei conti deposito cliente, lo avevano informato in merito ai rimborsi anticipati. La banca ha respinto la pretesa di risarcimento e ha sostenuto di non aver a sua volta ricevuto informazioni sul rimborso anticipato dall’ente di custodia. Inoltre, a suo dire, il gestore patrimoniale sarebbe stato informato del rimborso da un’altra fonte, motivo per cui avrebbe potuto esercitare in tempo utile il rimborso per i suoi clienti.
Il gestore patrimoniale, non essendo d’accordo, ha sottoposto la questione all’Ombudsman, chiedendone la mediazione. A suo avviso, gli emittenti potevano disdire il prestito convertibile del tutto o anche solo in parte. Il gestore dipendeva dal fatto che la banca depositaria gli comunicasse se i titoli da essa custoditi fossero concretamente toccati dal rimborso anticipato. Inoltre, a suo avviso, la banca depositaria era tenuta, nella situazione concreta, ad esercitare il diritto di conversione in modo da tutelare gli interessi dei clienti.
L’Ombudsman ha quindi chiesto alla banca di prender posizione in merito alle argomentazioni del cliente. Dopo l’invio di un sollecito, la banca ha in sostanza ripetuto quanto aveva già comunicato al gestore patrimoniale in risposta alla sua richiesta di risarcimento dei danni, senza tuttavia entrare nel merito degli argomenti sollevati. A seguito di un ulteriore intervento dell’Ombudsman e di un nuovo sollecito, la banca ha finalmente preso posizione. Essa ha spiegato di essere stata informata dal suo ente di custodia in merito al rimborso anticipato del prestito convertibile. A suo dire si trattava di una cosiddetta «mandatory corporate action» che non conferisce ai clienti nessuna possibilità di scelta individuale, motivo per cui essa non doveva richiedere nessun tipo di istruzione da parte loro. I clienti potevano esercitare in qualsiasi momento il diritto di conversione, secondo le condizioni esposte nel relativo prospetto informativo. Secondo il regolamento di deposito, la banca non era tenuta a informare in merito a questo tipo di «mandatory corporate action». Un obbligo di informazione non era inoltre evincibile da altre basi legali. Infine, la banca considerava non aver nessun obbligo di agire allo scopo di tutelare gli interessi dei suoi clienti «execution only». La banca ha ribadito che il gestore patrimoniale era venuto a conoscenza del rimborso anticipato grazie ad un’altra fonte e che qualora avesse avuto dei dubbi se esso riguardava anche i titoli da lui custoditi, avrebbe potuto agire di conseguenza, informandosi. Spettava solo a lui esercitare il diritto di conversione per conto dei suoi clienti. La banca ha infine concluso rimproverando al gestore patrimoniale di aver agito in modo sleale.
Poiché la banca non era chiaramente disposta ad andare incontro ai clienti del gestore patrimoniale, l’Ombudsman ha dovuto chiudere il caso senza esito positivo. Nella sua presa di posizione conclusiva, egli ha comunicato al gestore patrimoniale che nella vertenza in esame l’oggetto della discussione era una pretesa di risarcimento danni di natura contrattuale. Una pretesa di questo tipo nasce quando la parte lesa ha subito un danno a seguito della violazione di un obbligo contrattuale di cui l’altra parte è responsabile e quando tra il comportamento contestato e il danno subito esiste un rapporto di causalità naturale e adeguata. Al danneggiato incombe altresì un obbligo di riduzione del danno. Egli deve perciò aver cura di contenere il più possibile il danno insorgente a suo carico.
L’Ombudsman ha condiviso la posizione della banca per quanto concerne il fatto che l’entità delle informazioni dovute al cliente è retta in primo luogo dal contratto di deposito. Per contro, a suo avviso, quest’ultimo non era però formulato così chiaramente nel punto essenziale in questa vertenza come lo pretendeva la banca. Inoltre, nel caso concreto, svariate altre banche si erano comportate diversamente, informando i loro clienti del rimborso anticipato. Tuttavia, nel caso in esame, non era certo che la mancata informazione sia stato l’elemento che ha causato il danno. In effetti, il gestore patrimoniale era venuto a conoscenza del rimborso anticipato da altre fonti. La banca aveva inoltre presentato un argomento fondato facendo valere che il gestore patrimoniale, nell’ambito del suo obbligo di riduzione del danno, avrebbe potuto informarsi per sapere se anche i titoli custoditi dalla banca erano toccati dal rimborso anticipato. Sulla base del contratto di deposito era infine chiaro che la banca non era tenuta a intraprendere atti a tutela degli interessi. Successivamente alla chiusura del procedimento, l’Ombudsman ha invitato il gestore patrimoniale e i suoi clienti a valutare attentamente gli argomenti sollevati da entrambe le parti prima di decidere se far valere in giudizio le pretese di risarcimento e, se del caso, di avvalersi di una consulenza legale.