Indennizzo in relazione alla raccomandazione di un prodotto strutturato
Il prodotto strutturato acquistato dalla cliente sulla base della consulenza fornita dalla banca aveva una durata di solo un anno e una cedola del 10%. Dopo sei mesi, le sarebbero stati versati 500 franchi. Alla scadenza del prodotto le sarebbero stati pagati 500 franchi supplementari. Inoltre, alla cliente sarebbe stato rimborsato il capitale investito qualora il corso di uno o più dei tre sottostanti, delle azioni dell’indice SMI, non avrebbero raggiunto o superato una determinata soglia minima («knock-in level»). Nell’eventualità in cui un evento di questo tipo si fosse invece verificato nel corso della durata definita per il prodotto, alla sua scadenza il capitale sarebbe stato rimborsato alla cliente solo se tutte e tre le azioni sottostanti avrebbero raggiunto o superato il corso ch’esse avevano avuto una settimana prima dell’inizio della durata del prodotto. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, cosicché alla cliente è stato attribuito un certo numero di quelle azioni sottostanti che avevano avuto l’andamento di corso peggiore. Ciò quale controvalore dell’investimento di 10’000 franchi che queste azioni avevano avuto una settimana prima dell’inizio della durata del prodotto. Le azioni attribuite avevano già subito una notevole diminuzione di corso durante la durata del prodotto.
Gli eventi descritti dimostrano chiaramente che la cedola di un simile prodotto non costituisce affatto una remunerazione del capitale, come talvolta erroneamente inteso da alcuni clienti. Si tratta piuttosto di un premio di rischio con il quale l’investitore viene indennizzato per il rischio di corso dei sottostanti sui quali si basa il prodotto strutturato.
La cliente affermava che la sua intenzione era di vendere immediatamente le azioni dopo che le erano state attribuire. Il suo consulente alla clientela le aveva però consigliato di conservarle e di aspettare una possibile ripresa delle quotazioni. Anche quando l’evoluzione negativa delle quotazioni è proseguita, la banca ha confermato ripetutamente la stessa raccomandazione, incoraggiandola a sperare in una ripresa delle quotazioni. La cliente faceva valere essersi attenuta ai consigli della banca. Ella sottolineava inoltre che, a seguito della fusione, aveva perso praticamente tutto il capitale investito. Secondo lei, già al momento dell’acquisto del prodotto era stata consigliata in modo inadeguato, se non addirittura ingannata. La banca le avrebbe spiegato che l’investimento non comportava praticamente alcun rischio. Inoltre, anche durante il periodo in cui aveva detenuto in deposito i titoli attribuitile, la banca le aveva dato una consulenza errata e lacunosa, inducendola a non vendere le azioni che aveva in portafoglio.
La cliente spiegava che il suo consulente aveva motivato le sue raccomandazioni adducendo che il corso dei tre sottostanti del prodotto strutturato aveva un andamento stabile e che la durata del prodotto era breve, visto che scadeva dopo un anno. Egli considerava perciò come basso il rischio che durante questo periodo si potesse verificare un evento a seguito del quale, alla scadenza del prodotto, non veniva rimborsato il capitale investito ma venivano attribuite alla cliente delle azioni.
Secondo l’Ombudsman, il parere che, secondo la descrizione dei fatti della cliente, il consulente le aveva dato non sembrava errato o manifestamente irragionevole, considerata la situazione dell’epoca. Il suo consulente non aveva previsto la crisi finanziaria globale che, con grande probabilità, è stata la causa delle variazioni di corso dei sottostanti. Egli non era però l’unico in questa situazione.
Sedici anni dopo i fatti era inoltre difficile chiarire se la cliente era stata sufficientemente informata sul funzionamento e sui rischi del prodotto strutturato. Era tuttavia stato appurato che, nell’ambito della sua consulenza, la banca aveva consegnato alla cliente un term sheet del prodotto, nel quale erano indicate le prestazioni che un investitore avrebbe potuto ricevere a dipendenza dei vari possibili scenari. Dall’incarto a disposizione dell’Ombudsman non risultava inoltre che, prima della sua lettera di reclamo del marzo 2023, avesse già sottoposto le sue accuse alla banca. Secondo l’Ombudsman, la cliente doveva aver preso conoscenza dei rischi legati al prodotto strutturato al più tardi quando nel 2008 le sono state attribuite le azioni di uno dei tre sottostanti. Per questo motivo, vi era da presumere che eventuali pretese di risarcimento, legate alla consulenza che aveva portato all’acquisto del prodotto strutturato contestato, erano da tempo cadute in prescrizione.
Per quanto riguardava invece l’accusa della cliente, secondo cui le era stata data ripetutamente una consulenza errata e lacunosa concernente l’evoluzione futura delle quotazioni delle azioni dopo ch’esse le erano state attribuite, l’incarto mostrava che i consulenti della banca avevano sostanzialmente condiviso con la cliente le proprie valutazioni. Queste valutazioni sono sempre associate a incertezze, poiché è evidente che non è possibile prevedere con certezza un futuro andamento dei corsi. Se si rivelano errate, ciò è deplorevole per gli interessati, ma normalmente non comporta alcuna responsabilità della banca. Nel caso di specie, tali valutazioni non potevano essere qualificate come manifestamente irragionevoli al momento in cui erano state formulate. La banca può presupporre che i suoi clienti conoscano i rischi generali di variazione dei corsi e di mercato degli investimenti azionari. Di norma questi rischi sono a carico degli investitori.
Una responsabilità della banca per un rischio di mercato potrebbe entrare in linea di conto solo nell’eventualità in cui essa avesse dato una vera e propria garanzia di performance. Simili garanzie sono tuttavia inusuali. Inoltre, mancavano elementi che avrebbero permesso di considerare che le dichiarazioni dei consulenti alle quali la cliente faceva riferimento avrebbero potuto essere interpretate in tal senso.
Per questi motivi, l’Ombudsman ha ritenuto che eventuali sforzi di mediazione sarebbero stati senza prospettive di successo. Egli ha quindi rilasciato alla cliente un parere conclusivo in questo senso. L’Ombudsman si è detto rammaricato delle perdite d’investimento subite dalla cliente e si è augurato che le sue spiegazioni le permettessero di comprendere meglio la situazione.