Diritto d’informazione dell’erede dell’avente diritto economico del titolare del conto
L’avvocato ha spiegato di rappresentare sia la seconda moglie ed unica erede di un facoltoso imprenditore, che la sua figlia, nata da un precedente matrimonio. Quando era ancora in vita, egli aveva suddiviso il suo patrimonio fra più trust che, in considerazione della complessità delle relazioni familiari, dovevano facilitare la pianificazione della sua successione. Una società, appartenente a uno di questi trust, deteneva un conto presso la banca. Secondo l’avvocato, uno dei membri della famiglia, che aveva la carica di direttore e, in seguito, di liquidatore della società, aveva liquidato la stessa utilizzando dei documenti falsi ed era poi riuscito a trasferire il denaro a una banca terza. Il de cuius aveva a suo tempo denunciato penalmente l’accaduto. L’avvocato ha chiesto alla banca informazioni dettagliate sulla controversa liquidazione della società e sul trasferimento finale. La banca ha tuttavia rifiutato di fornirgli le informazioni richieste, sostenendo che queste potevano essergli trasmesse unicamente dagli organi della società o dai loro rappresentanti legali. La banca ha quindi invitato l’avvocato a rivolgersi al liquidatore della società indicandogli i documenti da produrre per ottenere le informazioni richieste, sempre ammesso che la relazione bancaria esistesse realmente. L’avvocato, di avviso diverso, riteneva che l’erede avesse un diritto d’informazione nei confronti della banca.
Nel caso in esame, il problema principale per l’Ombudsman era il fatto che la questione era già oggetto di un procedimento penale pendente, avviato a suo tempo dal de cuius. Per contro, non era chiaro se questo procedimento concernesse anche la banca o i suoi collaboratori. L’Ombudsman ha quindi deciso di dichiararsi non competente ex art. 2.2 del suo Ordinamento procedurale, che prevede questa possibilità nei casi che sono o che diventeranno oggetto di un procedimento ufficiale prima della conclusione della procedura di mediazione.
Nella sua risposta conclusiva all’avvocato, egli gli ha tuttavia fornito le indicazioni seguenti:
Di regola, l’avente diritto economico non è parte del contratto fra la banca e il suo cliente. Di conseguenza, nemmeno gli eredi dell’avente diritto economico possono diventare parti del contratto. Essi non possono ereditare più di quanto si trovi nella successione del de cuius. Se il defunto non era parte del contratto con la banca, i diritti da esso scaturiti non sono trasferiti ai suoi eredi. Nei confronti degli eredi dell’avente diritto economico la banca è pertanto tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza derivanti dal rapporto contrattuale con il cliente. Secondo l’Ombudsman, la banca non ha dunque agito in modo errato rifiutando di rilasciare all’erede le informazioni sul conto della società.
L’Ombudsman è al corrente che vi sono casi in cui, in situazioni simili, i tribunali cantonali hanno riconosciuto il diritto d’informazione degli eredi sulla base del diritto successorio. Tuttavia, prima di pronunciarsi, i giudici hanno ponderato attentamente i diversi interessi delle parti, ossia l’interesse degli eredi dell’avente diritto economico ad ottenere le informazioni sui valori patrimoniali suscettibili di far parte della successione e quelli del titolare del conto alla tutela della riservatezza. Tenuto conto delle conseguenze che una violazione degli obblighi di riservatezza può avere per la banca ed i suoi collaboratori, quest’ultima non era a suo avviso in grado di fare questo tipo di ponderazione o di assumersene il rischio nell’ambito di una procedura di mediazione dinanzi all’Ombudsman. Questo è compito del giudice competente. Resta inoltre inteso che la banca ha un obbligo di discrezione anche nei confronti dell’Ombudsman, a meno che il cliente in questione non l’abbia svincolata dal segreto bancario. Questa condizione è prevista anche dall’art. 3.2 dell’Ordinamento procedurale dell’Ombudsman. Pertanto, una vertenza di questo tipo solitamente non può essere risolta nell’ambito della procedura di mediazione dell’Ombudsman.
In considerazione di quanto precede e della posizione della banca, una procedura di mediazione in questo tipo di casi non ha prospettive di successo. L’Ombudsman ha quindi consigliato all’avvocato di verificare se nel caso in esame vi fosse per l’erede la possibilità di avvalersi degli strumenti del diritto successorio per procedere direttamente nei confronti del famigliare che, stando alle sue affermazioni, in veste di liquidatore della società, si era appropriato di beni appartenenti alla successione.