Danno dovuto alla mancata trasmissione da parte della banca depositaria di informazioni su un titolo in deposito
Il caso di specie è stato sottoposto all’Ombudsman prima che la Russia invadesse l’Ucraina. Questo conflitto ha dato alla questione delle sanzioni e della loro applicazione una nuova portata. Il caso di specie concerneva un’associazione senza scopo di lucro, esente da imposte, con sede in Svizzera. Essa si basa su donazioni per le sue attività e il suo obiettivo è promuovere i diritti umani nel Paese X, fornire assistenza ai rifugiati e aiutare le vittime di tortura. Secondo l’avvocato, la maggior parte dei membri e degli esponenti dell’associazione sono vittime del regime oppressivo del Paese X.
Il cliente si è lamentato del fatto che la banca non aveva eseguito le sue istruzioni per il versamento di una donazione a favore all’associazione. La banca ha giustificato il suo rifiuto riferendosi a direttive interne, senza entrare nei dettagli, e in modo generico a disposizioni legali e regolamentari. Secondo il cliente, un dipendente della banca gli aveva anche fatto notare che l’associazione era su una “Watchlist”. Il cliente considerava che la banca non aveva il diritto di rifiutare un ordine di pagamento chiaro. Il suo avvocato ha inoltre sottolineato che il comportamento della banca danneggiava gravemente la reputazione dell’associazione.
L’Ombudsman ha contattato la banca e ha richiamato la sua attenzione sul fatto che, sulla base dei documenti a sua disposizione, non era chiaro quali sanzioni il versamento della donazione violasse concretamente. Egli ha quindi chiesto alla banca di adeguare la sua posizione o di spiegarla in modo più dettagliato. L’Ombudsman ha pure chiesto alla banca di indicargli l’eventuale base contrattuale sulla quale essa si basava per rifiutare di eseguire un ordine di pagamento specifico nel contesto di un rapporto commerciale esistente come pure di specificare le disposizioni legali e regolamentari alle quali si è riferita in termini generali quando ha risposto al reclamo del cliente.
Dopo una discussione approfondita sul problema, la banca ha spiegato nella sua presa di posizione scritta ch’essa era soggetta a un gran numero di disposizioni legali e normative, che deve rispettare rigorosamente. Da ciò consegue un monitoraggio dei pagamenti e un’analisi dei possibili rischi a essi associati. I pagamenti che erano direttamente o indirettamente collegati al Paese X erano soggetti a restrizioni a causa delle direttive interne sulle sanzioni e venivano eseguiti solo dopo ulteriori approfondimenti. Il rifiuto di eseguire l’ordine di bonifico si basava su una disposizione presente nelle Condizioni relative al traffico dei pagamenti della banca, intitolata “Violazione delle norme legali e interne alla banca”. Secondo la banca, questa disposizione le dava il diritto, tra le altre cose, di rifiutare gli ordini di bonifico in caso di violazione delle disposizioni interne o esterne sulle sanzioni. La banca non era disposta a rivedere la decisione che aveva preso nel caso specifico.
L’Ombudsman poteva ben comprendere che il rifiuto della banca di pagare la donazione era spiacevole e fastidioso sia per il cliente interessato che per l’associazione in quanto beneficiaria. Egli ha spiegato la posizione della banca all’avvocato e ha sottolineato che, dal punto di vista del diritto civile, i principi del diritto contrattuale erano decisivi per il caso in questione. Il fatto che un mandatario rifiuti di accettare ed eseguire un ordine specifico non può essere contestato in linea di principio. La situazione sarebbe diversa se, nell’ambito della relazione d’affari esistente, la banca si fosse impegnata a eseguire gli ordini di pagamento in ogni caso. Tuttavia, nel caso di specie ciò non era avvenuto, come dimostrato dalla disposizione contenuta nelle Condizioni relative al traffico dei pagamenti della banca.
Inoltre, le circostanze del caso in esame lasciavano presumere che non fossero le sanzioni svizzere ma quelle straniere ad aver indotto la banca a rifiutare di eseguire i pagamenti. L’Ombudsman ha informato l’avvocato che una banca attiva a livello globale si trova regolarmente a dover applicare un gran numero di disposizioni relative a sanzioni e che, a volte, queste possono contraddirsi o non corrispondere alla prassi svizzera né per quanto riguarda il contenuto né per quanto riguarda la loro applicazione territoriale. Si tende quindi a interpretare tali disposizioni in modo piuttosto estensivo. Inoltre, nell’attività di massa del traffico dei pagamenti vengono utilizzati sistemi di monitoraggio supportati da software. Questi sistemi difficilmente sono in grado di tener conto delle specificità di ogni singolo caso.
Alla luce dell’atteggiamento intransigente della banca, l’Ombudsman ha ritenuto inutili ulteriori sforzi di mediazione nel caso in questione. Egli ha raccomandato all’avvocato di consigliare ai donatori di utilizzare canali alternativi per versare le loro donazioni a favore dell’associazione.