Danno dovuto a presunti errori nella gestione di un pagamento a favore di una fondazione di previdenza del pilastro 3a alla fine dell’anno
L’Ombudsman riceve regolarmente reclami da clienti che effettuano versamenti nel secondo o terzo pilastro alla fine dell’anno, ma che la rispettiva fondazione di previdenza accredita sul conto previdenziale del cliente solo nel nuovo anno. Questi versamenti non vengono però presi in considerazione per l’anno fiscale per il quale erano previsti. Di conseguenza, per l’anno fiscale in questione, il carico fiscale è più importante, il che può essere molto svantaggioso sia a causa della progressione fiscale che per il fatto che ciò può raramente essere corretto con dei versamenti negli anni successivi. La giurisprudenza del Tribunale federale è chiara su questo punto. Determinante per l’ammissibilità di un versamento per l’anno fiscale previsto è l’accredito sul conto di previdenza e non la data alla quale l’ordine di pagamento è stato comunicato o il versamento effettuato presso la banca. È quindi consigliabile non effettuare versamenti sui conti previdenziali solo negli ultimi giorni lavorativi bancari dell’anno fiscale e prevedere un certo periodo di riserva. Questa precauzione è indispensabile, tenuto conto del sovraccarico di lavoro notoriamente elevato che grava sugli istituti finanziari alla fine dell’anno. In ogni caso, occorre rispettare i termini di accettazione regolarmente comunicati dalle banche per gli ordini di questo tipo.
Nel suo reclamo alla banca B, la cliente aveva sostenuto di aver subito un danno fiscale a causa del ritardo nel trattamento dell’importo rifiutato. La cliente ha calcolato questo danno tenendo conto delle imposte da pagare a livello federale, cantonale e comunale con o senza le deduzioni di cui avrebbe potuto beneficiare se il versamento effettuato fosse stato riconosciuto per l’anno fiscale 2023. La cliente aveva pure argomentato che il versamento era riconoscibile come un bonifico a favore del pilastro 3a. Secondo lei era evidente che tali pagamenti sono critici in termini di tempo a causa della loro rilevanza fiscale.
Nella sua risposta alla cliente, la banca B ha espresso il suo rammarico per il fatto che lo storno non ha potuto essere effettuato tempestivamente nel 2023 e si è scusata per gli inconvenienti causati alla cliente. Essa era tuttavia del parere che non aveva commesso alcuna colpa e ha perciò respinto la richiesta di risarcimento della cliente. La banca B le ha spiegato che aveva eseguito l’ordine di pagamento puntualmente, conformemente alle sue istruzioni, il primo giorno lavorativo bancario successivo. Essa ha anche confermato di aver ricevuto in restituzione l’importo dalla banca A lo stesso giorno. La banca B ha pure sottolineato che un’operazione di rimborso deve essere registrata manualmente. Inoltre, alla fine dell’anno vi era un numero molto elevato di transazioni con un organico ridotto. Per questo motivo, la registrazione di un’operazione di rimborso necessitava dai 2 ai 3 giorni. La banca B indicava inoltre ch’essa aveva comunicato nell’e-banking gli orari di accettazione per i pagamenti urgenti alla fine dell’anno. Secondo queste informazioni, gli ordini di pagamento a favore di un conto di previdenza le avrebbero dovuto essere impartiti al più tardi il 20 dicembre 2023, affinché la loro elaborazione tempestiva potesse ancora essere garantita. La banca B ha pure attirato l’attenzione della cliente sul fatto che i versamenti sul conto del pilastro 3a potevano essere effettuati anche in importi parziali durante tutto l’anno e non solo come importo totale pochi giorni prima della fine dell’anno.
La cliente non era d’accordo con la risposta della banca B e si è rivolta nuovamente all’Ombudsman. La cliente, che disponeva di conoscenze in campo giuridico, affermava non essere a conoscenza del fatto che, tramite l’e-banking, la banca B aveva dato informazioni sui termini di accettazione per gli ordini urgenti alla fine dell’anno. Ella sottolineava inoltre che il venerdì 29 dicembre 2023 lo storno del suo ordine non era visibile nell’e-banking. Ciò le aveva impedito di reagire tempestivamente in modo da permettere che l’importo in questione potesse ancora essere accreditato su un conto previdenziale prima della fine dell’anno 2023. Riferendosi alle informazioni fornite da una terza banca, con cui la cliente aveva una relazione d’affari, un versamento sul conto della fondazione di previdenza di quella banca sarebbe stato possibile fino a mezzogiorno del 29 dicembre 2023 e, con una nota specifica, anche nel pomeriggio di quel giorno. L’operazione di rinvio aveva richiesto ben quattro giorni lavorativi, un tempo eccessivo. Anche il tempo di trattamento di 2 a 3 giorni menzionato dalla banca sarebbe troppo lungo per un pagamento a favore del pilastro 3a. Secondo la cliente, una banca deve assicurarsi, proprio alla fine dell’anno, di disporre di personale sufficiente per elaborare con la celerità necessaria questo tipo di ordini.
Dopo aver preso conoscenza degli argomenti presentati dalla banca B e dalla cliente, l’Ombudsman ha spiegato a quest’ultima ch’egli agiva come mediatore neutrale e non come avvocato di parte. Una mediazione è possibile quando vi sono sufficienti indizi che lasciano apparire come plausibile l’esistenza di un comportamento inadeguato da parte della banca.
Al momento del primo contatto con l’Ombudsman, la cliente aveva sostenuto che la banca A non avrebbe dovuto rifiutare l’importo. Secondo lei, non era sufficientemente chiaro che il termine di due giorni richiesto dalla fondazione di previdenza della banca A per il trattamento di una domanda di apertura di un conto del pilastro 3a si riferisse a giorni lavorativi bancari e non a giorni di calendario. Nella sua presa di posizione scritta, la fondazione di previdenza della banca A aveva indicato chiaramente alla cliente che, presentando la sua domanda di apertura il 24 dicembre, non poteva seriamente aspettarsi che essa fosse trattata il giorno di Natale, il 25 dicembre, o il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Infatti, entrambi questi giorni sono festivi. La fondazione di previdenza sottolineava pure che la domanda di apertura della cliente era stata trattata il primo giorno lavorativo bancario successivo alla sua richiesta, ovvero il 27 dicembre 2023. Quando poi, nel corso di quella giornata, l’importo versato era arrivato alla fondazione di previdenza, il conto non era ancora stato aperto. Per questo motivo l’importo era stato rifiutato. La fondazione di previdenza rilevava inoltre che il conto era stato aperto la sera del 27 dicembre 2023, ovvero un giorno prima di quanto comunicato alla cliente. Nonostante ciò, era troppo tardi per il bonifico. Il rinvio era stato effettuato in conformità alle condizioni comunicate e quindi in modo legittimo. La fondazione di previdenza della banca A ha rifiutato di risarcire il danno fiscale.
L’Ombudsman ha spiegato alla cliente che poteva comprendere gli argomenti della banca A e della sua fondazione di previdenza e che una procedura di mediazione con loro gli sembrava priva di qualsiasi prospettiva di successo. Per quanto riguardava invece un’eventuale responsabilità della banca B, l’Ombudsman ha indicata alla cliente che avrebbe dovuto conoscere la sua posizione prima di poter esprimersi in merito.
L’Ombudsman capiva la frustrazione della cliente per la perdita fiscale subita. Dopo aver preso conoscenza anche della posizione della banca B, egli è giunto però alla conclusione che non vi era stata alcun comportamento inadeguato dalla parte di questo istituto finanziario, tale da renderla responsabile del danno che la cliente faceva valere. A suo avviso, è generalmente noto che, a causa del gran numero di transazioni da trattare alla fine dell’anno, si possono verificare ritardi e tempi di trattamento più lunghi, motivo per cui le banche comunicano orari di accettazione che contengono determinate riserve di tempo. Secondo l’Ombudsman era piuttosto improbabile che, proprio nell’e-banking della cliente, le informazioni relative ai termini di accettazione non siano state visibili. Nel caso in questione, i termini di accettazione della banca non erano stati rispettati.
L’Ombudsman ha pure sottolineato nei confronti della cliente che quest’ultima aveva dato alla banca B un ordine di pagamento ordinario la domenica 24 dicembre 2023. Questa situazione non era paragonabile a quella a proposito della quale aveva chiesto alla terza banca di esprimersi. In quel caso si trattava infatti probabilmente di un versamento allo sportello per la fondazione di previdenza della stessa banca. Nel caso che la cliente aveva sottoposto all’esame dell’Ombudsman, il versamento doveva invece essere dapprima trasmesso dalla banca B verso la banca A, poi accreditato, dalla fondazione di previdenza della banca A, sul conto di previdenza della cliente. Un simile processo richiede più tempo.
Di norma, gli ordini di pagamento da banca a banca vengono eseguiti il giorno dopo. Sempre secondo il parere dell’Ombudsman, anche se la cliente avesse visto lo storno nell’e-banking il venerdì 29 dicembre 2023, non sarebbe più stato possibile eseguire l’ordine prima della fine dell’anno, poiché il giorno lavorativo bancario successivo sarebbe stato il mercoledì 3 gennaio 2024 (Osservazione: all’epoca, i trasferimenti immediati non erano ancora disponibili).
L’Ombudsman ha inoltre informato la cliente che, anche se una responsabilità avesse potuto essere attribuita alla banca, essa sarebbe stata limitata ai danni diretti, conformemente a quanto previsto nelle condizioni generali o nelle condizioni di traffico dei pagamenti della maggior parte delle banche. Nel caso specifico, le condizioni generali della banca limitavano la responsabilità in caso di mancata esecuzione tempestiva di un ordine di pagamento alla perdita di interessi.
Secondo l’Ombudsman, la cliente avrebbe dovuto dedurre, dal danno che aveva calcolato, le imposte che sarebbero state dovute in futuro al momento del prelievo dell’avere del pilastro 3a.
Per questi motivi, l’Ombudsman non ha ritenuto opportuno confrontare la banca con la richiesta di risarcimento della cliente nell’ambito della procedura di mediazione e ha chiuso il caso.