Danni in seguito alla realizzazione forzata di titoli per il rimborso di un credito lombard
L’avvocato del cliente ha presentato all’Ombudsman diversi casi simili in cui i clienti erano consigliati dallo stesso gestore patrimoniale esterno. Anche la banca era rappresentata da un avvocato esterno. Le posizioni delle parti apparivano bloccate e inconciliabili.
Nella maggior parte di questi casi era contestato se prima della realizzazione forzata era stata fatta una chiamata a margine (“margin call”) in una forma giuridicamente sufficiente, cioè se i clienti erano stati messi al corrente che le loro posizioni non erano sufficientemente coperte ed erano stati invitati a porvi rimedio entro un certo termine garantendo il credito con una copertura supplementare o riducendolo con la vendita di attivi.
Nei casi in cui la banca ha riconosciuto un comportamento scorretto, era contestato che per il calcolo del danno derivante dalla realizzazione dei beni, soggetti a fluttuazioni di corso, essa avesse scelto il momento giusto. Questo aspetto era decisivo nel caso in questione, perché la banca aveva inizialmente negato categoricamente qualsiasi comportamento inadeguato. Quando finalmente, dopo diversi mesi di chiarimenti, ha riconosciuto essersi comportata in modo inadeguato, i prezzi dei titoli sui mercati rilevanti erano di nuovo saliti in modo sostanziale.
La banca ha ritenuto che i clienti si erano ritrovati in una situazione difficile per causa della strategia di investimento rischiosa perseguita dal gestore patrimoniale. Durante il periodo critico, la banca era stata in contatto costante con il gestore patrimoniale. Egli era stato informato di tutti i passi essenziali. Una chiamata formale a margine non era quindi necessaria. Inoltre, a causa dell’urgenza derivante dalle turbolenze del mercato, la banca poteva esigere una realizzazione forzata immediata anche senza una precedente chiamata a margine.
Per quanto riguarda il calcolo del danno, la banca ha fatto riferimento a una decisione del Tribunale federale, che a suo parere affermava chiaramente che in un rapporto “execution only” è decisivo il momento in cui il cliente è venuto a conoscenza della vendita ch’egli contesta. A partire da quel momento, il cliente è in grado di prendere le misure necessarie a mitigare il danno, ad esempio recupere i titoli che ritiene siano stati venduti erroneamente. Un cliente non può aspettare il trascorrere del tempo prima di chiedere il risarcimento dei danni. Secondo la banca, con la sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha voluto evitare che un cliente aspettasse un’evoluzione dei prezzi a lui favorevole prima di far valere le sue pretese.
Nel caso in questione, il cliente aveva presentato il suo reclamo alla banca subito dopo quella che considerava essere una realizzazione forzata illegale dei suoi titoli. La banca aveva respinto il suo reclamo e poi aveva esaminato più dettagliatamente i vari casi dei clienti del gestore patrimoniale che le erano stati sottoposti, cosa che ha richiesto diversi mesi. Infine, la banca ha informato il cliente che la realizzazione forzata di tre delle quattro posizioni non era opportuna, poiché la copertura necessaria era di nuovo stata raggiunta dopo la vendita di una delle quattro posizioni. La banca ha allora calcolato il risarcimento sulla base dei corsi in vigore il giorno in cui la richiesta d’indennizzo è stata fatta per la prima volta e non ha tenuto conto di come i prezzi erano evoluti nel frattempo.
L’Ombudsman ha cercato di convincere la banca ad offrire al cliente un indennizzo più generoso. Da un lato, era dell’opinione che, sulla base dei contratti applicabili e delle disposizioni della Legge sui titoli intermediati, sarebbe stata necessaria una chiamata a margine formale prima della realizzazione forzata. In effetti, i contratti della banca prevedevano una possibile rinuncia a una chiamata a margine solo nel caso in cui il cliente non potesse essere raggiunto al momento rilevante, il che non era indiscutibilmente il caso qui.
L’Ombudsman ha ritenuto che la decisione del Tribunale federale citata dalla banca conteneva elementi che non corrispondevano al caso in questione. Inoltre, secondo il ragionamento dell’Alta corte, il momento rilevante per il calcolo del danno doveva essere definito prendendo in considerazione tutte le circostanze materiali del caso individuale. L’Ombudsman era del parere che, nel caso specifico, si sarebbe dovuto dare maggiore rilievo al momento in cui ci si sarebbe potuto aspettare in buona fede dal cliente ch’egli prendesse misure per mitigare la perdita. Secondo lui non si poteva pretendere dal cliente ch’egli prendesse misure del genere già a partire momento in cui aveva fatto valere per la prima volta aver subito un danno, visto che in quel momento la banca aveva categoricamente negato essersi resa colpevole di un qualsiasi atto illecito.
In considerazione di questi elementi, l’Ombudsman avrebbe accolto con favore se le parti, entrambe in grado di presentare argomenti validi per le loro posizioni, si fossero avvicinate e avessero accettato di risolvere in modo pacifico la controversia. Purtroppo, una soluzione del genere non è stata possibile a causa dell’atteggiamento intransigente della banca. L’Ombudsman non ha avuto quindi altra scelta che chiudere il caso senza risultato.