Contratto scritto di consulenza in investimenti
Un cliente di una certa età ha spiegato all’Ombudsman che intratteneva da molti anni una relazione d’affari con la banca e che beneficiava di servizi di «private banking» per i quali versava annualmente commissioni dell’ordine di alcune migliaia di franchi. La banca gli aveva recentemente sottoposto da firmare un contratto scritto di consulenza in investimenti che descriveva i futuri servizi che intendeva offrire in questo campo e i relativi costi. Egli aveva comunicato alla banca di non essere interessato e pensava ch’essa avrebbe continuato anche in futuro a fornirgli i servizi di consulenza in investimenti alle stesse condizioni che in passato. La banca gli aveva però comunicato che, in mancanza di un contratto scritto, non era più disposta a fornirgli i servizi di consulenza in investimenti, ma che proponeva diversi modelli di commissione ai clienti. Il cliente, dopo aver constatato che la banca gli aveva sottoposto il modello più costoso, si è rivolto all’Ombudsman chiedendogli se la banca era tenuta a fornirgli i servizi nella stessa misura che in passato. Per i motivi esposti di seguito, egli ha però dovuto dare riscontro negativo al quesito del cliente.
Secondo l’Ombudsman, la libertà contrattuale è un principio fondamentale del diritto svizzero. In virtù di esso, nessuno può essere costretto a stipulare un contratto con un’altra parte oppure a mantenerlo in una determinata forma, salvo se vi si è anticipatamente impegnato in via contrattuale. I servizi bancari sono inoltre assoggettati in gran parte alle norme sul mandato. Conformemente all’art. 404 del Codice delle obbligazioni, i relativi contratti possono sempre essere disdetti da entrambe le parti. Questo diritto implica inoltre che la banca può imporre entro termini relativamente brevi delle modifiche contrattuali: se l’altra parte non è d’accordo, deve cercare un’altra offerta che soddisfi maggiormente le sue esigenze.
L’Ombudsman ha già avuto modo di osservare che molte banche non sono più pronte a fornire servizi di consulenza in investimenti senza un contratto scritto o a titolo gratuito. Benché i motivi possano essere molteplici, è probabile che la soppressione di un numero sempre maggiore di indennità, quali p. es. le retrocessioni, abbia indotto le banche a fornire questi servizi solo previo versamento di una commissione.
La banca è di per sé libera di rifiutare la prestazione di servizi di consulenza in investimenti se il cliente non vuole stipulare i contratti che essa ritiene necessari. Si tratta di decisioni di politica commerciale della banca che, secondo le norme di procedura applicabili all’Ombudsman, esulano dal suo apprezzamento.