Conto di risparmio con bonus di interesse
Nel caso in esame, la cliente non ha raggiunto l’importo minimo richiesto per far scattare il tasso d’interesse preferenziale solo perché un importo insignificante di CHF 0.85 è stato addebitato sui suoi pagamenti per l’invio del conteggio annuale. La banca ha spiegato che non aveva tenuto conto delle spese di spedizione nel calcolo di questo importo minimo negli anni precedenti, ma che ha deciso di rinunciare a questo gesto commerciale a partire dal 2019. Per l’Ombudsman, l’aspetto decisivo nella valutazione di questo caso era il contenuto esatto delle condizioni applicabili al programma di bonus di interessi. Dopo aver chiesto alla banca di inviargli una copia di queste condizioni, egli le ha domandato se la cliente era stata avvisata del cambiamento di pratica che stava invocando, in modo che lei potesse adeguare e aumentare i suoi pagamenti per soddisfare la soglia minima. In assenza di tale notifica, secondo l’Ombudsman il comportamento della banca era da considerarsi problematico a suo avviso.
Senza trasmettere all’Ombudsman le condizioni del conto, e senza spiegare perché aveva cambiato idea, la banca ha immediatamente pagato l’interesse preferenziale alla cliente. L’Ombudsman ha quindi potuto chiudere il caso in modo soddisfacente.