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Contestazione della chiusura di conti gioventù da parte del padre dei titolari dei conti

Oggetto:

Numero del caso: 2021/01

La richiedente aveva aperto dei conti e dei depositi fondi per i suoi figli, diventati nel frattempo adolescenti. Al momento del litigio, la richiedente era in procedura di divorzio con suo marito e padre dei ragazzi. Quest’ultimo aveva chiuso i conti dei ragazzi e trasferito i loro averi sul proprio conto senza informarne la moglie. Confrontata al rifiuto del padre di restituire i soldi, l’avvocatessa della moglie si rivolse alla banca, sostenendo che gli averi in conto facevano parte della sostanza dei figli e che erano stati utilizzati dal padre in modo palesemente improprio. La madre ha quindi chiesto alla banca ch’essa indennizzasse i suoi figli dell’ammontare sottratto dal padre. La banca ha contestato aver agito in modo scorretto e ha rifiutato quanto reclamato dalla madre. Durante la procedura di mediazione, è emerso che il padre aveva chiesto all’autorità competente per la protezione dei minori e degli adulti (APMA) che la transazione fosse approvata con effetto retroattivo. In considerazione di ciò, l’Ombudsman ha informato la richiedente che non poteva intervenire nella questione perché a riguardo vi era una decisione in sospeso dell’autorità competente.

L’Ombudsman riceve regolarmente reclami in relazione ai prodotti bancari destinati a minori. Non di rado, questi sono legati a controversie tra genitori, che spesso sono in procedura di divorzio.

Nel caso in questione, i ragazzi erano i titolari dei conti che la loro madre aveva aperto. Secondo quanto previsto dai documenti di apertura, la madre era autorizzata a disporre dei loro averi in qualità di detentrice dell’autorità parentale. A questo riguardo, non era stato preso alcun provvedimento ufficiale o giudiziario che derogasse al principio previsto dalla legge.

Nella sua corrispondenza con l’avvocatessa della richiedente, la banca ha ritenuto che nel caso di relazioni d’affari con giovani fino a 18 anni, si deve presumere che entrambi i genitori ne fossero i rappresentanti legali e che, in assenza d’informazioni contrarie, essi fossero autorizzati a disporre dei loro averi. Di regola, la sostanza dei figli è amministrata dai genitori. Le competenze a riguardo sono definite dagli articoli 318 e seguenti del Codice civile. Queste disposizioni si rivolgono però ai genitori e non alla banca. Essa poteva perciò presumere che i genitori conoscessero i loro diritti e doveri. Non era quindi tenuta a verificare ogni azione dei genitori. La banca ha contestato aver agito in modo scorretto e ha respinto il reclamo della richiedente.

L’Ombudsman poteva comprendere che la richiedente era scontenta per il fatto che suo marito aveva chiuso i conti senza consultarla. Egli le spiegò che, nel caso in questione, gli averi sui conti erano indiscutibilmente parte della sostanza dei figli. Come la banca ha giustamente sottolineato, la gestione di questa sostanza compete ai genitori. Se non riescono a mettersi d’accordo sul modo di amministrarla, si crea una situazione di stallo che solo le autorità competenti, cioè l’APMA o il tribunale, possono risolvere. Poiché, su iniziativa del marito, il caso era pendente davanti all’APMA, competente per salvaguardare gli interessi dei figli e dei titolari dei conti, l’Ombudsman ha informato la richiedente di non poter intervenire presso la banca nel modo da lei richiesto.

L’Ombudsman ha tuttavia comunicato alla madre la sua disponibilità a riesaminare il caso, sulla base di una sua richiesta e dei necessari documenti, qualora il procedimento dinanzi a quest’autorità dovesse rivelare che il marito ha utilizzato in modo non conforme gli averi prelevati dai conti dei suoi figli e che così facendo egli ha causato loro un danno.