Contestazione della chiusura di conti gioventù da parte del padre dei titolari dei conti
L’Ombudsman riceve regolarmente reclami in relazione ai prodotti bancari destinati a minori. Non di rado, questi sono legati a controversie tra genitori, che spesso sono in procedura di divorzio.
Nel caso in questione, i ragazzi erano i titolari dei conti che la loro madre aveva aperto. Secondo quanto previsto dai documenti di apertura, la madre era autorizzata a disporre dei loro averi in qualità di detentrice dell’autorità parentale. A questo riguardo, non era stato preso alcun provvedimento ufficiale o giudiziario che derogasse al principio previsto dalla legge.
Nella sua corrispondenza con l’avvocatessa della richiedente, la banca ha ritenuto che nel caso di relazioni d’affari con giovani fino a 18 anni, si deve presumere che entrambi i genitori ne fossero i rappresentanti legali e che, in assenza d’informazioni contrarie, essi fossero autorizzati a disporre dei loro averi. Di regola, la sostanza dei figli è amministrata dai genitori. Le competenze a riguardo sono definite dagli articoli 318 e seguenti del Codice civile. Queste disposizioni si rivolgono però ai genitori e non alla banca. Essa poteva perciò presumere che i genitori conoscessero i loro diritti e doveri. Non era quindi tenuta a verificare ogni azione dei genitori. La banca ha contestato aver agito in modo scorretto e ha respinto il reclamo della richiedente.
L’Ombudsman poteva comprendere che la richiedente era scontenta per il fatto che suo marito aveva chiuso i conti senza consultarla. Egli le spiegò che, nel caso in questione, gli averi sui conti erano indiscutibilmente parte della sostanza dei figli. Come la banca ha giustamente sottolineato, la gestione di questa sostanza compete ai genitori. Se non riescono a mettersi d’accordo sul modo di amministrarla, si crea una situazione di stallo che solo le autorità competenti, cioè l’APMA o il tribunale, possono risolvere. Poiché, su iniziativa del marito, il caso era pendente davanti all’APMA, competente per salvaguardare gli interessi dei figli e dei titolari dei conti, l’Ombudsman ha informato la richiedente di non poter intervenire presso la banca nel modo da lei richiesto.
L’Ombudsman ha tuttavia comunicato alla madre la sua disponibilità a riesaminare il caso, sulla base di una sua richiesta e dei necessari documenti, qualora il procedimento dinanzi a quest’autorità dovesse rivelare che il marito ha utilizzato in modo non conforme gli averi prelevati dai conti dei suoi figli e che così facendo egli ha causato loro un danno.