Consenso di tutti gli eredi per chiudere un conto appartenente alla successione in presenza di un contratto matrimoniale e successorio con clausola di favoritismo
Una vedova voleva chiudere i conti del marito defunto senza il consenso del figlio e coerede. Tale decisione si basava su una convenzione matrimoniale e su una convenzione successoria che l’aveva favorita al massimo grado, attribuendole, oltre alla proprietà della quota disponibile (3/16), anche l’usufrutto sull’intero patrimonio successorio rimanente. La divisione della successione avrebbe dovuto avvenire sulla base dei contratti di matrimonio e successori soltanto dopo la morte del secondo coniuge. Tuttavia, per chiudere il conto della successione, la banca aveva chiesto che entrambi gli eredi menzionati nel certificato ereditario (la vedova e suo figlio) dessero il proprio assenso. Dopo che la banca non aveva motivato il suo rifiuto, la vedova si è rivolta all’Ombudsman. L’Ombudsman ha quindi chiesto alla banca di prendere posizione. La banca ha esposto la propria posizione giuridica, richiamandosi alle disposizioni legali sulla successione universale e sulla comunione ereditaria. L’Ombudsman ha ritenuto fondate le argomentazioni della banca e ha concluso la procedura con una lettera indirizzata alla vedova.
Dopo la morte del marito, la cliente aveva richiesto alla propria banca di chiudere i conti bancari da lui gestiti. La banca aveva, tuttavia, fatto dipendere la chiusura della relazione dall’approvazione del figlio e coerede.
La cliente sosteneva che gli averi depositati presso la banca dovevano essere trasferiti a lei in qualità di erede e usufruttuaria della successione, anche senza il consenso del figlio. Per la sua richiesta, la cliente si basava sulla convenzione matrimoniale e sulla convenzione successoria, stipulate con il marito, che la favorivano al massimo grado: oltre alla quota disponibile pari a 3/16, la moglie otteneva infatti l’usufrutto sull’intero patrimonio rimanente. Il figlio aveva rinunciato a impugnare la convenzione matrimoniale e la convenzione successoria. La cliente si lamentava, inoltre, che la banca addebitava al conto della successione una commissione di gestione del dossier di CHF 260 al trimestre.
La banca aveva respinto le richieste della vedova con due lettere inviate alla stessa, senza motivare la propria posizione. La cliente si è quindi rivolta all’Ombudsman.
L’Ombudsman ha chiesto alla banca di comunicargli una presa di posizione dettagliata. La banca ha precisato che, nel certificato ereditario, erano menzionate come eredi sia la vedova che il figlio. In virtù del principio della successione universale previsto dall’articolo 560 CC, gli eredi subentrano nella posizione del cliente bancario defunto. Più eredi costituivano una comunione ereditaria e agivano in qualità di proprietari in comune. Essi potevano disporre della successione soltanto congiuntamente (art. 602 cpv. 1 e 2 CC).
La banca ha fatto presente che il coniuge beneficiario dell’usufrutto diviene legatario ai sensi dell’articolo 473 capoverso 1 CC. Un legato conferisce esclusivamente un diritto di credito nei confronti degli eredi, ma non nei confronti di terzi come la banca. La convenzione matrimoniale e la convenzione successoria disciplinavano soltanto il rapporto tra il coniuge superstite e l’erede.
Nelle sue conclusioni, la banca ha rilevato che, nel momento in cui muore un cliente, tutti gli eredi diventano collettivamente nuovi partner contrattuali della banca e hanno insieme il potere di disporre dei valori patrimoniali depositati presso questa. Di conseguenza, tutti i membri della comunione ereditaria figuranti sul certificato ereditario devono dare il proprio consenso alla chiusura del conto, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel contratto matrimoniale e nella convenzione successoria. Un usufrutto non modifica lo status degli eredi stabilito nel certificato di eredità. In segno di buona volontà, la banca si è dichiarata disposta a riaccreditare, al momento della chiusura del conto, le spese di gestione del dossier già addebitate, pari a CHF 259.40.
L’Ombudsman ha esaminato la tesi della banca. Secondo lui, la banca aveva motivato in modo comprensibile la propria posizione e quest’ultima si basava sulle disposizioni di legge pertinenti. Secondo la sua valutazione, la banca aveva motivato in modo comprensibile le proprie richieste e poteva fondarsi sulle disposizioni di legge applicabili. Il figlio avrebbe potuto essere escluso dalla disposizione sui conti della successione solo se avesse acconsentito a una rinuncia d’eredità. La rinuncia all’inoltro di un’opposizione contro la convenzione matrimoniale e la convenzione successoria non implica tuttavia una rinuncia alla qualità di erede.
L’Ombudsman ha rilevato che, in una situazione del genere, una banca potrebbe effettivamente rinunciare al consenso di tutti gli eredi, come accaduto alla vedova presso altri istituti. In tal caso, la banca si esporrebbe però al rischio di essere citata in giudizio da un erede pregiudicato. Secondo l’esperienza dell’Ombudsman, è prassi comune che le banche richiedano il consenso di tutti gli eredi, figuranti, sul certificato ereditario per la chiusura di un conto, anche in presenza di un contratto matrimoniale e di una convenzione successoria con clausola di usufrutto universale (o di maggior favore). Non avendo ravvisato argomenti validi che potessero indurre la banca a modificare la propria posizione nel caso in esame, l’Ombudsman ha concluso la procedura con una decisione esplicativa inviata alla vedova.