Conclusione di un’ipoteca a tasso fisso per una proprietà messa in vendita da una comunità di eredi
Il richiedente ha dichiarato che gli eredi non erano stati in grado di trovare il contratto ipotecario concluso dal defunto. Poteva produrre solo l’accordo specifico relativo all’ipoteca a tasso fisso contestata, che non era stato firmato. Egli ha dichiarato che la comunità degli eredi non ha firmato alcun nuovo contratto dopo la morte del defunto. L’Ombudsman ha chiesto al richiedente di inviargli un modulo d’autorizzazione firmato da tutti gli eredi, poiché la comunione ereditaria poteva far valere la richiesta di rimborso della penale per disdetta anticipata solo congiuntamente. Quando il modulo è arrivato dopo diverse settimane, l’Ombudsman ha contattato la banca e le ha chiesto di commentare le accuse dell’erede.
Nella sua presa di posizione all’Ombudsman, la banca ha spiegato che gli eredi avevano rilasciato una procura a favore di una degli eredi. Questa rappresentante degli eredi aveva condotto le trattative in relazione all’ipoteca a tasso fisso di due anni contestata. La banca era effettivamente a conoscenza che la proprietà appartenente alla comunione ereditaria era in vendita. Aveva quindi proposto alla rappresentante degli eredi due opzioni di finanziamento, che avrebbero potuto essere disdette a breve termine senza dover pagare una penale per disdetta anticipata. I tassi d’interesse offerti per queste opzioni di finanziamento a breve termine erano più alti del tasso d’interesse per l’ipoteca a tasso fisso di due anni. Quest’ultima era il credito a tasso fisso con la durata più breve nel segmento di prodotti della banca. Secondo quanto da essa affermato, la banca aveva richiamato più volte l’attenzione della rappresentante degli eredi sulla penale che sarebbe stata da pagare in caso di disdetta anticipata dell’ipoteca e le aveva anche spiegato come questa era calcolata.
Dopo essersi consultata con gli altri membri della comunione ereditaria, la rappresentante degli eredi aveva tuttavia deciso di concludere un’ipoteca a tasso fisso di due anni non essendo ancora chiaro quando sarebbe stata effettuata la vendita. Al momento della conclusione di questa ipoteca a tasso fisso, la rappresentante degli eredi aveva accettato il nuovo regolamento di credito della banca, che prevedeva espressamente che in caso di disdetta anticipata dell’ipoteca a tasso fisso, oltre al tasso d’interesse concordato per la durata restante, era dovuto un eventuale tasso di reinvestimento negativo. La comunità degli eredi aveva così consapevolmente accettato il rischio di una penale per disdetta anticipata, il cui ammontare avrebbe potuto essere considerevole nel caso in cui la proprietà fosse stata venduta prima della scadenza dell’ipoteca.
L’Ombudsman ha spiegato la posizione della banca al richiedente. Gli ha fatto notare che alcune banche avevano nel frattempo modificato i loro contratti ipotecari, riservandosi espressamente il diritto di calcolare la penale per disdetta anticipata sulla base di tassi di reinvestimento negativi. Consigliò all’erede di chiarire i fatti all’interno della comunità ereditaria. Lo informò inoltre che, se i fatti ben documentati della banca dovessero essere confermati, egli non poteva individuare nell’azione della banca alcun comportamento inadeguato. Il richiedente ha ringraziato l’Ombudsman per le spiegazioni fornite e gli ha indicato che gli altri eredi non erano più consapevoli di aver conferito, alcuni anni prima, una procura a una degli eredi.