Commissioni per mancata osservanza dei termini di preavviso applicabili a un conto di risparmio (1)
Le commissioni per mancata osservanza dei termini di preavviso, che le banche addebitano ai clienti se questi non rispettano le condizioni per il ritiro degli averi da un conto di risparmio, sono una preoccupazione ricorrente dell’Ombudsman. Alla luce dell’attuale situazione dei tassi d’interesse, queste commissioni non comportano più soltanto una riduzione del ricavo proveniente dagli interessi versati su un conto di risparmio, ma diminuiscono di regola anche il capitale di risparmio dei clienti, cosa che quest’ultimi trovano difficile da capire. Le banche di solito sostengono che sono costrette ad addebitare tali commissioni per motivi normativi e che non sono autorizzate a fare eccezioni, perché altrimenti andrebbero incontro a gravi sanzioni sulla base della circolare FINMA 2015/2 (Rischi di liquidità – banche). Maggiori dettagli su questo tema si possono trovare nel rapporto annuale 2016 alle pagine 16 e 23 (disponibile unicamente in tedesco o francese).
Il richiedente ha dichiarato di aver dato per scontato che non sarebbero state addebitate commissioni in relazione al trasferimento degli averi dai conti di risparmio gioventù al nuovo conto di risparmio ch’egli aveva aperto a suo nome. Se il denaro non fosse stato trasferito, sarebbe stato aperto un conto di risparmio dello stesso tipo per suo figlio. Non c’era stato alcun deflusso di liquidità dalla banca in entrambi i casi. Il richiedente aveva spiegato ciò ai suoi contatti in banca. Con riferimento al tariffario della banca essi hanno rifiutato di entrare nel merito della questione. Quando il richiedente ha inoltrato un reclamo scritto alla banca, esso è rimasto senza risposta.
L’Ombudsman ha contattato la banca e, come primo cosa, le ha chiesto di rispondere al reclamo del cliente. Allo stesso tempo, ha richiamato l’attenzione dell’istituto sul fatto che la circolare della FINMA in questione era stata nel frattempo modificata. Nella cifra marginale n. 199.6 è ora specificato che tali “penalità” non devono essere addebitate quando gli averi prelevati dal conto di risparmio sono trasferiti presso la stessa banca su di un prodotto passivo con una restrizione di prelievo e una durata comparabilmente vincolanti. Egli ha quindi chiesto alla banca di tenere conto di questa regola nella sua valutazione della richiesta del cliente, nel caso in cui le sue regole tariffarie dovessero risultare più severe e non avessero tenuto conto della modifica dei requisiti minimi regolamentari per le restrizioni di prelievo.
La banca ha ringraziato l’Ombudsman per questo consiglio e ha seguito il ragionamento del richiedente. Nonostante le sue regole tariffarie fossero più severe, essa ha accettato di riaccreditare le commissioni per mancata osservanza dei termini di preavviso addebitate al figlio sui suoi conti di risparmio.