Commissioni per clienti domiciliati all’estero addebitate dopo la successione
Nel suo tariffario la banca prevedeva di addebitare ai clienti domiciliati all’estero un supplemento mensile di 25 franchi. Questo tipo di onere è ampiamente diffuso. Esso viene solitamente giustificato dalle banche con il maggiore onere normativo generato dalle relazioni con i clienti esteri. Ciò è comprensibile.
Nel caso di specie, il figlio del cliente sosteneva che, dopo il decesso di suo padre, la comunione ereditaria è subentrata nel rapporto d’affari con la banca. Perciò, il domicilio straniero, sul quale si basavano le commissioni contestate, non esisteva più. Entrambi i membri della comunione ereditaria erano infatti domiciliati in Svizzera. Il cliente faceva inoltre valere che la liquidazione dell’eredità avrebbe richiesto ancora un po’ di tempo. Infatti, vi era da attendersi che il rilascio di un certificato ereditario nel Paese di domicilio del padre avrebbe richiesto molto tempo. Per la chiusura del conto e l’apertura di un nuovo conto la banca aveva richiesto un certificato ereditario intestato alla comunione ereditaria con indirizzo di domicilio in Svizzera. Essa ha insistito sul fatto che fino alla liquidazione dell’eredità la relazione in corso veniva considerata come un rapporto per il quale l’addebito delle commissioni per clienti domiciliati all’estero era giustificato.
In considerazione del tenore della disposizione pertinente del tariffario della banca, l’Ombudsman non era convinto che la commissione contestata fosse effettivamente applicabile al caso di specie. Egli ha pertanto invitato la banca a riesaminare la richiesta dell’erede. La banca non era però disposta a sospendere l’addebito delle commissioni fintanto che non fosse stato presentato un certificato di eredità e l’eredità non fosse stata liquidata. Nell’ottica di una soluzione di compromesso, la banca si è tuttavia dichiarata disposta a rimborsare le commissioni che aveva addebitato dopo il decesso del cliente a condizione che entro un anno dalla successione le venisse presentato un certificato ereditario da cui risultasse che tutti gli eredi sono domiciliati in Svizzera. La banca aveva evidentemente interesse a non ritardare troppo la liquidazione dell’eredità.
Poiché l’erede aveva già menzionato che il rilascio del certificato ereditario poteva durare più a lungo, l’Ombudsman ha contattato nuovamente la banca. Quest’ultima si è detta disposta a prorogare di volta in volta il termine impartito qualora l’erede dovesse documentare adeguatamente gli sforzi profusi per ottenere il certificato ereditario. L’erede ha accettato la soluzione così raggiunta.