Commissione per mancato rispetto del termine di preavviso addebitata al conto di risparmio dopo un versamento errato
Anche nell’anno in rassegna l’Ombudsman si è occupato di richieste di mediazione concernenti gli oneri bancari. Alcune di esse riguardavano le commissioni addebitate a clienti che non hanno rispettato le restrizioni di prelievo previste per il loro conto di risparmio, ovvero le cosiddette commissioni per mancato rispetto del termine di preavviso. Nel caso in esame, il limite di prelievo era fissato a 100’000 franchi all’anno. Ciò era chiaramente indicato nelle condizioni relative al conto. Per i conti di risparmio le banche prevedono di regola limitazioni di prelievo. In caso di sorpasso, esse addebitano una commissione al cliente. Queste restrizioni si basano su una normativa emanata dalla FINMA (Circolare sui rischi di liquidità delle banche). Una violazione di queste regole può avere gravi conseguenze per una banca.
Per l’Ombudsman era chiaro che le commissioni venivano calcolate automaticamente in caso d’inosservanza del termine di preavviso. Era pure chiaro che, nel caso di specie, i sistemi della banca avevano identificato i due versamenti di 90’000 franchi, del totale di 180’000 franchi, come due transazioni separate. I sistemi della banca potevano infatti difficilmente riconoscere il nesso tra il primo versamento, non andato a buon fine, e il secondo versamento. L’Ombudsman capiva però anche l’incomprensione della cliente per l’insistenza con la quale la banca, anche dopo il suo reclamo, continuava a considerare che vi erano state due operazioni per un totale di 180’000 franchi e per il fatto ch’essa non era disposta a rimborsarle più della metà della commissione per mancato rispetto del termine di preavviso. La banca ha motivato la sua decisione con il fatto che l’importo restituito era stato accreditato nuovamente sul conto di risparmio e che vi era rimasto per qualche giorno. Per questo motivo considerava che il secondo versamento costituiva un nuovo ritiro dello stesso importo.
Anche l’Ombudsman riteneva questa posizione un po’ formalistica e non imperativa dal punto di vista giuridico ed economico. Egli era del parere che i due versamenti non dovevano essere considerati in modo distinto ma come un’unica operazione di 90’000 franchi, che non violava il limite di prelievo. L’Ombudsman ha pertanto invitato la banca a riconsiderare la sua posizione e a rimborsare alla cliente l’intero importo della commissione. La banca ha quindi dato seguito a questo invito.